Azione di rettifica di atti dello stato civile: chi è legittimato passivo?
21 Maggio 2024
Con riferimento all'ipotesi dell'opposizione al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di eseguire una trascrizione, di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha affermato che nei procedimenti ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000 «la legittimazione passiva spetta al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile» (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 12193/2019). A fondamento della concorrente legittimazione del Ministero dell'Interno, si osserva infatti che il Sindaco, accanto alla sua funzione tipica di responsabile dell'amministrazione comunale (art. 50 TUEL), esercita anche quelle funzioni statali che esigono un rapporto di prossimità con i cittadini, più efficacemente esercitabili dall'organo di vertice dell'ente locale a loro più vicino; in particolare , per quanto qui interessa, egli cura la tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo, come prescritto dall'art. 54, comma 3, d.lgs. n. 267/2000. In virtù del rapporto interorganico sopra descritto, gli atti compiuti dal Sindaco quale ufficiale di Governo devono imputarsi all'Amministrazione statale, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, secondo cui «nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, il Sindaco agisce... ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale di governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati». Di conseguenza , è stata ravvisata la configurabilità di un interesse autonomo, concreto ed attuale, in capo al Ministero, dell'Interno nel procedimento ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000, tenendo conto sia della diretta imputazione allo stesso degli atti materialmente compiuti dal Sindaco quale ufficiale di governo, sia dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge di impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile e di vigilanza sui relativi uffici, finalizzati ad assicurare l'uniformità di indirizzo nella tenuta dei registri dello stato civile su tutto il territorio nazionale. Non si ravvisano ragioni per escludere l'applicazione dei principi sopra esposti anche all'ipotesi, pure prevista dall'art. 95 d.P.R. n. 396/2000, in cui sia promossa la rettificazione di un atto di stato civile da parte del Pubblico Ministero. Anche in questo caso, infatti, la legittimazione del Sindaco risiede nella circostanza che egli è autore materiale dell'atto di cui è causa, nonché destinatario dell'ordine di rettificazione richiesto con il ricorso introduttivo. Vengono in gioco, poi, i medesimi principi già esposti a fondamento della concorrente legittimazione del Ministero dell'Interno, che risiedono nella relazione interorganica con il Sindaco quando esercita le funzioni di ufficiale di Governo e nella conseguente imputabilità degli atti da questi compiuti all'amministrazione centrale, alla luce dei suoi poteri direttivi e di vigilanza sugli uffici di stato civile. Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata la legitimatio ad causam del Sindaco del Comune di Padova e del Ministero dell'Interno. |