Indennità di trasferta e gli altri elementi compensativi continui e sistematici: incidenza sulla retribuzione indiretta e differita

17 Aprile 2024

Il presente contributo, dopo aver riassunto i fatti di causa, prende in disamina una recente pronuncia di merito del Tribunale di Vicenza con la quale il giudicante si è espresso in materia di incidenza sul trattamento di fine rapporto e sugli istituti retributivi differiti e indiretti delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità di trasferta e delle ore viaggio.

MASSIMA

Rispetto alla natura del compenso per lavoro straordinario non pare potersi avanzare alcun dubbio circa la natura retributiva e la conseguente incidenza sia sul TFR che sui c.d. istituto indiretti [pag. 7 della sentenza].

La natura del trattamento dell'indennità di trasferta, considerato sia nella sua componente forfettizzata, sia in quella variabile, è la medesima, e ciò esclude l'incidenza della predetta voce sul TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., attesa la natura di rimborso spese (che rende normativamente superflua – seppur ermeneuticamente utile – la regolamentazione contrattuale dell'incidenza a cui si è fatto cenno) [pag. 6 della sentenza].

La disposizione contrattuale recita “l'importo dell'indennità giornaliera copre anche le seguenti spese: vitto […], spese di telefono per motivi personali, varie”; la menzione della vocevarielascia intendere che oltre ad ogni spesa non espressamente contemplata dalla previsione l'indennità intenda coprire qualcosa che spesa non è, e pertanto deve intendersi avere anche natura retributiva, con conseguente incidenza.

IL CASO

Un lavoratore, già pensionato, ricorre al Giudice del lavoro della città veneta, perché, nel corso del lungo rapporto di lavoro con la Società S. spa, iniziato nel 1993 e terminato nel 2021, ritiene di essere stato leso nei suoi diritti di credito con riferimento all'incidenza di varie componenti retributive negli istituti indiretti e differiti.

In particolare, il ricorrente domanda il pagamento di differenze retributive a titolo di:

a) incidenza della quota retributiva dell'indennità di trasferta sugli istituti retributivi indiretti (tredicesima, ferie, permessi) in relazione al periodo 2007-2017;

b) incidenza della quota retributiva dell'indennità di trasferta sul trattamento di fine rapporto in relazione al periodo 2011-2017;

c) incidenza delle erogazioni a titolo di lavoro straordinario sugli istituti retributivi indiretti in relazione al periodo 2007-2021;

d) incidenza delle erogazioni a titolo di lavoro straordinario sul trattamento di fine rapporto in relazione al periodo 2011-2021;

e) incidenza della retribuzione delle ore di viaggio sugli istituti retributivi indiretti in relazione al periodo 2007-2021;

f) incidenza della retribuzione delle ore di viaggio sul trattamento di fine rapporto in relazione al periodo 2011-2021.

All'esito della CTU il ricorrente rinuncia:

  • alle domande relative all'incidenza del compenso per il lavoro straordinario e per le ore di viaggio sul trattamento di fine rapporto
  • e con il deposito delle note conclusive anche alla domanda relativa all'incidenza delle ore viaggio sugli istituti indiretti.

La Società resistente rinuncia all'istanza ex art. 363-bis c.p.c.; inoltre per la decidente “il ricorso a tale strumento non risulta necessario non solo in quanto nel caso di specie non è integrata alcuna delle ipotesi contemplate al comma 1 della disposizione normativa di recente introduzione” (Cfr. pag. 3/10 della sentenza).

Per meglio comprendere la vicenda processuale, va aggiunto che il CTU aveva erroneamente assunto che, per i periodi 2007 – 2008, la Società avesse fatto rifluire nella base retributiva su cui calcolare il TFR, i compensi per le ore viaggio e per lavoro straordinario. In realtà la Società, fino ad aprile 2011 compreso, aveva riconosciuto – in linea generale, costante e continuata nel tempo – ai propri dipendenti un trattamento di miglior favore rispetto alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, in forza del quale venivano computate nel TFR le incidenze originate dalla sola indennità di trasferta, nella sua componente retributiva - sottoposta a prelievo fiscale e contributivo - e nella componente risarcitoria - esente da tale prelievo. Se ne deduce che la convenuta avesse riservato un trattamento economico di miglior favore ai lavoratori in trasferta, eccedente la quota esente.

Alla luce delle rinunce di parte ricorrente, il thema decidendum è limitato all'accertamento:

  • dell'incidenza della quota retributiva dell'indennità di trasferta sul trattamento di fine rapporto (periodo 2011-2017);
  • dell'incidenza della quota retributiva dell'indennità di trasferta (periodo 2007-2017) e del compenso per lavoro straordinario (periodo 2007-2021) sugli istituti retributivi indiretti.

LA QUESTIONE

Sulla base delle norme di legge e del CCNL industria metalmeccanica, incidono sugli istituti indiretti e differiti la quota retributiva dell'indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario?

LE SOLUZIONI GIURIDICHE

In quanto funzionale alla decisione di entrambe le macro-questioni sopra individuate e non specificamente contestato, il Giudice ha accertato nel corso dell'istruttoria che:

- sia le trasferte che lo svolgimento di lavoro straordinario abbiano caratterizzato in modo continuativo l'intero periodo lavorativo oggetto di causa;

- gli esborsi della datrice di lavoro nei confronti del ricorrente in relazione a tali istituti sono stati pertanto non occasionali.

Era infatti pacifico che sino al 4/2011 la società, quale trattamento di maggior favore rispetto alla disciplina del CCNL, aveva computato nella base di calcolo del TFR l'intero ammontare dell'indennità di trasferta. Per il periodo successivo la ricorrente aveva stipulato degli accordi aziendali di secondo livello, di talché la natura delle erogazioni veniva disciplina in forza di tali accordi.

La giudicante richiama la norma codicistica che disciplina il criterio di determinazione della retribuzione annua utile al TFR: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese” [1].

Pertanto, la nozione di retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è regolata dalla legge soltanto in via sussidiaria rispetto all'intervento della contrattazione collettiva. Tale nozione comprende tutte le componenti retributive elargite a titolo non occasionale al lavoratore in dipendenza del rapporto, ad eccezione:

1. delle somme espressamente escluse dalla contrattazione collettiva;

2. delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese.

Il Giudice vicentino osserva quindi che, dalla consultazione del CCNL applicato dall'azienda (industria metalmeccanica), l'indennità di trasferta ha carattere risarcitorio e non incide sul TFR.

La contrattazione aziendale via via succedutasi nel tempo a decorrere dal 2011 (più precisamente, 2011 – 2017), prescrive, per quanto d'interesse agli effetti del giudizio, che “al lavoratore comandato in trasferta sarà riconosciuta un'indennità in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio [vitto, spese telefoniche] e d'alloggio” e che “l'incidenza di tale indennità sugli istituti contrattuali e di legge è normata dal CCNL Industria Metalmeccanica”. Inoltre, rileva la clausola contenuta nei contratti aziendali per i quali l'indennità coprirebbe il vitto (colazione, pranzo e cena), nonché le spese telefoniche e le spese varie. Il giudice inferisce dalle espressioni e locuzioni utilizzate dalla contrattazione collettiva aziendale, perlomeno dal 2011 in poi, che l'indennità, siccome normata, ha funzione risarcitoria/restitutoria e non retributiva.

“Ne deriva”, arguisce il Giudice, “che la natura del trattamento, considerato sia nella sua componente forfetizzata, sia in quella variabile, è la medesima, e ciò esclude l'incidenza della predetta voce sul TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., attesa la natura di rimborso spese (che rende normativamente superflua - seppur ermeneuticamente utile - la regolamentazione contrattuale dell'incidenza a cui si è fatto cenno)”.

Il GL analizza poi la “questione relativa all'incidenza della quota sopra individuata (e cioè della quota fissa che si aggiunge a quella variabile dipendente dalle spese documentate di viaggio e alloggio) di indennità di trasferta (periodo 2007- 2017) e del compenso per lavoro straordinario (periodo 2007-2021) sui c.d. istituti indiretti” (Cfr. Sentenza in commento, pag. 6). A tale scopo. richiama i principi ormai consolidati in giurisprudenza: pur non sussistendo un generale principio di omnicomprensività che regoli la materia, “Le maggiorazioni retributive e le indennità […] non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, pertanto, mentre concorrono come tali […] alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, incidono sulla base di calcolo degli altri istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di ferie) […] solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva che vi faccia riferimento”, con la precisazione che il riferimento in tal senso può ricavarsi dal “rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità” [2].

Quanto alla determinazione della base di calcolo per tredicesima mensilità e periodo feriale il ccnl metalmeccanici fa riferimento alla “retribuzione globale di fatto”. Per i permessi/Rol, invece, utilizza un'accezione un po' sibillina richiamando la “retribuzione in atto al momento della scadenza”.

Evocando i principi giurisprudenziali sopra esposti e le formulazioni del CCNL con riguardo al trattamento economico di tredicesima, ferie e permessi/Rol, l'inclusione nella base di calcolo dei trattamenti economici in questione, dell'indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario, dipende ancora una volta dalla natura - retributiva o meno - del riconoscimento economico.

Il Giudice vicentino non dubita che la retribuzione del lavoro straordinario, erogata in modo sistematico e continuativo, incida sulla base di calcolo degli istituti retributivi sopra richiamati.

Una disamina a parte e più approfondita merita invece il trattamento di trasferta.

Il Giudie si sofferma sull'interpretazione dei contratti aziendali, operando una distinzione tra quelli siglati dal periodo successivo all'accordo del 2011 – in cui l'indennità di trasferta assumeva funzione risarcitoria - e quelli del periodo antecedente ove “non può escludersi con altrettanta certezza la natura retributiva dell'esborso”. (Pag. 7/10 della sentenza).

Va riportato letteralmente il seguente passaggio, che appare cruciale per la decisione: “al contrario, la menzione della voce “varie” (sottointeso spese) nell'elenco parziale lascia intendere che oltre ad ogni spesa non espressamente contemplata dalla previsione (né coperta dai rimborsi/costi a carico diretto di cui al comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 10 del medesimo accordo) l'indennità intenda coprire qualcosa che spesa non è, e pertanto deve intendersi avere anche natura retributiva, il che esclude che possa considerarsi un mero rimborso spese”.

Altra clausola contrattuale che compare negli accordi ante 2011 riguarda l'indennità supplementare prevista in aggiunta sia al rimborso spese che all'indennità giornaliera “standard” in caso di trasferta in determinati paesi ivi elencati, “per il maggior disagio comportato da tali missioni”. (Pag. 8/10 sent.). Il riferimento al disagio, secondo il GL di primo grado, risulta dirimente nell'interpretazione della funzione differenziata delle voci riconosciute in caso di trasferta, di cui solo il rimborso spese pare avere natura risarcitoria (Pag. 8/10 sent.).

Con un salto logico argomentativo, che lascia perplessi, il giudicante conclude: “può d'altra parte contribuire all'interpretazione anche il singolare il comportamento tenuto dalla società resistente, proprio fino all'aprile 2011, consistito nel computare “l'intero imponibile previdenziale (comprensivo dell'integrale monte della parte retributiva dell'indennità di trasferta, della retribuzione per le ore di viaggio e del compenso per il lavoro straordinario continuativo) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (punto 18 ricorso), seppur a suo dire in forza di un trattamento di miglior favore poi revocato;

- la domanda va pertanto accolta anche con riferimento all'indennità di trasferta, limitatamente al periodo compreso tra il 2007 e il 2010 incluso;” (Pag. 8/10 sent.).

OSSERVAZIONI

La Sentenza, nel suo complesso, è condivisibile. Si rilevano, tuttavia, delle anomalie sul piano della lettura documentale, segnatamente della relazione peritale e delle osservazioni alla stessa, sia pur non incidenti sull'iter argomentativo e sulle conclusioni del giudice di primo grado.

La nozione giurisprudenziale di onnicomprensività della retribuzione, retaggio dei primi orientamenti, fondati sul concetto di unitarietà della retribuzione, tesi ad includere nella base di calcolo dei vari istituti, e quindi nell'area del contratto di lavoro, qualsiasi compenso elargito dal datore di lavoro, deducendo, dall'analisi delle pur differenti formule legali, alcuni caratteri strutturali che sarebbero propri della retribuzione in modo tendenzialmente costante.

Sul versante giuridico, la critica più radicale è che un concetto onnicomprensivo e onnivalente non ha fondamento normativo, in quanto è costruito su caratteri eterogenei stabiliti per finalità diverse, e non può comunque avere valore assoluto al di fuori delle fattispecie nelle quali risulta recepito, in particolare l'art. 2121 cod. civ. e l'art. 12, L. n. 153/1969 vecchio testo. Al di fuori di queste norme non esistono indicazioni di rilievo generale per definire un concetto unico di retribuzione. La determinazione (quantitativa: la c.d. retribuzione-parametro) di cosa sia retribuzione va ricercata di volta in volta sulla base degli elementi strutturali e della ratio risultanti dalle fonti, legali o contrattuali, del singolo istituto. Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, che fa perno sulla categoria concettuale appena evocata, le maggiorazioni, la retribuzione per lavoro straordinario eseguita in forma costante e sistematica ed ogni altro elemento avente natura retributiva corrisposto con continuità, concorrono “alla composizione della base di computo dell' indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, incidono sulla base di calcolo degli altri istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di ferie), per i quali la legge non impone il riferimento alla retribuzione omnicomprensiva, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva che vi faccia riferimento, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità” [3].

Con riguardo alla nozione di retribuzione feriale, va rimarcato che questa “è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze Robinson Steele del 2006; Schultz-Hoff e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C- 520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To. He., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20) [4]. Mentre l'art. 10 del ccnl applicato stabilisce in modo inequivocabile che “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo”.

Con riguardo alla tredicesima mensilità, anche l'art. 7 richiama la retribuzione globale di fatto.

Circa la base di computo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del TFR, il ccnl dei metalmeccanici esclude, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro. Mentre sono incluse tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (Art. 2120, co. 2, c.c.).

Sul punto riguardante il rimborso delle spese e quindi dei corrispettivi aventi natura risarcitoria o restitutoria il Giudice di merito sviluppa un'interessante argomentazione basata sull'interpretazione dei contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo.

Lo spartiacque è rappresentato dall'accordo aziendale del 04/2011.

Tuttavia, va sin d'ora segnalata un'incongruenza - che pur non incide significativamente sulle conclusioni del giudicante. Da un lato egli afferma come sia “pacifico (perché allegato dal ricorrente e riconosciuto al punto 32 della memoria) che “fino ad aprile 2011 compreso la Società aveva riconosciuto - in via linea generale, costante e continuata nel tempo - ai propri dipendenti un trattamento di miglior favore rispetto alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, in forza del quale venivano computate nel TFR le incidenze originate dalla sola indennità di trasferta” (sent. pag. 3/10); per poi affermare, in netta contraddizione, che “può d'altra parte contribuire all'interpretazione anche il singolare il comportamento tenuto dalla società resistente, proprio fino all'aprile 2011, consistito nel computare “l'intero imponibile previdenziale (comprensivo dell'integrale monte della parte retributiva dell'indennità di trasferta, della retribuzione per le ore di viaggio e del compenso per il lavoro straordinario continuativo) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (punto 18 ricorso), seppur a suo dire in forza di un trattamento di miglior favore poi revocato;” (Sent. pag. 8/10). Invero, avendo, chi scrive, cognizione degli gli atti di causa, il ctp della resistente – le cui osservazioni venivano fatte proprie dal ctu - aveva messo in luce come nel periodo ante 2011 la società avesse riconosciuto un trattamento di miglior favore alla totalità dei dipendenti, computando nella base di calcolo della retribuzione – parametro su cui determinare il TFR, l'intero ammontare dell'indennità di trasferta, sia nella componente retributiva non esente che in quella risarcitoria, esente da contribuzione e prelievo fiscale, ma non la retribuzione per le ore di viaggio e del compenso per il lavoro straordinario continuativo. È dunque in forza di tale uso migliorativo che l'indennità di trasferta ha inciso sui c.d. istituti indiretti e TFR e non già per una sua supposta natura retributiva, come contraddittoriamente interpretato dal giudice (“la menzione della voce “varie” (sottointeso spese) lascia intendere che (…) l'indennità intenda coprire qualcosa che spesa non è, e pertanto deve intendersi avere anche natura retributiva”).

Con riguardo ai contratti aziendali successivi al 2010, onde inferire la natura retributiva o risarcitoria dell'indennità di trasferta il Giudice anzitutto evoca la disciplina della contrattazione nazionale, da cui emerge la natura risarcitoria del trattamento economico della trasferta (di regola a forfait o a piè di lista a seconda del periodo e delle eventuali deroghe previste dai contratti aziendali in questo senso abilitati) e la conseguente esclusione dell'indennità predetta dal calcolo di ogni istituto di legge e di contratto in quanto non avente natura retributiva. Il Giudice correttamente si sofferma sulla lettura ed interpretazione dell'art. 3, all. 1, c.c.a.l. 16/5/2011, per il quale “Al lavoratore comandato in trasferta sarà riconosciuta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio e alloggio, un'indennità giornaliera di trasferta, da applicare in sostituzione a quanto previsto dal CCNL Industria Metalmeccanica” e che tale indennità di trasferta “intende coprire il vitto (colazione, pranzo, cena), le spese di telefono personali e le spese varie”. I riferimenti alle voci di spesa esclude la natura retributiva dell'indennità e “Ciò spiega e legittima il rinvio al CCNL ai fini della regolamentazione dell'incidenza dell'indennità su ogni istituto di legge o di contratto” (Sent. pag. 5/10).

Diversa, viceversa, è l'interpretazione dei contratti aziendali meno prossimi, ove il medesimo art. 3 ospitava la congiunzione “anche” con riferimento alle spese per vitto, telefono varie , nel senso che l'indennità ivi definita comprendeva anche una componente non risarcitoria e quindi retributiva.

Non è convincente, invece, la scelta dei giudici di legittimità, cui si è uniformato il GL vicentino, riguardante l'indennità sostitutiva dei permessi annui retribuiti ex art. 5 c.c.n.l. metalmeccanici industria, di ritenere coerente ai fini della determinazione della misura di tale indennità, “la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, nozione in cui confluiscono tutte le voci retributive percepite nell'arco temporale di maturazione del diritto” [5].

L'art. 5 menzionato, stabilisce che “al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”. La prima domanda che ci sovviene è la seguente: qual è la retribuzione relativa ai par/rol fruiti? Nulla quaestio: sarà una componente della retribuzione diretta. Voli pindarici di natura interpretativa si sono visti, invece, nelle non poche sentenze di legittimità e di merito intese a dimensionare la retribuzione dei rol/par non goduti sulla media annua della retribuzione globale di fatto percepita.

In una recente sentenza di merito, ove tra le parti era applicato il ccnl metalmeccanici PMI Confapi, il cui art. 22 reca la medesima formulazione dell'art. 5 ccnl metalmeccanici industria con riguardo alla misura dell'indennità sostituiva dei permessi non goduti (ossia “Al termine del periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”) il giudicante non ha dubbi: “Dalle buste paga non risulta che il ricorrente abbia goduto delle ferie e dei permessi spettanti, per cui è dovuta l'indennità sostitutiva. L'importo è di euro 234,35 per i permessi (24 ore maturate in 85 giorni di lavoro x paga oraria) e di euro 298,87 per le ferie (4,6 giorni maturati per paga giornaliera) [6].” Il riferimento è alla paga oraria e non alla media annua della retribuzione globale di fatto percepita.

Soprattutto gli ermellini ragionano diversamente. Risalendo alle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti di diritto comune, il Collegio, superando, correttamente, la clausola della mera interpretazione letterale, ritiene che “la genericità del riferimento alla retribuzione in atto al momento della scadenza comporti che una interpretazione letterale di tale espressione, che ponga quale parametro per la liquidazione dell'indennità la retribuzione del mese in cui va a scadere il diritto a godere del permesso, possa dar luogo ad ingiustificate disparità” [7]. Il giudizio di genericità della locuzione “retribuzione in atto al momento della scadenza” suscita perplessità. Perché, se è vero che i permessi maturano pro rata, è altrettanto vero che le parti sociali si sono già preoccupate di garantire un trattamento di miglior favore parametrando l'indennità alla retribuzione in godimento al momento della scadenza e non a quella maturata tempo per tempo. Ed ecco l'inserimento dell'interpretazione sistematica, che non sembra cogliere nel segno: “Un'interpretazione sistematica della norma, invece, non può trascurare che la cornice entro la quale matura il diritto è "l'anno di servizio" (cfr. art. 5, commi 1, 3, 6 del c.c.n.l.) ed è tale parametro medio che appare corretto prendere a riferimento per individuare la retribuzione da utilizzare per liquidare l'indennità spettante al lavoratore”7. Non si comprende come il fattore temporale di maturazione dei permessi induca a ritenere che questo possa incidere sulla definizione della retribuzione parametro su cui calcolare l'indennità sostitutiva.

NOTE - RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

  1. Cass. n. 38172/2022.
  2. Cass. n. 38172/2022 cit.; Cass., sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589.
  3. Ex multis,  Corte di Cassazione, Sezione L, ord.12 dicembre 2023, n. 34743.
  4. Cass., sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589.
  5. Tribunale Venezia, sez. lav., 3 maggio 2023, n. 294.
  6. Cass., sez. lav. , 30 novembre 2021, n. 37589, cit.
  7. Ibidem.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 2120, comma 2, c.c.
  • art. 2121 cod. civ.
  • art. 12, L. n. 153/1969

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