La sospensione feriale è applicabile alle controversie in materia di famiglia

21 Maggio 2024

Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Massima

Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Il caso

Tizio introduceva un giudizio di revisione nei confronti della ex moglie Caia per essere esonerato dall'obbligo di mantenimento delle due figlie maggiorenni stabilito in sede di divorzio.

Il Tribunale rigettava il ricorso osservando che le giovani, per quanto maggiorenni e laureate, erano ancora in una condizione di permanenza temporanea fuori sede, con conseguente conservazione della legittimazione della madre a ricevere l'assegno.

La decisione veniva riformata dalla Corte d'Appello perché la mancanza di convivenza delle figlie con la madre costituiva una condizione determinativa del venir meno della di lei legittimazione a chiedere e ottenere, iure proprio, l'assegno.

Caia proponeva ricorso in Cassazione e Tizio resisteva con controricorso.

La Prima sezione civile della S.C. chiedeva l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla pregiudiziale questione relativa alla tempestività del mezzo, perché il ricorso era stato notificato il 26 ottobre 2021 a fronte di decreto a sua volta notificato, per ammissione della stessa parte, il 27 luglio 2021.

In particolare, si chiedeva alle Sezioni Unite di stabilire se alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della l. n. 742 del 1969 e 92, comma 1, dell'ord. giud., soluzione condizionata dal significato da annettere alla locuzione «cause civili relative ad alimenti» prevista da tale seconda norma quanto agli affari civili da trattare in periodo feriale, perché sottratti alla sospensione dei termini.

La questione

Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Le soluzioni giuridiche

L'art. 1 l. n. 742/1969 detta la disciplina della sospensione dei termini feriali: disciplina il cui scopo è consentire al complesso degli operatori della giustizia di sospendere l'attività lavorativa in una parte del periodo estivo (1-31 agosto), eccezion fatta per talune controversie che il legislatore giudica urgenti.

L'art. 3 l. n. 742/1969, esclude l'applicazione della sospensione (il processo si svolge cioè anche in periodo feriale) ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario30 gennaio 1941, n. 12 (alimenti, materia di lavoro, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti, cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti).

Secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità le cause in materia di alimenti di cui all'art. 3 l. n. 742/1969 sono quelle aventi ad oggetto l'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi degli artt. 433 ss. c.c. Pertanto, la sospensione feriale dei termini trova applicazione in relazione alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché non rientranti nella materia degli «alimenti» richiamata dall'art. 92, R.D. n. 12/1941, che va intesa unicamente nel senso fatto proprio dal disposto di cui all'art. 433, c.c. Invero, tanto l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, quanto quello divorzile, hanno finalità diametralmente differenti rispetto all'assegno alimentare, che invece è teso a soddisfare le più elementari esigenze di vita del beneficiario (cfr. Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417 e Cass. civ., sez. I, 6 agosto 1991, n. 8567 per il mantenimento del figlio minore; Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5862 e Cass. civ., sez. I, 27 marzo 1997, n. 2731 per i giudizi di divorzio; Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17750 per i giudizi di separazione).

In questo quadro era intervenuta un'ordinanza della prima sezione civile (la n. 18044 del 23 giugno 2023) che, discostandosi dall'orientamento consolidato, aveva ritenuto la non applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori posto che tali cause sono da ritenere tutte assimilabili  - alla luce del disposto dell'art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009 - a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie.

Tale pronuncia aveva destato una vera e propria levata di scudi da parte dei giudici di merito che avevano confermato la loro adesione alla precedente interpretazione delle norme (Trib. Roma, sez. I, 24 luglio 2023; Trib. Genova 25 luglio 2023; Trib. Parma, sez. I, 26 luglio 2023; Trib. Treviso 27 luglio 2023;Trib. Napoli, sez. I, 28 luglio 2023; Corte App. Milano, 31 luglio 2023, Trib. Salerno 1° agosto 2023).

Le Sezioni Unite, nella pronuncia in commento, hanno confermato l'orientamento tradizionale evidenziando che le cause «relative ad alimenti» (art. 92 ord. giud. come richiamato nell'art. 3 della l. n. 742/1969) sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali semplicemente si discuta dell'obbligazione alimentare o dell'assegno di mantenimento o divorzile.

Queste ultime attengono, difatti, ad obbligazioni avvinte dal fine di solidarietà familiare o post-familiare considerato rilevante nella crisi della famiglia: le relative prestazioni possono certo rispondere alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, ma in un'accezione più ampia di (e indiscutibilmente differente da) quella sottesa alla prestazione alimentare strettamente intesa, non essendo necessario lo stato di indigenza o di bisogno al quale allude, invece, l'art. 438 c.c.

Osservazioni

Le S.U. hanno ritenuto non condivisibili entrambe le argomentazioni sulle quali si basava il diverso orientamento della Prima Sezione civile, ovvero il riferimento alla normativa da Covid-19 ed al regolamento (CE) n. 4 del 2009 al quale la prima si sarebbe ispirata.

Com'è noto, la normativa emergenziale del periodo Covid-19 ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali, dopo la modifica dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 fatta in sede di conversione, ha sostituito (a decorrere dal 30.6.2020) l'originaria formulazione, contemplante le «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti», con la frase «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile».

Le S.U. hanno, tuttavia, rimarcato che si tratta di una normativa specifica e a termine indirizzata a stabilire quali fossero, in relazione all'andamento dei contagi e delle misure di distanziamento sociale nelle varie fasi del contrasto alla pandemia, le eccezioni alla regola di sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria. L'elemento di specialità insito nella normativa del periodo Covid-19 testimonia che nessun effetto è da attribuire alla variazione della sua formulazione per ciò che riguarda l'esegesi degli artt. 3 della l. n. 742/1969 e 92 ord. giud. a proposito del diverso operare della regola da tali articoli desumibile.

Quanto al regolamento (CE) n. 4 del 2009, relativo alla fissazione in ambito UE delle regole relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, gli ermellini hanno evidenziato che lo stesso ha adottato una propria nozione di obbligazione alimentare sicuramente non rapportabile a quella sottesa dagli artt. 433 e ss. c.c.

L'ambito di applicazione del regolamento deve estendersi «a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». E però «al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti», onde preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tanto da venir simultaneamente auspicato un adattamento delle stesse norme eurounitarie sulla competenza (pro tempore, il regolamento (CE) n. 44/2001).

Ne deriva che le previsioni del regolamento (CE) n. 4 del 2009 non incidono affatto sulle modalità con le quali le legislazioni dei singoli Stati (e tra queste in particolare la legislazione nazionale italiana) abbiano ritenuto – e ritengano - di disciplinare gli istituti di riferimento sul piano dei presupposti, degli effetti e delle modalità di tutela. Il regolamento viene in considerazione solo ove si discuta del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni o della competenza in materia di obbligazioni alimentari.

L'ampliamento del concetto di obbligazione alimentare declinato dal regolamento non fuoriesce dai casi in cui sia in discussione il suo ambito specifico di applicazione. Ed è quindi ininfluente rispetto alla disciplina della sospensione dei termini feriali quanto ai giudizi di diritto interno.

Riferimenti

Marco Canonico, Sospensione feriale dei termini processuali e pretesa estensione dell'efficacia di norme speciali ed eccezionali, in Dir. Fam. e Pers., 2023, 3, 1086;

Caterina Costabile, La sospensione feriale dei termini nelle cause in materia di mantenimento dei figli: la parola alle Sezioni Unite, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 4 ottobre 2023.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.