Il danno alla produttività dell'azienda è un limite esterno al diritto di sciopero?

Teresa Zappia
05 Luglio 2024

Tenuto conto della posizione soggettiva costituzionalmente rilevante (art. 41 Cost.) rispetto alla quale la produttività aziendale è strumento di realizzazione, solo il pregiudizio ad essa e non alla produzione può costituire un limite esterno al diritto di sciopero.

La violazione dei limiti esterni del diritto di sciopero può ritenersi sussistente qualora sia stato arrecato un danno alla produzione?

Alla base della definizione dei limiti esterni del diritto di sciopero vi è la distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività.

Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario.

Tra queste posizioni rientra anche la libertà dell'iniziativa economica alla quale è collegata strettamente la produttività dell'azienda, che costituisce in concreto lo strumento di realizzazione del diritto costituzionale; pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale e non come mera organizzazione gestionale, con compromissione anche dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.

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