Ristoro dei costi di fideiussione per i rimborsi IVA

27 Giugno 2024

Il quesito si interroga sulla possibilità, per una società, di ottenere un rimborso totale degli oneri sostenuti per una fideiussione ovvero un rimborso forfettario basato sull'importo garantito.

Una società presenta un’istanza di rimborso degli oneri complessivamente sostenuti per la fideiussione depositata al fine di ottenere il rimborso (accellerato) di crediti Iva relativi al periodo d’imposta 2016. La contribuente ha diritto al ristoro delle somme complessivamente corrisposte per tali oneri o ad un ristoro forfettario sull’importo garantito?

La disciplina Iva domestica prevede che i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa prestazione della garanzia fideiussoria per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. Lo Statuto dei diritti del Contribuente prevede, poi, che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere il rimborso dei tributi, precisando che il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. In sostanza, la disciplina Statutaria subordina il rimborso delle spese per fideiussione alla circostanza che vi sia stato un accertamento definitivo sulla non debenza della imposta, per il cui rimborso il contribuente ha prestato la garanzia fideiussoria. Pertanto, le fideiussioni integralmente rimborsabili da parte della A.F. sono quelle relative alle ipotesi in cui il contribuente destinatario di un avviso che accerta la non spettanza del rimborso ricevuto, al fine di evitare la restituzione immediata della somma rimborsata, deve obbligatoriamente prestare garanzia fideiussoria di durata corrispondente al tempo necessario perché l’accertamento diventi definitivo. Diversamente, le fideiussioni prestate al fine di ottenere il rimborso “accelerato” di crediti Iva di importo superiore ad euro 30.000, non sono obbligatorie ma sono frutto di una scelta del contribuente, che può evitare la prestazione della fideiussione optando per il computo della eccedenza di imposta in detrazione nell’anno successivo. Sulla questione concernente il rimborso delle spese per fideiussioni prestate per ottenere il rimborso accelerato dei crediti Iva è stata intentata dalla Commissione europea una procedura di infrazione che ha portato il legislatore nazionale tramite la legge europea del 2017 a prevedere un ristoro forfettario a favore del contribuente nella misura dello 0,15% dell’importo garantito. Pur avendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione attribuito a tale novella – in ossequio al principio di neutralità dell’Iva ed al divieto di porre costi eccessivi a carico del contribuente che richiede il rimborso Iva – una portata generale ed onnicomprensiva del diritto al rimborso delle spese di fideiussione previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, i giudici di merito hanno mitigato la portata retroattiva della novella respingendo i ricorsi proposti dai contribuenti al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad un rimborso integrale dei costi relativi alle garanzie fideiussorie per gli anni d’imposta precedenti al 2017. La motivazione espressa dai giudici territoriali è che se, al fine di riconoscere al contribuente il ristoro forfettario delle spese per fideiussioni prestate per il rimborso accellerato, è stata necessaria l’introduzione di una apposita norma di legge, ciò sta a significare che il rimborso non era ottenibile in base alla previgente norma nazionale generale contenuta nello Statuto; diversamente opinando, la procedura di infrazione intentata dalla Commissione europea contro lo Stato italiano non avrebbe avuto ragion d’essere, come svuotato di significato sarebbe stato il successivo intervento del legislatore. In particolare, è stato posto l’accento alle conseguenze irrazionali che si determinerebbero avallando la portata generale e omnicomprensiva affermata dalla S.C.: dopo l’approvazione della legge europea 2017, introdotta per ridurre gli oneri finanziari a carico del soggetto che richiede i rimborsi Iva, il contribuente, a decorrere dalla dichiarazione Iva 2017, ha diritto ad un rimborso parziale determinato forfettariamente delle spese per fideiussione, mentre, per i periodi antecedenti all’anno 2017, ai quali non si applica la norma sul rimborso forfettario, il contribuente avrebbe diritto al rimborso delle spese in forma integrale , con una disparità di trattamento ingiustificabile. Se così fosse, la legge europea 2017 avrebbe introdotto un regime di sfavore per il contribuente, in palese contrasto con la lettera e la ratio della nuova normativa, espressamente diretta a eliminare o ridurre gli oneri finanziari posti a carico del contribuente che richiede il rimborso dell’Iva non dovuta. In sostanza, i giudici territoriali, in applicazione del principio di supremazia del diritto dell’Unione Europea (i.e. giurisprudenza della Corte di giustizia UE), hanno ritenuto di disapplicare a favore del contribuente la norma transitoria della legge europea del 2017, con il conseguente riconoscimento del diritto al rimborso dei costi di fideiussione anche con riguardo alle dichiarazioni Iva relative ad anni di imposta antecedenti al 2017, ma non oltre la misura forfettaria stabilita dalla stessa legge. Sulla base di quanto sopra osservato, è possibile dare riscontro positivo al quesito con riferimento al diritto di ristoro dei costi di fideiussione della società istante che, tuttavia, l’indirizzo della giurisprudenza territoriale limiterebbe, per l’anno d’imposta considerato (2016), allo 0,15 dell’importo garantito.

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