Novità in tema di applicazione dei parametri forensi

10 Aprile 2024

La disciplina dei parametri forensi ha subito, per effetto dei successivi regolamenti ministeriali, diverse modifiche, non solo nella parte relativa alla indicazione degli importi liquidabili ma anche con riguardo ai presupposti della loro applicazione.

Introduzione

Nei quasi dodici anni trascorsi dalla sua introduzione, con il d.m. n. 140/2012, la disciplina dei parametri forensi ha subito, per effetto dei successivi regolamenti ministeriali, diverse modifiche, non solo nella parte relativa alla indicazione degli importi liquidabili ma anche con riguardo ai presupposti della loro applicazione.

Le modifiche più rilevanti sono forse quelle che hanno riguardato i c.d. parametri comportamentali, ossia i criteri per la liquidazione del compenso che sono correlati alle scelte e alle condotte, soprattutto processuali, assunte dal difensore della parte nello svolgimento dell'incarico, e sono servite a chiarire la maggior parte dei loro presupposti di applicazione, come quello dalla loro applicabilità d'ufficio o ad istanza di parte e quello della loro rilevanza nel rapporto tra cliente ed avvocato o ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Nel presente contributo si esamineranno tali novità ed alcune di quelle relative ai parametri generali nonché la giurisprudenza che, in alcuni casi, le ha ispirate o che è intervenuta a chiarire l'ambito di applicazione di alcuni dei parametri generali

L'aumento per la redazione, con tecniche informatiche, degli atti giudiziali

L'art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 38/2018, al fine di incentivare la redazione degli atti con modalità tali da agevolarne la consultazione, aveva previsto che:

«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto».

Si trattava quindi di un aumento tendenziale, salvo eccezione da motivare, e in misura fissa.

La giurisprudenza ne aveva definito i presupposti di applicazione, innanzitutto ritenendolo applicabile ai fini della liquidazione delle spese processuali ed anche su iniziativa officiosa del giudice, in considerazione dell'uso del tempo indicativo presente da parte della norma (Trib. Verona 7 giugno 2018, con riguardo al decreto ingiuntivo).

La Suprema Corte (Cass. civ. 23 dicembre 2022, n. 37692) aveva poi chiarito che «la particolare snellezza del procedimento monitorio non osta al riconoscimento della maggiorazione» osservando, giustamente, che la norma succitata  «non contempla alcuna esclusione per tipologie di controversie, essendo innegabile che anche nella fase monitoria è di norma indispensabile l'esame degli atti del procedimento presupposto, la cui consultazione può essere significativamente agevolata dalla creazione di collegamenti che rinviino ai documenti posti a sostegno della domanda».

Al contempo la medesima sentenza aveva precisato che il parametro in esame richiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione.

Sulla scorta di tali premesse la Cassazione, nella predetta occasione, era quindi giunta a confermare la decisione impugnata, che aveva escluso l'utilità della creazione di un collegamento ipertestuale ad un unico documento informatico contenente tutti i verbali di causa anziché la creazione di collegamenti ai singoli verbali di causa.

Il testo della norma è stato però modificato dal d.m. n. 147/2012 e risulta ora del seguente tenore (la parte modificata è sottolineata):

«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto».

A seguito di tale modifica pertanto l'aumento è divenuto obbligatorio, con la conseguenza che il suo mancato riconoscimento determina l'illegittimità della decisione, ma, a differenza di prima, è modulabile (fino al trenta per cento).

Peraltro è opportuno precisare che l'incremento va applicato al compenso per le fasi del processo in cui siano stati effettivamente redatti atti con tecniche informatiche, con l'esclusione quindi del compenso per la fase di studio che non comporta tale attività.

Gli atti per giustificare il riconoscimento di un compenso per la loro stesure devono anche risultare utili e non superflui, trovando sempre applicazione anche la concorrente regola generale di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c.

E' opportuno chiedersi poi se il parametro in esame sia ancora attuale o se non sia invece stato abrogato di fatto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni sulla redazione degli atti giudiziari di cui all'art. 46 disp. att. c.p.c..

Il secondo comma di tale norma stabilisce infatti che, quando gli atti «sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», facendo quindi riferimento a delle specifiche che sono state introdotte con il d.m. n. 110/2023 e che si applicano ai giudizi introdotti dopo il 1° settembre 2023.

Orbene, l'art. 1, lett. f) di tale regolamento, che, si noti, fissa i criteri di redazione per tutti gli atti processuali e detta invece limiti dimensionali solo per gli atti depositati in cause dal valore inferiore a € 500.000, prevede che i documenti offerti in comunicazione, oltre ad essere indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, «siano preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale».

Poiché però la prescrizione lascia facoltà di scelta alle parti si deve ritenere che l'osservanza di essa giustifichi ancora il riconoscimento dell'aumento nei predetti termini.

L'aumento per la conciliazione

Si tratta di un parametro introdotto per la prima volta con il d.m. n. 55/2014 al fine evidente di incentivare la soluzione conciliativa delle controversie.

Infatti l'art. 4, comma 6, di tale regolamento aveva previsto che: «Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta».

Tale aumento, da riconoscersi anche in questo caso officiosamente, andava necessariamente limitato al rapporto tra professionista e cliente poiché, in caso di esito conciliativo della lite, il giudice non provvede a liquidare le spese del giudizio.

Ora, il principale dubbio applicativo che tale indicazione aveva fatto sorgere era stato quello di stabilire se, a fronte di uno dei predetti esiti, all'avvocato andasse riconosciuto, oltre al compenso per le fasi già svolte, una somma ulteriore fino a un quarto di quanto previsto per la fase decisionale, se si fosse effettivamente svolta, oppure un compenso pari a quanto previsto per tale ultima fase, aumentato fino al 25%.

A favore della prima opzione si segnala un precedente di merito (Trib. Bologna, 25 maggio 2018, inedita) mente avevano optato per la seconda soluzione, dapprima, un'altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Verona, 9 gennaio 2020) e, poi, anche la Suprema Corte (Cass. civ. 16 giugno 2023, n. 17325; Cass. civ. 10 agosto 2023, n.24462) che aveva osservato sul punto che «poichè la norma mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituto da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale».

Tale soluzione è stata recepita nella nuova versione dell'art. 4, comma 6, come risultante dalla modifica operata dal d.m. n. 147/2022, che risulta ora del seguente tenore:

«Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta».

Al contempo il comma 1-bis dell'art. 20, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dal d.m. n. 147/2022, ha introdotto degli specifici parametri per la liquidazione del compenso spettante al difensore per l'assistenza nella mediazione e nella negoziazione assistita cosicchè quello di cui all'art.  4, comma 6, è riferibile alla sola assistenza giudiziale.

Il duplice intervento appena citato non ha però risolto tutti i dubbi che il parametro pone.

Il primo riguarda l'individuazione di quale sia, tra i due appena citati, il parametro da utilizzarsi nel caso in cui la conciliazione si raggiunga in una mediazione o in una negoziazione assistita svolte in corso di causa.

Su tale questione è opportuno segnalare una pronuncia di merito che ha negato l'aumento di cui all'art. 4, comma 6, del d.m. n. 55/2014 al difensore della parte non abbiente, per l'assistenza prestata in fase di mediazione, «attesa l'incompatibilità della voce con la procedura stessa in quanto finalizzata proprio alla conciliazione» (Trib. Trieste, 29 novembre 2017) e ha quindi escluso l'aumento non in via generale ma solo con riguardo alla specifica ipotesi della conciliazione raggiunta grazie alla mediazione.

Inoltre il criterio dell'art.  4, comma 6, non risulta applicabile nè al giudizio cautelare né a quello sommario che di norma non contemplano una fase decisionale ma che possono concludersi con una conciliazione.

Ed è parimenti dubbio se possa venire in rilievo nel caso in cui la conciliazione venga raggiunta in sede di accertamento tecnico preventivo, essendo stato elaborato sulla scorta della scansione delle fasi del giudizio ordinario, o a seguito di una proposta conciliativa del giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.

A fronte di simili ipotesi è preferibile ritenere che il parametro in esame non venga in rilievo e che al difensore possa essere riconosciuto un compenso per la consulenza a favore del cliente, che l'esito conciliativo necessariamente presuppone, oltre a quello per l'assistenza giudiziale prestata fino ad esso.

La diminuzione del compenso in caso di lite temeraria e di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda

Tale parametro era stato introdotto per la prima volta dall'art. 4, comma 9, d.m. n. 55/2014, al fine di «sanzionare» condotte processuali abusive o comunque non utili, stabilendo che: «Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile».

La previsione è stata però modificata dal d.m. n. 147/2022 nei seguenti termini: 

«Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento».

La modifica è valsa a chiarire che la responsabilità aggravata va accertata nel giudizio a quo, come lo scrivente aveva sostenuto in un precedente contributo (Vaccari, Compensi degli avvocati, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it),  15 aprile 2019), anche se resta ancora dubbio se tale verifica debba avvenire sulla base di una decisione passata in giudicato.

Al contempo, con l'intervento da ultimo citato, si è affermato il carattere obbligatorio della riduzione, escludendo, a differenza del criterio successivo, che necessiti di motivazione, nonché che va operata in misura fissa, aumentata dal 50 % al 75 %.

E' opportuno evidenziare che alcune recenti pronunce di merito hanno ritenuto che la riduzione del 50 % di cui al secondo periodo della norma sopra citata si applichi in caso di liquidazione delle spese giudiziali, giustificando quindi in particolare la riduzione dell'importo della condanna a favore della parte vittoriosa in rito (Trib. L'Aquila 25 gennaio 2023 in e App. Milano 17 luglio 203, in www.ilcaso.it).

Orbene, tale conclusione non trova nessun riscontro nel dato normativo che riconduce anche tale paramento, come quello relativo alla lite temeraria, all'ambito del rapporto tra avvocato e cliente, come era già prima della sua modifica.

Profili relativi ai parametri generali

Tra le novità normative merita innanzitutto di essere menzionato il parametro di cui all'art. 4, comma 5 -bis, d.m. n. 55/2014, aggiunto dal d.m. n. 147/2022, che stabilisce che:   

«Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva».

Si noti come tale parametro, che viene in rilievo nel rapporto tra avvocato e cliente e anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (così espressamente il parere del Consiglio di Stato sulla bozza di regolamento), può trovare applicazione, a differenza degli altri fin qui esaminati, solo a seguito di espressa domanda dell'interessato.   

Negli ultimi due anni anche la Cassazione ha avuto occasione di chiarire alcuni profili relativi alla concreta applicazione dei parametri generali.

Così Cass. civ. 19 settembre 2023, n. 26843 ha precisato che:

  • la fase istruttoria, comprende le richieste di prova e le attività difensive funzionali alla formazione della prova, come la produzione di certificazione medica rilevante ai fini della decisione;
  • la precisazione delle conclusioni rientra tra le attività inerenti la fase decisionale.

Al contempo è opportuno rammentare che, sempre secondo la Corte di cassazione,  «la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali» (Cass. civ. 16 aprile 2021, n.10206).

Ed ancora è stato affermato il diritto dell'avvocato ad ottenere dal proprio assistito il compenso per la fase decisionale anche quando non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. civ. 20 febbraio 2023, n.5289) o se questo sia stato tardivo (Cass. civ. 16 gennaio 2024 n.1716).

Ciò in quanto dall'art. 4, comma 5, lett. d),  del d.m. n. 55/2014 si evince che rientrano nella fase decisionale svariate attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in Camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lett. e).

Ne consegue che anche la sole attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano in tale fase e danno diritto al compenso.

Se tali affermazioni sono sicuramente condivisibili non di meno il compenso dovrà essere rapportato a tale più ridotta attività.

Riferimenti

Vaccari, Le spese di processi civili, Giuffrè, Milano, 2017;

Vaccari, Compensi degli avvocati, IUS Processo civile, 15 aprile 2019.

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