E' compatibile con il rito del lavoro la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte?
06 Maggio 2024
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di una questione, ritenuta di massima di particolare importanza (anche per la sua potenziale incidenza su altri procedimenti, come le controversie in materia locatizia e quelle in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nonché sulla disciplina dettata dall'art. 281-sexies c.p.c.). La questione è se sia compatibile con le norme che disciplinano il rito del lavoro la particolare forma di trattazione dell'udienza introdotta con la cd. “Riforma Cartabia” e, precisamente, con l'inserimento nell'ambito delle disposizioni generali del codice di procedura civile dell'art. 127-ter c.p.c. il quale prevede che l'udienza, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. |