Responsabilità per colpa medica, consulenza tecnica e risarcimento del danno
18 Aprile 2024
In tema di colpa medica, non sussiste la responsabilità della casa di cura fondata sull'asserito nesso causale fra le piaghe da decubito e la morte della paziente quando, come nel caso de quo, non vi è motivo di dubitare delle attendibilità e correttezza della consulenza tecnica svolta dal Pubblico Ministero – utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contradditorio (ex multis, Cass. n. 30298/2023) – se questa esclude qualsiasi efficacia eziologica tra le piaghe da decubito (risultate adeguatamente trattate) e la morte. L'atto di appello non evidenzia, d'altronde, specifiche criticità dell'affermazione, da parte del CT, dell'insussistenza del nesso causale tra le condizioni dell'arto inferiore sinistro della paziente e l'exitus. Come rilevato dal Tribunale, neppure la CTP contiene argomentazioni articolate e convincenti che facciano dubitare della correttezza della perizia del consulente del PM; d'altronde, la contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse – genericamente e aprioristicamente – dal difensore e dal CTP non serve, di per sé, ad evidenziare alcun errore delle prime, essendo per di più le argomentazioni dell'esperto nominato dal magistrato, assistite da presunzione di imparzialità. L'insussistenza del lamentato inadempimento della casa di cura nel trattamento delle piaghe da decubito preclude anche l'accoglibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di guarigione. In conclusione, vale evidenziare che la perizia effettuata, volta ad indagare la correttezza dell'operato di tutti i sanitari che ebbero in cura la paziente deceduta, ha escluso la ravvisabilità di qualsivoglia elemento di censura dell'operato assistenziale, attestando che per la paziente «furono messe in atto le migliori strategie terapeutiche per l'epoca, secondo le più aggiornate Linee Guida». |