Litispendenza e connessione in materia di obbligazioni alimentari
18 Giugno 2024
Ai sensi del regolamento n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari, non sussiste litispendenza, ex articolo 12, paragrafo 1, bensì connessione, ex articolo 13, paragrafo 3, tra il procedimento volto al pagamento di un assegno alimentare proposto da una figlia divenuta maggiorenne, dinanzi ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nei confronti della madre, e la causa già pendente dinanzi ad un altro Stato membro proposta dalla madre al fine di ottenere dal padre della minore un'indennità per l'alloggio e il mantenimento della figlia. Se appare incerto il requisito delle “stesse parti” poiché, in determinate situazioni, parti formalmente diverse possono avere un interesse così indissociabile come l'interesse del minore creditore di alimenti, da comportare che una sentenza pronunciata contro una di esse abbia forza di giudicato nei confronti dell'altra, certamente le domande proposte non presentano il “medesimo oggetto” poiché, sebbene entrambe vertano sul pagamento di alimenti, le pretese delle ricorrenti non perseguono uno scopo identico e non riguardano il medesimo periodo. |