L’onere probatorio relativo all’usurarietà degli interessiFonte: Trib. Padova , 7 maggio 2024
28 Maggio 2024
La contestazione dell'opponente in punto di usura è formulata in maniera del tutto generica, giusta l'insegnamento di Cass. civ., sez. un., n. 19597/2020, la quale, discutendo in quell'occasione di tassi moratori ma esprimendo comunque un principio rispondente all'irrinunciabile onere di allegazione della parte del processo, afferma in conclusione che «l'onere probatorio si atteggia nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento». L'opponente ha invece omesso di specificare ciascuno dei predetti elementi, ancora una volta richiamandosi genericamente all'esito della simulazione effettuata sul sito della rivista «Altroconsumo», che però, come spiegato, non evidenzia nessuno degli elementi sopra citati da cui eventualmente poter ricavare il carattere usurario del tasso di interesse in concreto applicato. |