Giuramento estimatorio
25 Ottobre 2018
Inquadramento
Nell'ambito delle prove si inquadrano le norme dettate nel codice di procedura civile sul giuramento, che, nella sua duplice configurazione, decisorio e suppletorio o estimatorio, è un mezzo di prova. Il giuramento ha valore di prova legale e, rispetto alle altre prove legali, è quella di maggiore intensità in quanto, una volta che il giuramento è stato prestato, l'altra parte non può provare il contrario, né può agire in revocazione, anche se il giuramento sia stato dichiarato falso con sentenza. Una parte di dottrina sottolinea la diversa natura giuridica del giuramento decisorio, rispetto a quello suppletorio ed estimatorio e, in particolare, afferma che se è certa la configurazione probatoria del giuramento suppletorio ed estimatorio (sotto il profilo della delazione d'ufficio, da parte del giudice, a fini integrativi, degli elementi che risultano a sua disposizione per la decisione della controversia), è altrettanto certo che dal punto di vista strutturale (e non solo funzionale) il giuramento decisorio va inquadrato come atto di natura dispositivo-negoziale, con cui la parte è disposta a riconoscere la verità della ricostruzione dei fatti di causa proposta dalla controparte e quest'ultima è disposta a ribadire detta ricostruzione sotto il vincolo del giuramento. É riconosciuta, tuttavia, la prospettazione unitaria, dei tre tipi di giuramento, quali strumenti di definizione delle controversie alternativi e/o sostitutivi delle prove. Si ricorre al giuramento quando non si hanno a disposizione altri mezzi per provare i fatti di causa e se è vero che la parte che deve prestarlo molto difficilmente agirà in modo pregiudizievole per i propri interessi, è altrettanto vero che il falso giuramento è un reato. Il giuramento suppletorio, di cui l'estimatorio rappresenta una specie, si differenzia dal decisorio perché è deferito d'ufficio dal giudice, senza che vi sia richiesta della parte e si ricorre a questo mezzo di prova quando, dopo l'esaurimento dei mezzi istruttori, le domande e le eccezioni non sono pienamente provate, ma neanche del tutto sfornite di prova. Nel giuramento estimatorio, invece, vi è certezza sull'esistenza dei danni, ma incertezza sul loro ammontare. Se la causa dev'essere decisa dal collegio, sarà esclusivamente quest'ultimo a deferire il giuramento, mentre nelle cause non riservate al collegio (art. 50-bis c.p.c.), il giuramento d'estimazione viene deferito dal giudice istruttore in funzione di giudice unico. Il giuramento estimatorio viene deferito quando non è possibile accertare in altro modo il valore della cosa domandata. In questo caso, però, il collegio o il giudice monocratico (a seconda di chi è il giudice competente) deve determinare la somma («taxatio») fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia e se il valore della cosa viene quantificato dal giurante in una somma eccedente la taxatio, il giuramento sarà privo di efficacia limitatamente alla parte eccedente. La determinazione del giudice avente ad oggetto il valore della cosa oggetto di domanda è insindacabile in sede di legittimità. In conclusione, il giuramento d'estimazione ha ad oggetto l'accertamento del quantum debeatur: ciò lo differenzia sia dal giuramento decisorio che da quello suppletorio, che mirano all'accertamento dell'an. La ratio della disciplina normativa dettata in tema di giuramento è che il legislatore, con questo istituto, ha voluto riservare al giudice il potere di deferire il giuramento perché solo l'autorità giudicante, in sede di decisione della causa, può valutare la circostanza che non sia stata raggiunta una prova piena sull'ammontare del valore della cosa domandata.
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. L'impossibilità di prova rileva in termini oggettivi, ovvero non deve dipendere da un comportamento negligente della parte nell'assolvimento dei propri oneri probatori (come accade, per esempio, nel caso in cui si verifichino delle preclusioni istruttorie). Con riguardo al valore della cosa domandata va precisato che esso va inteso intermini limitativi, ovvero nel senso che l'accertamento deve essere essenziale in relazione al petitum fatto valore nel giudizio. Secondo alcuni il giuramento estimatorio non sarebbe ammissibile ai fini della quantificazione delle obbligazioni a carattere originariamente pecuniario o alle obbligazioni pecuniarie dedotte in un contratto, con la conseguenza che tale strumento probatorio potrebbe essere impiegato soltanto in sede di liquidazione dei danni dovuti per la distruzione o lo smarrimento di cose sulle quali gravi un obbligo di restituzione o conservazione. Secondo altri, invece, il giuramento estimatorio è un mezzo di prova utilizzabile in via generale in materia risarcitoria, indipendentemente dalla natura del bene della vita pregiudicato e con la sola condizione dell'impossibilità di quantificare il danno. Al riguardo, è stato sostenuto che tale presupposto non si configura quando il valore sia determinabile con la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. I Giudici di legittimità hanno ritenuto ammissibile il giuramento estimatorio, affermando che l'osservazione che l'art. 2736, n. 2, c.c. qualifica il giuramento estimatorio come quello che può essere deferito «al fine di accertare il valore della cosa domandata», se per un verso rende evidente che esso è ammissibile quando la cosa sia andata distrutta o perduta, posto che se fosse «domandata» la cosa nella sua materialità, non vi sarebbe ragione di determinarne il valore (nel senso che il giuramento estimatorio può mirare a determinare l'esatto ammontare di una somma di denaro da pagare in sostituzione della cosa dovuta), per altro verso non autorizza ad interpretare la norma nel senso che presupposto del deferimento sia esclusivamente costituito dalla violazione di un'obbligazione specificamente restitutoria. I giudici precisano al riguardo che quel che rileva è l'essenzialità dell'accertamento del valore della cosa in relazione al petitum, onde il giuramento può essere deferito anche per stabilire il (limite massimo del) valore di una cosa che sia andata perduta o che sia perita a causa dell'inadempimento di un'obbligazione strumentale alla sua conservazione, e dunque per determinare il tantundem dovuto a fini risarcitori (Cass. civ., 15 marzo 2016, n. 5090). In relazione al giuramento decisorio, e non anche a quello suppletorio ed estimatorio, si afferma che dal giuramento della parte deferita dipende la decisione totale o parziale della causa. Al riguardo, si discute se il riferimento compiuto dall'art. 2736 c.c., ad una decisione soltanto parziale della causa, debba intendersi come decisone di singole questioni di fatto, ovvero ad almeno una delle domande oggetto del giudizio o alle domande relative ad un autonomo capo di sentenza. Il giuramento consiste in una solenne dichiarazione di verità o di scienza resa al giudice sul valore della cosa oggetto della domanda. É stato precisato che la natura di mezzo «residuale» d'accertamento del giuramento estimatorio comporta soltanto che non è consentito al giudice farvi ricorso allorché sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, e non anche che egli deve poter accertare altrimenti quel valore perché possa deferirlo (Cass. civ., 10 febbraio 1998, n. 1355). Il giuramento estimatorio può essere deferito dal collegio o dal giudice unico in qualunque stato della causa. Tale mezzo di prova è disposto con ordinanza che viene notificata personalmente alla parte e suscettibile di revoca alla stessa stregua e condizioni del provvedimento ammissivo del giuramento suppletorio. La Corte di cassazione ha ritenuto possibile la revoca implicita dell'ammissione del giuramento estimatorio da parte dello stesso giudice che lo ha deferito, anche dopo la sua prestazione (Cass. civ., 26 settembre 1996, n. 8508; Cass. civ., 15 marzo 2016, n. 5090). É formalmente deferito a ciascuna delle parti, ma ove si tratti di convenuto, soltanto se questi ha formulato una domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta. Il giudice, proprio in forza della prova legale che il giuramento estimatorio rappresenta, è vincolato all'esito della prova e deve dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente la controparte. Come già detto ad eccezione del fatto che il giuramento estimatorio non può essere riferito dalla parte da esso interessata all'altra parte, a tale tipologia di prova si applicano le stesse previsioni analizzate con riferimento al giuramento decisorio, al quale, quindi, esso si uniforma per quanto riguarda le modalità della prestazione, la sua mancanza e la revocabilità (art. 243 c.p.c.). Anche il giuramento estimatorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico e, dal momento in cui la parte si dichiara pronta a prestare giuramento, non sarà più possibile revocarlo. Ed ancora il giuramento non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. civ., 30 aprile 2013, n. 10184). Le circostanze debbono essere indicate in modo preciso e singolarmente, indicate in modo chiaro, con esclusione di quelle suggestive, ambigue, o che richiedano una valutazione da parte del giurante, più che l'affermazione di un dato oggettivo.
La valutazione in ordine all'ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità (Cass. civ., 18 agosto 2004, n. 16157). Allo stesso modo la determinazione dell'importo da valer come limite di efficacia probatoria costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. civ., 15 febbraio 1980, n. 1151). Non è considerata contra legem una formula che faccia riferimento ad un valore fisso predeterminato, specie quando questo corrisponda a quello indicato in domanda dal giurante, poiché anche il valore così determinato assolve sostanzialmente alla funzione voluta dalla legge, che è quella di porre un limite massimo al riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio, sottraendola all'arbitrio del giurante il quale potrebbe valersi della natura di prova legale del giuramento per ottenere delle prestazioni esorbitanti rispetto alle risultanze obiettive di causa (Cass. civ., 21 maggio 1983, n. 3521). L'ammissione del giuramento estimatorio è consentito solo per determinare il valore della cosa domandata e non già per determinare l'esistenza della cosa medesima, salvo il caso previsto, in tema di rendimento di conto, dall'art. 265 c.p.c.. Poteri e doveri del giudice
Il giuramento costituisce un mezzo che l'ordinamento mette a disposizione dei litiganti con lo specifico fine di troncare, in tutto o in parte, la lite, mediante il supremo appello che uno di essi fa alla coscienza dell'avversario. Ciò implica che il giudice, prima di procedere alla decisione della controversia mediante la valutazione del materiale probatorio raccolto in ordine alla stessa circostanza oggetto del giuramento, deve accertare se la formula abbia natura decisoria e se sussista ogni altro requisito previsto dalla legge per l'ammissione di tale mezzo istruttorio. Il giuramento deve avere ad oggetto i fatti rilevanti per il giudizio che appaiono controversi, con esclusione di quelli pacifici, notori e che non sono stati provati. Nell'ambito del giuramento estimatorio detto principio significa che il valore della cosa domandata deve prescindere da meri elementi presuntivi e deve essere di immediato rilievo per la decisone ed ancora non deve rappresentare una circostanza attinente a fasi intermedie dell'iter logico destinato a sfociare nella decisione medesima (Cass. civ., 5 agosto 2004, n. 15016). Spetta al giudice del merito valutare, con insindacabile apprezzamento, se la deduzione dei fatti che formano oggetto del giuramento risulti chiara e specifica e inoltre se sia stata in concreto assicurata una libertà di scelta alla parte invitata a giurare. In sede di appello il giudice, se la lite è stata decisa in primo grado in base a giuramento non può revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma qualora pervenga al convincimento che gli elementi probatori acquisiti prima della delazione del giuramento fossero di per sé idonei alla decisione della controversia, bene può definire questa prescindendo dall'esito del prestato giuramento. Litisconsorzio necessario
L'art. 2738, ultimo comma, c.c., disciplina un'eccezione alla regola dell'efficacia probatoria del giuramento, prevedendo che in caso di litisconsorzio necessario il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti debba essere liberamente apprezzato dal giudice. La norma è stata ritenuta applicabile, oltre che ai casi di litisconsorzio necessario o unitario e litisconsorzio reciproco, anche ai casi di litisconsorzio facoltativo, nel senso che è stato affermato che il giuramento prestato dal singolo litisconsorte è prova legale soltanto all'interno della causa in cui il giurante sia parte, mentre nei confronti degli altri litisconsorti il giudice dovrebbe essere abilitato a trarne argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. La prestazione del giuramento estimatorio
Il giuramento è prestato dalla parte personalmente dinanzi al giudice istruttore, il quale lo ammonisce dell'importanza morale dell'atto e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false. Il giurante, quindi, procede pronunciando il giuramento. Può tuttavia accadere che la parte alla quale sia deferito il giuramento non si presenti senza giustificato motivo all'udienza appositamente fissata o si rifiuti di prestarlo. In tal caso, la parte risulterà soccombente rispetto alla domanda o al punto di fatto oggetto del giuramento. Viceversa, se il giudice ritiene che l'eventuale assenza all'udienza sia giustificata dispone l'assunzione del giuramento anche fuori della sede giudiziaria. Dalla prestazione del giuramento discende la conseguenza che le circostanze giurate sono ritenute come ammesse.
La dimostrazione sulla falsità delle dichiarazioni rese dalla parte, per espressa disposizioni di legge può essere accertata solo nel giudizio penale (art. 2738 c.c.) Ed infatti, il giuramento estimatorio, che ha natura di dichiarazione di scienza, una volta prestato, acquista il carattere della incontrovertibilità, per cui l'altra parte non può provarne in sede civile la falsità né, ove questa sia stata dichiarata in sede penale con sentenza passata in giudicato, può pretendere la revocazione della sentenza ex art. 395, n. 2, c.p.c.. In questo caso, la parte danneggiata dalle false dichiarazioni rese dalla controparte può agire in giudizio soltanto per il risarcimento del danno ex art. 2738 c.c.. Sulla base di quanto stabilito dai giudici delle leggi si ritiene che il soggetto danneggiato dal falso giuramento possa adire immediatamente le vie dell'azione civile risarcitoria, senza attendere l'esito o l'inizio dell'eventuale vicenda giudiziaria penale, fermo restando che il giudice civile, per potere accogliere la domanda risarcitoria deve verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di falso (Corte cost., 4 aprile 1996, n. 105). È ritenuta, inoltre, irrilevante ed inefficace la ritrattazione intervenuta dopo la prestazione del giuramento e la stessa è stata ritenuta inammissibile con riferimento sia al giuramento decisorio, che al giuramento suppletorio (Corte cost., 20 novembre 1995, n. 490). Il giuramento suppletorio, il quale ha lo scopo di integrare la prova insufficiente della domanda o dell'eccezione, non si trasforma in giuramento estimatorio, per il solo fatto che detta integrazione possa incidere, sulla base di meri conteggi, anche sulla liquidazione delle relative pretese, atteso che il giuramento estimatorio ricorre nel diverso caso in cui, restando accertato o comunque pacifico l'an, occorra stimare il quantum della cosa domandata, non altrimenti determinabile. Circa i rapporti tra giuramento suppletorio e giuramento estimatorio, è stato precisato che tenuto conto anche della previsione che nel giuramento estimatorio il giudice determini la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia, una volta che sia stato deferito dal giudice un giuramento concernente solo l'esistenza, e non anche l'ammontare, del debito, deve escludersi l'efficacia di giuramento ad affermazioni fatte dal giurante circa il valore economico della prestazione. Così è stato ritenuto che con riguardo all'individuazione del tasso d'interesse applicato da una determinata banca su scoperto di conto corrente, il giuramento, deferito per integrare la «semiplena probatio» costituita dalla dimostrazione dei tassi praticati nello stesso periodo da altri istituti di credito, ha carattere suppletorio e non estimatorio, e, pertanto, non è soggetto alle limitazioni contemplate per quest'ultimo, quali l'impossibilità di far ricorso ad altri mezzi di prova e la fissazione della somma fino alla cui concorrenza il giuramento può avere valore (Cass. civ., 14 maggio 1987, n. 44569). Riferimenti
|