Donazione e revocatoriaFonte: Cod. Civ. Articolo 2901
03 Gennaio 2022
Inquadramento
Nel concetto di atto di disposizione, suscettibile di essere soggetto all'azione revocatoria, vengono ricompresi tutti i negozi - sia a titolo oneroso che a titolo gratuito - attraverso i quali il debitore incide in modo negativo sul proprio patrimonio. E' pertanto pacifico che il contratto di donazione, che costituisce l'atto a titolo gratuito per antonomasia, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.. Quanto all'elemento oggettivo del danno, avendo l'azione revocatoria la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare il c.d. eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe la prova al debitore. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, invece, a differenza di quanto previsto per gli atti di disposizione a titolo oneroso, rileva esclusivamente lo stato soggettivo del debitore, non quello del terzo, e ciò a prescindere dal fatto che l'atto a titolo gratuito sia posteriore o anteriore al sorgere del credito. In altri termini, se l'atto è a titolo gratuito, la legge preferisce al terzo acquirente, che cerca di realizzare un vantaggio (qui certat de lucro captando), il creditore, il quale vuole piuttosto evitare un danno (qui certat de damno vitando).
L'azione revocatoria, al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, esercita una funzione cautelare – conservativa, in quanto diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. (Cass. n. 18291/2020, Cass. n. 5455/2003). Essa è disciplinata dal Codice Civile, Libro VI, Titolo III «Della Responsabilità patrimoniale» artt. 2901 e ss. c.c.. A differenza dell'azione surrogatoria, che serve a reagire contro l'inerzia del debitore, essa si rivolge contro gli atti positivi del debitore medesimo, ivi compreso l'atto di donazione. L'azione, che trae origine nell'actio pauliana del diritto romano, persegue la finalità di ottenere in sede giudiziale la dichiarazione dell'inefficacia relativa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore in pregiudizio alle ragioni del creditore e, conseguentemente, consente di promuovere misure cautelari e, all'occorrenza, l'azione esecutiva sul bene distratto. I presupposti dell'azione revocatoria sono quattro: a) la qualità di creditore del soggetto agente; b) un atto dispositivo compiuto dal debitore; c) l'eventus damni; d) elemento soggettivo: scientia damni, consilium fraudis, partecipatio fraudis.
a) Legittimazione ad agire E' legittimato ad agire in revocatoria il titolare di un diritto di credito, anche se sottoposto a condizione o a termine (Cass. n. 2748/2005). Non occorre che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare (Cass. n. 6511/2004), ed ancor meno che esso sia scaduto ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale (Cass. n. 591/1999). Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass., S.U., n. 9440/2004). L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle regioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 1968/2009;Cass. n. 21398/2011).
b) Atto di disposizione Gli atti revocabili sono soltanto gli atti di disposizione del patrimonio, ossia gli atti con cui il debitore aliena, limita, rinuncia o modifica diritti patrimoniali o assume passività. E' opportuno evidenziare che non ogni atto con cui il debitore dispone dei propri beni può essere soggetto a revocatoria: questa azione investe infatti solo quegli atti di disposizione del patrimonio il cui risultato economico – in base ad una indagine di fatto che il giudice dovrà compiere caso per caso ed incensurabile in sede di legittimità - si traduce in un pregiudizio per il creditore; quegli atti a contenuto patrimoniale cioè che importano alterazioni o modificazioni lesive della garanzia patrimoniale del debitore, tali da rendere impossibile o problematica o anche solo più difficoltosa la realizzazione del credito. Tra questi atti rientra sicuramente la donazione, contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.). Più precisamente, la donazione è un contratto che rientra nella categoria degli atti di liberalità che, a loro volta, rientrano, senza esaurirla, nella categoria dei negozi a titolo gratuito. Fanno parte della categoria degli atti di liberalità, oltre la donazione, anche la donazione indiretta di cui all'art. 809 c.c. e le liberalità d'uso (art. 770, comma 2, c.c.), ma la particolarità del contratto di donazione sta nel fatto che il codice ha tipizzato questo specifico atto, facendolo così divenire il mezzo principale con cui si può attuare una liberalità; in proposito l'art. 809 c.c. dichiara applicabili agli altri atti di liberalità diversi dalla donazione alcune regole previste per quest'ultima rendendo, in tal modo, ancor più chiara la scelta del legislatore di creare un solo negozio tipico per gli atti di liberalità che costituisce anche il principale riferimento per gli altri atti dello stesso genere. E' pertanto pacifico che la donazione (diretta ed indiretta) possa incidere qualitativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore, limitando la possibilità di aggredire il bene donato. Per tali ragioni, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., anche il contratto di donazione potrà essere revocato e per l'effetto dichiarato inefficace nei confronti del creditore che ha proposto l'azione.
c) L'eventus damni In merito ai caratteri del c.d. eventus damni, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, vale la pena di ricordare quanto segue, segnalando sin da ora che tale aspetto non muta a seconda che si tratti di atto a titolo gratuito o a titolo oneroso: a) il pregiudizio non necessariamente deve essere effettivo ed attuale, essendo sufficiente che si profili un pericolo concreto che il debitore non adempia e che l'azione esecutiva principiata contro di lui si riveli infruttuosa (Cass. n. 7452/2000; Cass. n.1054/1999); b) il pregiudizio può esservi non solo in caso di diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in caso di variazione qualitativa dello stesso: ad esempio, a fronte della fuoriuscita di un bene immobile facilmente aggredibile dal patrimonio del debitore, vi entra un bene, il denaro, che, pur se equivalente al valore dell'immobile, è assai più agevolmente distraibile e occultabile (Cass. n. 19207/2018; Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 4578/1998); c) è irrilevante l'indagine sull'eventuale solvibilità di altri coobbligati, non essendo richiesto, ai fini dell'azione ex art. 2901 c.c., quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o la difficoltà del creditore di conseguire aliunde la soddisfazione del credito, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi (Cass. n. 11251/1990). d) l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 26310/2021). e) Elemento soggettivo: scientia damni, consilium fraudis, partecipatio fraudis Ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria non è sufficiente la considerazione dell'aspetto oggettivo (il c.d. eventus damni), ma occorre anche un elemento soggettivo da stimarsi sia in capo al debitore, sia relativamente al soggetto coinvolto nell'atto stesso. A tale scopo, occorre distinguere tra gli atti gratuiti e gli atti onerosi. La distinzione tra negozi a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito si basa sulla causa, e non sui motivi; la circostanza che il garante riceva un qualche vantaggio patrimoniale o compenso dal debitore principale non è sufficiente per qualificare la concessione della garanzia come negozio a titolo oneroso, essendo necessario che il vantaggio patrimoniale o compenso assurga a causa del negozio e non resti, invece, a livello di motivo (Cass. n. 11093/2004). Negli atti gratuiti, la condizione psicologica del terzo beneficiario dell'atto di disposizione è sempre irrilevante; occorrerà guardare unicamente alla condizione psicologica del debitore che ha posto in essere l'atto. In questo senso: - se l'atto è stato posto in essere dopo il sorgere del credito, è sufficiente dimostrare che il debitore era consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni); - se l'atto è stato compiuto prima del sorgere del credito, è necessario provare che il debitore ha agito preordinando dolosamente l'atto al pregiudizio delle ragioni del creditore (consilium fraudis). Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, l'elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (Cass. n. 21338/2010). Va, infine, segnalato un recente arresto giurisprudenziale, secondo cui quando l'atto gratuito è stato posto in essere immediatamente dopo l'emissione di una pronunzia che valga a dichiarare l'esistenza del debito, addirittura si prescinde dal dover dar conto dell'elemento psicologico, essendo sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'eventus damni (Cass. n. 6486/2011). Nel caso di atti onerosi, invece, l'elemento psicologico dovrà essere ricercato in capo ad entrambi: al debitore e al terzo, secondo la stessa distinzione fatta a seconda che l'atto sia stato compiuto prima o dopo il sorgere del credito. Così, nel caso in cui l'atto sia stato concluso dopo il sorgere del credito, occorrerà provare la scientia damni in capo ad entrambi i soggetti (debitore e terzo); nel caso in cui l'atto sia stato concluso prima del sorgere del credito, sarà addirittura necessario provare il consilium fraudis in capo al debitore e la partecipatio fraudis (ovvero la partecipazione alla dolosa preordinazione) in capo al terzo. Proprio con riferimento agli atti onerosi, la giurisprudenza ritiene che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sia sufficiente la consapevolezza in capo al debitore alienante e al terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo; non è invece necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, sempre a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 28423/2021). In conclusione, è molto più agevole – soprattutto, da un punto di vista probatorio – ottenere la revoca di un atto a titolo gratuito, ciò perché il legislatore, considerando del tutto irrilevante la posizione del terzo, ha ritenuto di preferire qui certat de damno vitando a qui certat de lucro captando. Aspetti processuali: le parti e il litisconsorzio necessario
Nel giudizio in cui viene esercitata l'azione revocatoria, il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente (o donatario, in caso di atto di donazione), poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene in questione, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante, sicché nell'intero giudizio sono parti necessarie, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il terzo acquirente (o il donatario, in caso di atto di donazione) ed il debitore alienante (Cass. n. 11150/2003; Cass., ord., n. 23068/2011). In altri termini, l'azione revocatoria ordinaria va promossa nei confronti del debitore che abbia posto in essere atti di disposizione del patrimonio – sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito - e dei terzi aventi causa dal debitore: ne discende che l'eventuale sentenza, se non emessa nei confronti di tutti, risulterebbe inutiliter data. Al contrario, nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (Cass. n. 18707/2021; Cass. n. 17021/2015). Effetti
Ai sensi dell'art. 2902 c.c., l'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'inefficacia dell'atto impugnato, indifferentemente che si tratti di atto oneroso o gratuito. Più precisamente, si parla di inefficacia relativa, poiché il negozio rimane valido ed efficace sia fra le parti che nei confronti di terzi, non determina alcun effetto restitutorio né traslativo e di essa si giovano esclusivamente i creditori che hanno ottenuto la sentenza di revocazione (Cass. n. 12047/2021; Cass. n. 25862/2020; Cass. n. 16793/2015; Cass. n. 8962/1997). In tal caso, il creditore che si è visto accogliere l'azione revocatoria, potrà promuovere nei confronti dei terzi acquirenti (o del donatario, in caso di donazione), le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. Considerata la natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda revocatoria (Cass. n. 17311/2016), tali azioni potranno essere esperite solo a seguito del suo passaggio in giudicato, non applicandosi alle sentenze costitutive e a quelle di accertamento il disposto di cui all'art. 282 c.p.c., che si riferisce esclusivamente alle pronunce di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 4007/2018). Casistica
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