Cessioni in blocco e iscrizioni all’albo ex art. 106 TUB: rinvio pregiudiziale alla Cassazione
02 Maggio 2024
Voglia il Supremo Consesso: 1. Pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 TUB alla luce della normativa anti-riciclaggio di fonte interna e comunitaria, cosi come del generale principio di trasparenza (che è ipotesi diversa da quella già affrontata dalla Corte, per quanto in un mero obiter dictum, della sorte giuridica del mandato o della procura conferite per l’incasso dei correlati crediti). In particolare, in quanto afferente al caso di specie, si chiede la pronuncia dell’Autorevole consesso in relazione all’ipotesi in cui la cessione intervenga fra due soggetti entrambi non iscritti e non qualificati, dunque né vigilati, né conformati nel proprio assetto organizzativo; 2. Qualora lo ritenga opportuno, chiarire quali rimedi l’ordinamento appresti a fronte dell’eventuale invalidità (nullità o inefficacia o rilievo solo amministrativo della violazione) del predetto negozio; 3. Premessa la vigenza del livello comunitario della disciplina anti-riciclaggio e la sua univocità, nell’ipotesi di ritenuto contrasto con la stessa, chiarire se il contratto di cessione possa ritenersi invalido e, nell’ipotesi affermativa, se lo stesso sia da ritenersi nullo o inefficace o disapplicabile, nei suoi effetti, come concluso dalla univoca giurisprudenza di legittimità con riguardo alle norma interna anti-comunitaria; 4. In subordine, ove il Supremo Collegio ritenga che la normativa comunitaria in materia di riciclaggio non sia univoca, anche alla luce della giurisprudenza della CGUE, valutare la possibilità di un rinvio pregiudiziale all’organo della giurisdizione comunitaria, per una compiuta interpretazione della normativa sovranazionale. |