Lavoratori “impatriati”. Il ruolo di formatore non è assimilabile allo svolgimento di funzioni direttive

La Redazione
08 Aprile 2024

Un contribuente impugnava un diniego di rimborso espresso dall'Agenzia delle Entrate ritenendo di aver pagato, per l'anno d'imposta 2020, una maggiore Irpef in quanto in possesso dei requisiti per poter fruire del regime fiscale agevolato riservato ai cd “impatriati” (articolo 16, cc. 1 e 2, del d.lgs 147/2015). A supporto del diritto al rimborso, egli documentava di aver conseguito all'estero un diploma di “sound recordering and music technology” nonché l'inquadramento fra gli impiegati con funzioni direttive. L'Ufficio difendeva in giudizio la legittimità del proprio operato sia perché il diploma conseguito dal contribuente non integrava di per sé il livello di qualificazione necessario, sia perché l'inquadramento quale impiegato della categoria di sesto livello non implicava lo svolgimento “di fatto” di funzioni direttive.

Fra i requisiti richiesti dalla norma agevolativa per accedere al beneficio è che il contribuente abbia rivestito ruoli direttivi o abbia conseguito titoli di elevata qualificazione o specializzazione, così come definiti da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il ruolo di formatore, sebbene esiga professionalità ed esperienza, non è comunque assimilabile allo svolgimento di funzioni direttive, per come descritte dalla normativa di riferimento.