Nomina del curatore speciale al minore: i poteri d’ufficio del giudice

03 Aprile 2024

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di riforma del processo civile, ha provveduto a modificare anche la normativa avente ad oggetto la nomina del curatore speciale, in particolare per quanto riguarda la fattispecie in cui il beneficiario è un soggetto di età minore.

Le innovazioni della riforma Cartabia

La riforma Cartabia è intervenuta anche sulla nomina del curatore speciale,  già la legge di delega della riforma (l. 26 novembre 2021, n. 206) era intervenuta sul testo degli artt. 78 e 80 c.p.c. per adeguarne il disposto in vista dei mutamenti che dopo poco tempo avrebbero dovuto giungere con l'introduzione del processo per le controversie in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori; il successivo procedimento attuativo ha riorganizzato la disciplina risultante con poche, e non particolarmente rilevanti, innovazioni.

In breve, queste innovazioni consistono in questo: a) l'elencazione dei casi nei quali il giudice provvede alla nomina di un curatore speciale al minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, introdotta nell'art. 78 c.p.c. dalla legge delega, è stata trasferita nel testo dell'art. 473-bis.8 c.p.c. senza modificazioni; b) analogo trasferimento dalla medesima norma ha subito la disposizione secondo cui il giudice può nominare, con un provvedimento succintamente motivato, un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore: il decreto delegato ha aggiunto che nella specie si applicano gli artt. 78,79 e 80 c.p.c.; c) trasferimento ulteriore, nell'art. 473-bis.8 ma questa volta dall'art. 80 c.p.c., ha interessato le vere novità che erano già state introdotte dalla legge delega, costituite dall'eventuale attribuzione al curatore speciale di poteri di rappresentanza sostanziale specifici, dalla delega al curatore dell'ascolto del minore e dalla disciplina della richiesta e del provvedimento di revoca. Ne risulta che la riforma, nel suo complesso e nei suoi due tempi di attuazione, ha riorganizzato la disciplina della curatela speciale e che, con riguardo al soggetto minorenne essa ha mutato la figura del curatore speciale, tradizionalmente munito di poteri processuali e attualmente possibile destinatario di poteri negoziali.

La richiesta di nomina ad opera della parte interessata

Oltre che al pubblico ministero la legge consente a singoli interessati di chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale. È questo, ad esempio, il caso dell'art. 244, ultimo comma, c.c., il quale dispone che l'azione di disconoscimento della paternità può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero dal pubblico ministero o dall'altro genitore quando si tratta di soggetto di età inferiore). Un'altra fattispecie è disciplinata dall'art. 264 c.c., che ammette all'impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità il curatore speciale nominato su richiesta del figlio ultraquattordicenne. In altre situazioni al minore è richiesto di esprimere un assenso o di manifestare il proprio consenso all'iniziativa altrui. È opportuno chiedersi se nell'inerzia del minore e dell'organo pubblico possa intervenire il giudice, valendosi dei propri poteri officiosi di cui all'art. 473-bis.2 e sostituire con la propria decisione quella che la singola norma demanda di volta in volta al pubblico ministero e al diretto interessato.

Da un lato potrebbe in proposito ritenersi che il potere officioso cui si riferisce l'art. 473-bis.2 si aggiunga, semplicemente, alla facoltà attribuita alle parti e al pubblico ministero e ciò in attuazione di una finalità pratica di ampliamento della tutela garantita dall'ordinamento ai soggetti deboli. L'organo giudicante, in sostanza, completerebbe sotto il profilo della necessaria rappresentanza il novero dei soggetti cui è affidata la protezione dei minorenni. Per altro verso potrebbe invece pensarsi che il potere officioso del giudice incontra il suo limite là dove il diritto positivo affida al singolo che vi abbia interesse il potere di proporre una istanza: circostanza dimostrante che tale riconoscimento è in funzione di una scelta lasciata alla parte di risolversi o meno a presentare una domanda.

Nel primo senso milita la più intensa protezione ricercata e disposta dal legislatore della riforma, che vede nel giudice l'organo preposto ad assicurare in ogni occasione di contesa il benessere dei minori in essa coinvolti. Per l'altra soluzione del quesito intervengono alcune considerazioni che ci sembrano non irrilevanti. Consentire al giudice di nominare un soggetto cui affidare la proposizione di un'azione in giudizio significherebbe lasciare al giudice la scelta di agire o di astenersene dall'assumere una iniziativa processuale, a suo insindacabile discernimento. Tanto contravviene il fondamentale principio per cui non v'è iniziativa giudiziale senza la domanda di chi ha un interesse da proteggere. Nelle fattispecie sopra esemplificate la risoluzione ad agire per disconoscere una realtà filiale ormai formatasi e vigente non può che essere riservata a colui che la sta vivendo e sa se volerla ancora nel futuro, senza che sia un altro a decidere per lui. Anche quando il potere di chiedere la nomina del curatore speciale spetta al pubblico ministero deve escludersi vi sia un corrispondente potere attivo del giudice: al pubblico ministero infatti l'ordinamento assegna una funzione di tutela degli interessi sovrapersonali anche quando essa comporta l'assunzione di una iniziativa.

I casi di esercizio officioso del potere di nomina del curatore speciale

Sembra dunque corretto concludere che l'espressione “nei casi previsti dalla legge”, contenuta nel testo dell'art. 473-bis.2 c.p.c. vada intesa nel senso della tassatività delle fattispecie espressamente previste dal diritto positivo. Il potere officioso del giudice di cui alla norma citata è esercitabile unicamente negli specifici casi di attribuzione ad opera del diritto positivo.

A tanto non contraddice l'osservare che in molte occasioni la legge affida al giudice un potere officioso del quale fare uso facoltativamente. È questo il caso della nomina in presenza di un conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato, che richiede evidentemente l'apprezzamento dello stato dei rapporti tra le parti e l'utilità del frapporre tra esse l'operato di un soggetto terzo. L'art. 273, comma 1, c.c. dispone che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità può essere promossa dal tutore e che comunque il tribunale può nominare un curatore speciale. L'ultimo comma dell'art. 274 c.c. demanda al tribunale, anche prima di ammettere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità il potere di nominare al minore e all'incapace un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio. Altri casi sono costituiti dalle fattispecie di nomina del curatore speciale chiesta da soggetti diversi dal minore ultraquattordicenne: il genitore e qualunque interessato e, secondo l'art. 473-bis.8 c.p.c. il giudice può nominare un curatore speciale al minore quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Queste e simili situazioni sono affidate alla saggia valutazione delle circostanze, ad opera del giudice: ma, per quanto necessitanti un apprezzamento delle circostanze, esse rientrano pur sempre nei “casi previsti dalla legge” cui fa riferimento il più volte ricordato art. 473-bis.2.

I casi di nomina che, al confronto, possiamo indicare come “dovuti”, da parte del giudice sono i seguenti:

Richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal pubblico ministero o da uno dei genitori nei confronti dell'altro. Il riferimento è all'art. 330 c.c. che prevede la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La nomina del rappresentante speciale è diretta conseguenza della proposizione della richiesta.

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c.; affidamento del minore ai sensi dell'art. 2 ss. l. 4 maggio 1983, n. 184. La prima fattispecie riguarda l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori moralmente o materialmente abbandonati o esposti, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio o pericolo per l'incolumità psico-fisica e vi è urgenza di provvedere. La nomina è misura provvisoria da adottare nel procedimento che conduce alla convalida del collocamento del minore ad opera del tribunale per i minorenni. Il secondo caso concerne il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo nonostante gli interventi di sostegno e aiuto dei pubblici operatori. Anche in questo caso la nomina è misura di soccorso nel contesto della procedura che conduce al provvedimento di affidamento del minore ad una famiglia in grado di operarne l'assistenza; o, in caso di impossibilità, all'affidamento ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto di assistenza.

Emersione dai fatti del procedimento di una situazione di pregiudizio per il minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori. La disposizione è riferita ai soli rapporti processuali e non riguarda i rapporti sostanziali.

Richiesta del minore che ha compiuto i quattordici anni. I commentatori, a proposito dell'obbligatorietà di provvedere alla nomina prevista per il giudice per questa fattispecie, hanno ravvisato nel curatore speciale una funzione di “voce del minore”, impossibilitato per la sua età, altrimenti, a farsi sentire e ad esprimersi.