Dimissioni telematiche: sono un atto delegabile o è richiesta la presenza personale anche se con l’assistenza di un operatore sindacale?

23 Maggio 2024

A mezzo di tale pronuncia la Suprema Corte afferma il principio per cui le dimissioni telematiche ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 151/2015 non sono un atto delegabile e richiedono la presenza personale, anche se si svolgono con l'assistenza di un operatore sindacale.

Ferma restando la possibilità in astratto di rassegnare le proprie dimissioni per mezzo di una delega, tanto non vale nell'ambito della disciplina introdotta nel 2015, che richiede sempre un atto personale, o la presenza personale del dimissionario nel caso ci si avvalga degli operatori autorizzati dal comma 4 dell'art. 26. È diversamente delegabile l'atto risolutorio quando questo si svolge in una delle sedi protette ex art. 2113, comma 4, c.c. (escluse dal campo di applicazione dell'art. 26), in cui il presupposto dell'effettiva assistenza per la validità delle conciliazioni si realizza anche se il lavoratore è rappresentato da una terza persona.

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