Lavoro stagionale e diritto di precedenza del lavoratore nelle nuove assunzioni: se non previsto nel contratto è dovuto il risarcimento danni
15 Maggio 2024
Grava sul datore di lavoro l'obbligo di “richiamare espressamente” nell'atto scritto il diritto del lavoratore stagionale ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi; la mancanza di tale contenuto non implica l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, ma, sul piano civilistico, determina l'impossibilità per il datore convenuto in giudizio (perché inadempiente alla prescrizione formale) di opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore, con la conseguenza che se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza. |