La nuova disciplina in tema di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

Cesare Parodi
05 Luglio 2024

È stata approvata la legge 28 giugno 2024 n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (pubblicato su G.U. n. 153 del 2 luglio 2024 e con entrata in vigore il 17 luglio 2024) che sottolinea l'assoluta centralità degli illeciti informatici nell'ambito del sistema di tutela penale. Un intervento articolato su vari aspetti sia sostanziali che procedurali e che interviene anche sulla regolamentazione dei rapporti tra gli organismi chiamati - a differente titolo - all'accertamento dei reati e alla tutela delle comunicazioni telematiche e delle infrastrutture. 

Premessa: la fine di un percorso?

Avevamo anticipato in questa rivista (C. Parodi, Cybersicurezza e reati informatici: con il ddl 1717 una nuova prospettiva di tutela, 7 Giugno 2024) le modifiche e le innovazioni che il ddl 1717 - Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezzanazionale e di reati informatici - era in procinto di apportare al “sistema”, per adeguare gli strumenti di contrasto alla criminalità informatica all'effettiva rilevanza che tale forma di devianza ha assunto.

Con l'approvazione della legge 28 giugno 2024 n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (pubblicata sulla G.U. n. 153 del 2 luglio 2024, in vigore dal 17 luglio 2024) devono essere richiamate le considerazioni già espresse, tenendo presente, tuttavia, alcune necessarie precisazioni.

Le nuove circostanze attenuanti

Il generale “giro di vite” in punto pena, per molti dei reati oggetto del ddl, avrebbe potuto determinare un “irrigidimento” interpretativo e comunque criticità nei casi, non infrequenti, di situazioni in fatto rispetto alle quali stridente in quanto inadeguato potrebbe risultare il minimo edittale. A tal fine il ddl ha introdotto, nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 639-bis, l'art. 639-ter c.p. (circostanze attenuanti) che in realtà disciplina due differenti ipotesi.

Per la prima «Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, comma 3, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies c.p. sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Il fatto di lieve entità diviene, pertanto, per i reati menzionati, circostanze generale che dovrebbe consentire – in termini di giustizia sostanziale – di adeguare, almeno in parte, le pena comminata all'effettivo disvalore del fatto. È interessante rilevare come i principi di valutazione della lieve entità siano stati indicati con grande ampiezza, di modo che la stessa potrà essere applicata verosimilmente in termini altrettanto ampi.

Per la seconda ipotesi si tratta in sostanza di un recesso attivo speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 56 c.p.: «Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, comma 4 c.p.». Quest'ultima indicazione pare funzionale ad assicurare la compatibilità con i principi costituzionali dell'intervento, sottraendo le circostanze al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata e sulle altre circostanze di cui all'art. 69, comma 4 c.p.

Le modifiche sulle proroghe

La modifica dell'art. 406, comma 5-bis c.p.p., prevede l'inserimento dei reati di cui all'art. 7-ter tra quelli per quali non si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

Per tali reati, pertanto, non si applicano le seguenti disposizioni:

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

È stato, inoltre modificato art. 407, comma 2, lett. a), dopo il numero 7-bis), al quale è aggiunto il seguente comma: « 7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies c.p., quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'or dine pubblico o alla sicurezza pubblica alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico».

In tal modo è estesa anche a tali delitti informatici il regime che amplia a due anni il termine per le indagini preliminari, qualora il fatto sia commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Le disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Come abbiamo visto nell'articolo sopra menzionato, le nuove disposizione rappresentano una “presa d'atto” del sistema in relazione al fenomeno della criminalità informatica quale espressione delinquenziale assimilabile, per molti aspetti, alle forme di criminalità organizzata.

Logica conseguenza di tale nuovo approccio è costituita dalle modifiche apportate alla l. n. 6/2018, in tema di protezione dei testimoni di giustizia.

Come è noto, in base all'art. 11, comma 2 di tale legge (Proposta di ammissione alle speciali), la proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente «è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo». Tra i reati contemplati da tale norma, oltre ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 371-bis, comma 4-bis c.p.p., sono stati inseriti quelli di cui all'art. 51 comma 3-quater c.p.p.

Riferimenti

  • S. Aterno, Commento al disegno di legge del Governo n. 1717 presentato alla Camera il 16 febbraio 2024, penaledp.it, 10 Maggio 2024;
  • F. Cajani, I reati informatici patrimoniali, in Diritto penale dell'impresa (a cura di C. Parodi), Vol II, Milano Giuffrè, 2017;
  • C. Parodi- V Sellaroli- Diritto penale dell'informatica, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

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