Comparizione personale delle parti

Vito Amendolagine
20 Ottobre 2020

La comparizione personale delle parti nel processo civile è prevista in occasione del compimento di specifiche attività previste all'interno di determinate fasi processuali, e tale adempimento è previsto da varie disposizioni normative, anche al di fuori del codice di procedura civile.
Inquadramento

A differenza della costituzione, la comparizione personale delle parti indica la loro presenza di fatto alle singole attività, con particolare riferimento alle udienze del processo.

La comparizione personale delle parti nel processo civile è prevista in occasione del compimento di specifiche attività previste all'interno di determinate fasi processuali, e tale adempimento è previsto da varie disposizioni normative, anche al di fuori del codice di procedura civile.

In linea generale, la presenza personale delle parti è necessaria quando il giudice ne dispone l'interrogatorio libero, ovvero quando alla parte è deferito l'interrogatorio formale, ma può rendersi utile anche quando viene disposta dal giudice unicamente per conoscere singoli aspetti che potrebbero rivelarsi rilevanti ai fini decisori della controversia, essendo quindi chiaro come la ragione alla base della comparizione personale delle parti risieda dunque nella possibilità di addivenire ad un'attenta definizione del giudizio - seguendo un'ottica che davvero tenga conto di tutte le questioni di cui ogni parte risulta essere a conoscenza - ove possibile, anche attraverso una possibile conciliazione od una transazione, epilogo rispetto al quale è funzionale la richiesta congiunta ai sensi dell'art. 185 c.p.c.

La ratio teleologicamente orientata della comparizione personale delle parti

La comparizione personale delle parti in causa oltre ad essere prevista in specifiche disposizioni di legge per consentire di essere liberamente interrogate dal giudice ed eventualmente esperire, ove si sia una richiesta congiunta delle stesse, il tentativo di conciliazione, può essere disposta anche laddove si reputi comunque necessario acquisire in corso di causa pareri od informazioni in merito al procedimento, anche in un'ottica volta alla sua possibile definizione, alla presenza e con l'assistenza tecnica dei rispettivi difensori.

Ciò in quanto, il giudice, oltre a potere trarre argomenti di prova dalle risposte fornite personalmente dalle parti, le stesse, potrebbero costituire un utile contributo anche alla formazione del suo libero convincimento.

Al riguardo, se è vero che l'interrogatorio libero, diversamente dall'interrogatorio formale, non è volto a provocare la confessione, potendo le parti parlare liberamente davanti al giudice senza temere che da quanto detto possa scaturire una confessione, è ugualmente vero che altrettanto liberamente, il giudice può valutare le ragioni apprese direttamente dalle stesse parti litiganti, senza essere rigidamente vincolato agli schemi formali delle contrapposte allegazioni difensive, ed ai risultati dell'opera di mediazione scritta ed orale interposta dai rispettivi difensori.

Infatti non va dimenticato che l'eventuale ammissione di fatti o circostanze di causa in sede di interrogatorio libero, se non può assumere una valenza confessoria, potrà tuttavia servire a rendere come pacifici i fatti riferiti dalla stessa parte dichiarante, e, dunque, come tali, non bisognevoli di prova nel prosieguo del giudizio.

In tale senso depone l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui nel giudizio di separazione dei coniugi, ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell'art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori, e, ciò, sempre che esprimano non opinioni, giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, ed in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2014, n.7998; Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2004, n.22786).

Pertanto, è allora evidente come la finalità cui realmente tende tale incombenza, sia nei casi in cui è normativamente prevista, sia quando viene ad essere comunque ordinata dal giudice, è ravvisabile nella volontà di procedere all'acquisizione direttamente dalla singola parte interessata, di ogni genere di informazione in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento a circostanze che in punto di fatto, possono anche sfuggire all'abile opera di mediazione e sintesi svolta dai rispettivi difensori, e la cui valutazione, può essere utile allo stesso giudice adito per conseguire una soddisfacente e celere definizione della controversia.

Infatti la funzione dell'interrogatorio libero è di favorire la conciliazione delle parti, in quanto la chiarificazione dei fatti e l'esatta comprensione delle effettive pretese avanzate dalla controparte rende più facile la possibilità di valutare compiutamente tutte le strade percorribili per tentare una conciliazione della lite.

Comparizione personale delle parti

  • Interrogatorio libero: valore di presunzioni ed indizi liberamente valutabili dal giudice

  • Interrogatorio formale: valore confessorio dei fatti di causa ammessi dalla parte

  • Tentativo di conciliazione: definizione controversia
Casistica

La comparizione personale delle parti non è stabilita da un'unica disposizione normativa, trovando la propria ragione d'essere in varie fonti di legge.

Un chiaro esempio è costituito dall'art. 4, comma 7 della l. n.898/1970 che in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevede che alla prima udienza i coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore, oppure dall'art. 407 c.c. in tema di nomina dell'amministratore di sostegno, laddove detta norma enuncia che il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui si riferisce il procedimento, poiché detta audizione costituisce il principale elemento istruttorio su cui il giudice dovrà fondare la propria decisione.

Nell'ambito del perimetro normativo disegnato all'interno del codice di rito, l'art. 117 c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro, per interrogarle liberamente sui fatti di causa, allo scopo di può rendere maggiormente comprensibili le allegazioni presenti in atti di causa, ed in tale occasione, le parti possono farsi assistere dai rispettivi difensori, mentre l'art. 420 c.p.c. nel rito del lavoro dispone che nell'udienza fissata per la discussione della causa, il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa.

Tuttavia, va opportunamente precisato che l'interrogatorio non formale, reso a norma dell'art. 420, comma 1, c.p.c., non è preordinato a provocare la confessione della parte, essendo diretto a chiarire i termini della controversia, ragione per cui lo stesso non costituisce un mezzo di prova, e le dichiarazioni in esso contenute devono considerarsi alla stregua di semplici elementi chiarificatori e sussidiari di convincimento del giudice (Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n.12500).

In tale ottica, si è quindi affermato il principio che le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono nondimeno costituire il fondamento del convincimento del giudice (Cass. civ., sez. I, 2 aprile 2004, n.6510; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2001, n. 15849; Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2000, n. 7002).

Altre ipotesi in cui è necessaria la comparizione personale della parte sono previste dall'art. 185 c.p.c. per il tentativo di conciliazione in occasione del quale, il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

L'anzidetta previsione, ricalcando quella analoga prevista dal previgente testo dell'art. 183 c.p.c. consente di ritenere che il legislatore ha inteso collegare la comparizione personale delle parti alla possibilità di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al giudice.

La stessa norma prevede che il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'art. 117 c.p.c.

Un altro caso di comparizione personale delle parti come si è già detto, è previsto dall'art. 231 c.p.c. per il deferimento dell'interrogatorio formale, in occasione del quale, la parte interrogata deve rispondere personalmente, dall'art. 233 c.p.c. per il deferimento del giuramento decisorio, e dall'art. 240 c.p.c. per il deferimento del giuramento suppletorio che deve essere prestato personalmente dalla parte come prescrive l'art. 243 c.p.c. ai sensi del quale, per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

La comparizione personale delle parti è prevista anche in alcuni procedimenti camerali riguardanti la materia della famiglia e lo stato delle persone.

In particolare, come già accennato, in tema di separazione, ai sensi degli artt. 706 e 707 c.p.c. i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

La ragione della comparizione personale dei coniugi sta innanzitutto nella necessità di acquisizione da parte del Presidente di un convincimento adeguato ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ma è anche finalizzata all'eventuale conciliazione delle parti.

Infatti in base all'art.711 c.p.c., nel caso di separazione consensuale prevista nell'art. 158 c.c., il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c., mentre in materia di interdizione ed inabilitazione, ai sensi dell'art. 714 c.p.c. all'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'art. 419 c.c.

Nel procedimento davanti all'ufficio del giudice di pace, quest'ultimo ai sensi dell'art. 317 c.p.c. può ordinare la comparizione personale delle parti, come nel caso dell'udienza disciplinata dall'art. 320 c.p.c. per la trattazione della causa, in cui il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

La parte può comparire personalmente anche in sede di costituzione, poiché l'art. 316 c.p.c. prevede espressamente che la domanda può anche essere proposta verbalmente dinanzi al giudice di pace.

  • Comparizione personale delle parti: può essere disposta in qualunque stato e grado del processo

  • Separazione coniugi: comparizione dinanzi al presidente

  • Scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio: prima udienza di comparizione

  • Deferimento giuramento decisorio

  • Deferimento giuramento suppletorio

  • Procedimento nomina amministratore di sostegno: audizione dell'amministrando

  • Interdizione ed inabilitazione: audizione interdicendo ed inabilitando

  • Rito del lavoro: udienza discussione

  • Procedimento dinanzi al giudice di pace: udienza ex art. 320 c.p.c.
L'omessa comparizione personale delle parti

La condizione necessaria per l'espletamento dell'interrogatorio formale o libero ed il tentativo di conciliazione, è la comparizione personale delle parti, giacché, in loro assenza, nessuno dei citati adempimenti potrà avere luogo, ragione per cui, l'omessa comparizione personale di una delle parti in causa, può dare luogo a conseguenze di vario genere, a seconda del tipo di adempimento per il quale è stata disposta la partecipazione personale della parte all'udienza.

In tale ottica, l'art. 232, comma 1, c.p.c. in caso di un'ingiustificata assenza all'interrogatorio formale deferito dalla controparte, stabilisce che il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti dalla parte che lo ha deferito (Cass. civ., sez. I., 6 agosto 2014, n. 17719; Cass. civ., sez.VI, 26 aprile 2013, n. 10099; Cass. civ., sez.III, 10 marzo 2006, n. 5240; Cass. civ., sez.II, 22 luglio 2005, n. 15389).

Al riguardo è opportuno precisare che qualora l'udienza fissata per l'interrogatorio sia rinviata d'ufficio per una qualsiasi ragione all'udienza immediatamente successiva, atteso il disposto dell'art. 82, comma 2, disp. att. c.p.c., non deve essere data comunicazione del rinvio alla parte da interrogare, la quale ha l'onere di presentarsi all'udienza di rinvio pur in mancanza di comunicazione, e, qualora non si presenti senza giustificato motivo, è rimesso alla facoltà discrezionale del giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. civ., sez. III, 1° settembre 1997, n.8340).

Nell'ipotesi dell'interrogatorio libero invece, la contra se declaratio può costituire il fondamento anche unico del convincimento del giudice di merito (Cass. civ., sez.II, 29 dicembre 2014, n. 27407; Cass. civ., sez.lav., 1° ottobre 2014, n. 20736; Cass. civ., sez.III, 1° luglio 2005, n. 15019; Cass. civ., sez.I, 2 aprile 2004, n. 6510).

L'assenza ingiustificata della parte all'udienza ex art. 420 c.p.c. fissata per la discussione della causa, nella quale, il giudice interroga liberamente le parti presenti, se a tale fine è irrilevante, può invece essere valutata dal giudice - nel contesto di ulteriori elementi acquisiti al giudizio - ai fini della decisione, quale possibile argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., analogamente a quanto previsto dall'art. 232 c.p.c., per l'ipotesi di mancata comparizione della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio formale (Cass. civ., sez. lav., 20 febbraio 2006, n.3601; Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 1987, n.2427).

Nell'ipotesi di omessa comparizione al tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, si è affermato che pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell'indagine sull'irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, ragione per cui la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o l'opportunità (Cass. civ., sez.I, 23 luglio 2010, n.17336; Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n.23070; Cass. civ., 10 agosto 2001 n. 11059).

Nel caso previsto dall'art. 185c.p.c. se una od entrambe le parti che avevano richiesto l'esperimento di un tentativo di conciliazione ci ripensino, ovvero, non si presentino all'udienza fissata per il suo espletamento, senza allegare alcuna giustificazione al riguardo, al giudice non è preclusa la possibilità di valutare tale comportamento anche ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. laddove ne ricorrano i relativi presupposti, esattamente come del resto prescrive l'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione.

Riferimenti
  • Caponi, L'art.183 c.p.c. dopo le “correzioni” della legge 28 dicembre 2005, n.263, in Giur. It., 2006, 880 e ss.;
  • Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino 2007, 254 e ss.;
  • Raganati, L'ordinanza che dispone l'interrogatorio libero delle parti deve essere notificata al contumace? in Giur. merito, 2005, 1495 e ss.;
  • Reali, Sub art. 185, in La riforma del processo civile, a cura di F. Cipriani e G. Monteleone, Padova 2007;
  • Taruffo, voce Interrogatorio, in Dig. Disc.priv., Torino 1993, 63 e ss.;
  • Vascellaro, Se alla prima udienza di trattazione possa interrogarsi liberamente la parte presente, ma non sostituita, in Giur. merito, 2001, 970 e ss.

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