Continuità nelle relazioni socio-affettive con la famiglia di origine per elaborare il trauma subito dal minore
08 Maggio 2024
La Corte di Appello di Milano ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Z.S.R. ed A.S. a causa dell'inidoneità della figura genitoriale paterna e delle figure vicariali all'interno del nucleo familiare. Tuttavia, è stata decisa la conservazione dei rapporti tra i minori e i prozii paterni, insieme alla nonna materna, per aiutare i minori a elaborare il trauma causato dalla morte della madre, uccisa dal padre. La Procura Generale di Milano ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che la stessa abbia sovrapposto elementi dell'adozione mite nell'adozione legittimante, in relazione alla conservazione dei legami con la famiglia di origine. Sul tema è intervenuta anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183/2023, sottolineando l'importanza di tutela dell’interesse dei minori nel mantenere legami significativi con la famiglia di origine, evidenziando che interrompere questi legami potrebbe nuocere ai minori. In conclusione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «l’art. 27, comma 3, l. n. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali». |