Illegittima iscrizione ipotecaria del credito derivante da decreto di omologa di separazione

La Redazione
18 Luglio 2024

In carenza di attribuzione di una specifica attitudine ad essere titolo per l'iscrizione ipotecaria, ai sensi del disposto dell'art. 2818, comma 2, c.c., , il provvedimento giudiziale di assegnazione dell'assegno divorzile non è suscettibile di essere considerato titolo legittimante l'iscrizione ipotecaria.

La qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l'iscrizione di ipoteca rende legittima quest'ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti e non potendo estendersi l'ambito di quella disposizione qualificatoria, di per sé eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell'art. 2740 c.c., al di là del suo tenore testuale, anche a garanzia del debitore ed in ossequio al principio della tassatività dei titoli di iscrizione ipotecaria o, in generale, di riconoscimento di privilegi.

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