Modifica al codice di procedura penale: approvata alla Camera la conversione del decreto
01 Agosto 2024
Il testo, che passa ora all'esame del Senato, reca “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”.
In merito al ricorso per cassazione, vengono modificati gli artt. 610 e 611 del codice di rito.
All'art. 610, comma 5, c.p.p.: a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»; b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza».
All'art. 611 c.p.p. sono invece apportate le modifiche: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni»; b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127»; c) il comma 1-quinquies è abrogato. |