Coordinatore genitoriale vs Mediatore familiare

16 Aprile 2024

Coordinatore genitoriale e Mediatore familiare, quali i punti di incontro e differenze?

Lo scenario dei professionisti che intervengono nelle separazioni con elevata conflittualità, da alcuni anni, si è arricchita della nuova figura del coordinatore genitoriale.

Parimenti al mediatore familiare anche il coordinatore genitoriale è interlocutore dei genitori e, pertanto, pare utile sottolineare similitudini e differenze tra queste due figure professionali.

Iniziamo con il ricordare che la coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale. Egli facilita la risoluzione delle controversie in modo tempestivo, educa i genitori sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e/o del giudice, prende decisioni all’interno dell’ambito giudiziale o del contratto di incarico.

Evidenziamo, quindi, che il coordinatore genitoriale si attiva in presenza di coppie altamente conflittuali, dove il conflitto, non mediabile, portato da genitori bloccati sulle proprie posizioni e privi di qualsivoglia volontà di collaborare reciprocamente, lede gravemente i diritti dei minori coinvolti nelle ostilità.

Si tratta, quindi, di un modello di riduzione del danno, dove lo scopo non è quello di eliminare il conflitto e nemmeno ridurlo, ma di permettere al bambino di avere una vita adeguata.

Il mediatore familiare, invece, è una figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante, o dopo l’evento separativo.

Non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali o psicologiche o pedagogiche.

Egli è sollecitato direttamente dai genitori per la gestione autodeterminata dei conflitti familiari e la riorganizzazione delle relazioni familiari e si adopera nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario, perchè i genitori raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni e agli interessi da loro stessi individuati, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione verso i figli.

Le differenze tra le due figure sono importanti e per tale ragione non vanno confuse.

Per soffermarci sulle più rilevanti, rimarchiamo come il mediatore familiare, a differenza del coordinatore genitoriale, agisca in totale autonomia rispetto al procedimento giudiziario.

Egli è tenuto alla totale riservatezza sull’andamento della mediazione, facilita la comunicazione tra i genitori e li responsabilizza con tecniche non direttive; inoltre, non ha compiti di valutazione né tantomeno di sostituzione, anche parziale, nei compiti che spettano ai genitori e non è incaricato dal giudice, che non può imporre loro di iniziare un percorso in tal senso, né richiedere al mediatore familiare una relazione sull’andamento della mediazione, né tantomeno indicare a quale mediatore rivolgersi.

Al fine di prevenire le situazioni particolarmente conflittuali, caratterizzate da forti ostilità nel tempo che possono favorire l’insorgere nei figli di disagi affettivi, sofferenza psichica e disturbi dello sviluppo, la Riforma Cartabia, al comma 23, lettera ee), prevede la facoltà per il giudice, su richiesta concorde delle parti, di nominare un professionista dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il nucleo familiare nel superamento dei conflitti, nell’ausilio per i minori, e nella ripresa o il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli e tale indicazione ci rimanda alla figura del coordinatore genitoriale (e non di certo a quella del mediatore familiare, che come detto deve essere necessariamente individuato dai genitori).

Potrebbe pure essere opportuno valutare la possibilità di nominare un coordinatore genitoriale, sempre su accordo dei genitori, quando la mediazione familiare non ha avuto successo, ovvero in situazioni in cui ai figli viene negato il contatto fisico ed emotivo con un genitore oppure sono severamente ridotte le frequentazioni tra figli e un genitore.

Infine, ricordiamo che l’incarico del coordinatore genitoriale può avere sia origine pubblicistica (la nomina da parte del Tribunale) ovvero privatistica (dai genitori) e la sua durata, salvo diversi accordi tra le parti, è di sei mesi rinnovabili fino a un massimo di ventiquattro.

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