Frequentazione tra nonni e nipoti, come va regolata?
07 Giugno 2024
Il rapporto tra nonni e nipoti, nella norma, è favorito e incoraggiato dai genitori che spesso trovano negli ascendenti un valido e fidato - oltre che gratuito - sostegno che garantisce le necessarie cure ai figli. Esistono, però, dei casi specifici in cui i genitori, a causa di conflitti con i propri parenti o con i parenti dell'altro ramo genitoriale, ovvero a seguito della loro crisi di coppia, ostacolano tali frequentazioni, fino ad arrivare a impedirle del tutto. Il rapporto nonni-nipoti è tra i legami familiari tutelati dalla Carta europea dei diritti dell'uomo e il diritto dei nonni a mantenere una relazione significativa con i propri nipoti è tutelato anche dalla normativa italiana e incontra come unico limite l'accertamento di un eventuale pregiudizio per il minore. La tutela del rapporto tra nonni e nipoti è, infatti, garantita nella misura in cui la loro frequentazione non sia di pregiudizio al minore e alla sua serenità. Il principio del best interest of the child” viene cristallizzato come elemento ispiratore di tutta la normativa a tutela del minore, assumendo preminenza rispetto anche a quello dei nonni. Oggi, l'art. 317-bis c.c., introdotto nel codice civile con il Decreto legislativo 154/2013 e specificatamente dedicato ai rapporti tra ascendenti e nipoti, prevede che gli ascendenti abbiano il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In virtù di tale norme, l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore perché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Tali provvedimenti sono adottati dal Tribunale per i Minorenni competente che, sentiti i genitori e i nonni e assunte tutte le informazioni, eventualmente anche con l'ausilio dei Servizi Sociali di zona, provvede in camera di consiglio, dopo aver ottenuto il parere del Pubblico Ministero. Il Tribunale può disporre, ove ritenuto opportuno, l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, se capace di discernimento. Si evidenza però che il diritto degli ascendenti non è assoluto e incondizionato ma, come già affermato, è tutelato e garantito solo se il giudice accerta che il legame del nipote minorenne con i nonni, prima della sua interruzione, era significativo e il nipote tragga beneficio dalla ripresa della frequentazione con i nonni. La legge, quindi, dà la priorità alla tutela dell'interesse del minore di poter beneficiare di una crescita sana ed equilibrata, al riparo da conflitti e relazioni pregiudizievoli al punto che, se il rapporto nonno-nipote dovesse risultare pregiudizievole per quest'ultimo, il genitore potrà opporsi legittimamente, non consentendolo. Tale consolidato orientamento è stato ribadito ancora una volta da una recente ordinanza della Corte di cassazione (n. 10250/2024) nella quale si è affermato che “il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone, appunto, una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi”. Nel caso specifico, il giudice non ha potuto disporre il mantenimento dei rapporti nonna-nipote, ritenendo insussistenti i presupposti per la ripresa di tale relazione per manifesta inopportunità, sulla scorta della preoccupazione espressa da c.t.u. e psicoterapeuta rispetto al coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari tra madre e padre, e data la necessità, prima di consentire una possibile ripresa del rapporto in questione, di osservare opportune cautele verso la nipote, considerata fragile sotto il profilo psicologico. |