Rinuncia all'affidamento dopo l’invio del documento di stipula: legittima l’annotazione dell’inadempimento nel casellario dei contratti pubblici
17 Luglio 2024
Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. ritiene che la tesi della ricorrente, secondo la quale nel caso di specie non si sarebbe verificato alcun inadempimento, non essendo mai sorto alcun vincolo contrattuale con la stazione appaltante con conseguente inesistenza del fatto indicato nel casellario, sia smentita dalle evidenze in atti. Nel caso di specie, infatti, la comunicazione di rinuncia all'aggiudicazione era stata formalizzata in un momento successivo all'invio, da parte del punto ordinante della stazione appaltante, del documento di stipula generato dal portale acquisti e costituente l'accettazione, da parte della stazione appaltante, in qualità di oblato, della proposta formulata dall'impresa con l'upload della propria offerta sulla piattaforma, secondo lo schema dell'art. 1326 del codice civile. La ricezione, tramite la piattaforma utilizzata, del citato documento realizza dunque, secondo il Collegio, quella conoscenza dell'accettazione dell'altra parte che l'art. 1326 del codice civile individua come momento perfezionativo del contratto. Nemmeno rileva – proseguono i giudici – la mancata redazione del processo verbale in contraddittorio per la contestazione degli addebiti previsto dall'art. 108, co. 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possibile solo quando l'operatore economico abbia già avviato l'esecuzione e il ritardo maturi in corso d'opera e non anche quando, come nel caso de quo, l'erogazione del servizio non sia ancora iniziata. L'atto di rinuncia anteriore all'avvio dell'esecuzione contrattuale rende dunque, sotto tale profilo, superflua qualsiasi indagine in contraddittorio. Conclusioni. Il T.A.R. respinge il ricorso, evidenziando che la forma ordinaria di stipula del contratto tra punto ordinante e impresa aggiudicataria di una Richiesta di Offerta, operante tutte le volte in cui la stazione appaltante non decida di derogarvi, dandone avviso nel disciplinare di gara, è quella prevista dall'art. 1326 del codice civile - e ribadita, nel caso di specie, dal disciplinare di gara - e che laddove la rinuncia all'affidamento si verifichi in un momento successivo al perfezionamento del contratto, l'ANAC è tenuta (trattandosi di un “atto dovuto” per finalità di pubblicità-notizia) ad annotare l'inadempimento nel casellario dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. |