Omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento ed estinzione del processo esecutivo

20 Maggio 2024

La Corte di cassazione, intervenuta in una fattispecie in cui, dedotto dall’esecutato il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, era stata dichiarata l’estinzione del processo esecutivo per mancata iscrizione a ruolo del pignoramento nel termine all’uopo previsto, ha definito il regime impugnatorio dei provvedimenti che determinano la chiusura anticipata dell’esecuzione.

Massima

La trascrizione costituisce elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare e il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificarne l’avvenuto compimento, quando sia chiamato a delibare sull’istanza di vendita, sicché la mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta all’avvio della fase di liquidazione del bene e determina la chiusura anticipata del processo esecutivo per impossibilità dello stesso di pervenire al suo esito fisiologico, rappresentato dal trasferimento dell’immobile staggito che sia opponibile ai terzi.

Il caso

Pignorati alcuni beni immobili della società esecutata, i creditori pignoranti iscrivevano a ruolo il pignoramento, depositavano l'istanza di vendita e, quindi, il duplo della nota di trascrizione.

Il debitore esecutato si costituiva ed eccepiva l'inefficacia del pignoramento, in conseguenza del tardivo deposito della nota di trascrizione; il giudice dell'esecuzione, pur disattendendo l'eccezione sollevata, dichiarava comunque l'estinzione del processo esecutivo, rilevando officiosamente che il pignoramento era stato tardivamente iscritto a ruolo.

Avverso l'ordinanza di estinzione i creditori procedenti interponevano reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.; nell'ambito del giudizio così incardinato, la società esecutata si limitava a riproporre l'eccezione già respinta dal giudice dell'esecuzione.

In accoglimento del reclamo, il Tribunale di Salerno revocava l'ordinanza impugnata, con sentenza che veniva appellata dalla società esecutata, ancora una volta sul presupposto della tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento.

La pronuncia di rigetto dell'appello della Corte d'appello di Salerno veniva impugnata dalla società esecutata con ricorso per cassazione.

La questione

La Corte di cassazione, intervenuta in una fattispecie in cui, dedotto dall’esecutato il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, era stata dichiarata l’estinzione del processo esecutivo per mancata iscrizione a ruolo del pignoramento nel termine all’uopo previsto, ha definito il regime impugnatorio dei provvedimenti che determinano la chiusura anticipata dell’esecuzione.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza che si annota, i giudici di legittimità hanno cassato la pronuncia gravata, affermando che: 1) la trascrizione del pignoramento immobiliare costituisce elemento perfezionativo dello stesso, la cui mancanza non consente al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita del bene pignorato; 2) l'omessa o la tardiva trascrizione del pignoramento cagiona, quindi, la chiusura anticipata del processo esecutivo; 3) l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dichiari o che respinga l'eccezione sollevata dall'esecutato non può essere impugnata con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. (trattandosi di rimedio riservato alle ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo), ma mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.

Osservazioni

La Corte di cassazione torna a delineare i confini del reclamo contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione del processo esecutivo.

Nella fattispecie esaminata, il debitore esecutato aveva lamentato il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo esecutivo.

Il giudice dell'esecuzione, pur disattendendo la censura mossa, aveva nondimeno emesso l'ordinanza di estinzione, rilevando – in via officiosa – che il pignoramento era stato tardivamente iscritto a ruolo; all'esito del reclamo, l'ordinanza veniva revocata, con provvedimento confermato dalla Corte d'appello di Salerno, la cui sentenza era impugnata con ricorso per cassazione.

I giudici di legittimità hanno cassato la pronuncia gravata, stante il vizio originario che affliggeva il rimedio impugnatorio prescelto dall'esecutato per contestare la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, che aveva disatteso l'eccezione dallo stesso sollevata.

Per comprendere appieno il ragionamento svolto dalla Corte di cassazione e le conclusioni alle quali è pervenuta, occorre muovere da una premessa: la qualificazione e l'inquadramento sistematico che, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, assume la trascrizione del pignoramento.

Da questo punto di vista, i giudici di legittimità confermano l'approdo ermeneutico ampiamente consolidato in base al quale il pignoramento immobiliare integra una fattispecie a formazione progressiva, che ha inizio con la notifica al debitore dell'atto disciplinato dall'art. 492 c.p.c. (che ha la funzione di cristallizzare la situazione patrimoniale dell'esecutato, imprimendo ai beni e ai diritti prescelti dal creditore il vincolo pignoratizio, sottraendoli alla sua libera disponibilità) e si perfeziona con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari (che ha la funzione di rendere il pignoramento opponibile ai terzi e inefficaci nei confronti del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti nell'esecuzione gli atti aventi per oggetto i medesimi beni e diritti pignorati che siano stati posti in essere successivamente all'esecuzione della formalità pubblicitaria).

In altre parole, il pignoramento immobiliare consta di due momenti distinti ma complementari, rappresentati rispettivamente dalla notificazione dell'atto ex art. 555 c.p.c. (contenente l'ingiunzione rivolta dall'ufficiale giudiziario al debitore che determina l'insorgenza del vincolo di indisponibilità sul bene staggito) e dalla trascrizione del pignoramento nei pubblici registri immobiliari (che consente allo stesso di produrre gli effetti sostanziali di opponibilità nei riguardi dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti).

La trascrizione del pignoramento, tuttavia, assume anche un rilievo squisitamente processuale, dal momento che scopo dell'espropriazione immobiliare è l'efficace vendita del bene staggito a terzi, onde addivenire alla sua liquidazione per ricavare una somma che consenta la maggiore soddisfazione possibile dei creditori e, correlativamente, la maggiore esdebitazione possibile del debitore esecutato nei loro confronti: perché ciò avvenga, è indispensabile che l'acquisto effettuato in sede esecutiva sia non solo valido ed efficace, ma, altresì, stabile, vale a dire insuscettibile di essere messo in discussione da parte di soggetti terzi.

La trascrizione del pignoramento è preordinata proprio ad assicurare ciò, dal momento che serve a rendere inopponibili all'aggiudicatario (per effetto di quanto stabilito dall'art. 2919 c.c.) gli atti di disposizione del bene pignorato trascritti successivamente, quand'anche – per ipotesi – fossero stati compiuti prima.

Come efficacemente rilevato dai giudici di legittimità, la trascrizione è elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, che, attraverso la combinazione dei propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, è teleologicamente destinato a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

Di qui la necessità che il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la vendita del bene pignorato, verifichi l'adempimento della formalità pubblicitaria (attraverso l'esame della nota di trascrizione depositata dal creditore procedente in ossequio a quanto stabilito dall'art. 557 c.p.c.), astenendosi dal darvi corso quando ne ravvisi la mancanza o l'incompletezza; non va dimenticato, d'altra parte, che la trascrizione del pignoramento serve anche per individuare la data da cui occorre partire per effettuare nel ventennio a ritroso le indagini ipotecarie prescritte dall'art. 567 c.p.c., tant'è vero che, qualora riscontrasse che il periodo dalle stesse coperto non corrisponde a quello previsto dalla legge, il giudice dell'esecuzione dovrebbe disporre l'integrazione della documentazione depositata dal creditore procedente, prima di autorizzare la vendita del bene pignorato (sulle conseguenze della mancanza o dell'incompletezza della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. sulla progressione e sulla prosecuzione dell'espropriazione immobiliare si veda la recente pronuncia di Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2023, n. 28846).

La trascrizione del pignoramento immobiliare, quindi, è elemento da cui non si può prescindere ai fini della vendita forzata, sicché il mancato o il tardivo deposito della relativa nota impedisce l'assunzione dei provvedimenti previsti dall'art. 569 c.p.c.

Con una pronuncia rimasta isolata e largamente disattesa dalla giurisprudenza di merito, la Corte di cassazione aveva addirittura affermato che, a seguito della riformulazione – a opera del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in l. 10 novembre 2014, n. 162 – dell'art. 557 c.p.c., anche il deposito della nota di trascrizione del pignoramento effettuato una volta decorsi quindici giorni dalla sua restituzione da parte dell'ufficiale giudiziario o del conservatore dei pubblici registri immobiliari è in grado di determinare la perdita di efficacia del pignoramento e l'improseguibilità dell'esecuzione (il riferimento è alla sentenza di Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2016, n. 4751).

In verità, come osservato nella sentenza annotata, quando non si sia proceduto alla trascrizione del pignoramento, si versa in una situazione in cui il processo esecutivo non è in grado di pervenire al risultato cui è diretto – rappresentato dalla trasformazione in denaro del diritto pignorato – e che, per quanto ascrivibile all'inerzia o all'inattività del creditore, non è stata ricondotta dal legislatore nel novero delle ipotesi tipiche e tassative di estinzione, dovendo quindi dare luogo alla declaratoria (non già di estinzione ma) di improseguibilità o improcedibilità dell'esecuzione.

Un tanto si riflette sul regime impugnatorio del provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione, giacché, secondo un'impostazione ampiamente consolidata, il reclamo disciplinato dall'art. 630 c.p.c. è da reputarsi riservato alle ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo; negli altri casi, di conseguenza, lo strumento per contestare la decisione (dichiarativa dell'improcedibilità o dell'improseguibilità dell'esecuzione, ovvero reiettiva della relativa istanza proposta dall'esecutato) è quello tipicamente e istituzionalmente deputato a consentire il controllo degli atti del giudice dell'esecuzione, vale a dire l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Allorquando, dunque, si faccia questione della correttezza o meno dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte del mancato o del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, si sia pronunciato sulla proseguibilità (ovvero procedibilità) o meno del processo esecutivo, occorrerà necessariamente proporre un'opposizione ex art. 617 c.p.c.; né sarà consentito disporre la conversione in essa del reclamo eventualmente proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., non solo per l'espressa e univoca qualificazione del mezzo d'impugnazione operata dalla parte (che impedisce di attribuirvi natura e funzione diverse da quelle assegnatevi), ma anche perché si tratterebbe di atto indirizzato a un organo giudiziario (il collegio) diverso da quello (il giudice dell'esecuzione) che dell'opposizione agli atti esecutivi dev'essere investito, stante la necessaria natura bifasica che la caratterizza.

Di conseguenza, in un caso – quale quello esaminato e deciso con la sentenza annotata – in cui, da un lato, l'esecutato aveva chiesto che la procedura esecutiva venisse dichiarata estinta per effetto del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento (ossia per cause diverse da quelle alle quali il legislatore ha tipicamente ricollegato l'estinzione del processo esecutivo) e, dall'altro lato, il giudice dell'esecuzione aveva fondato il provvedimento estintivo sulla tardiva iscrizione a ruolo del pignoramento (espressamente qualificata come causa d'inefficacia del pignoramento dal comma 3 dell'art. 557 c.p.c.), il debitore che avesse voluto dolersi del mancato accoglimento della propria istanza, ovvero del rigetto della sua eccezione, non doveva né interporre reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., né poteva limitarsi a riproporre – nel giudizio di reclamo introdotto su iniziativa dei creditori procedenti – le deduzioni inerenti alla tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento, ma avrebbe dovuto promuovere un'autonoma e tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., onde ottenere il riesame delle questioni inerenti all'esatto assolvimento dell'incombente della trascrizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.