Correzione degli errori materiali in provvedimenti del giudice

Antonella Marandola
17 Gennaio 2017

La necessità di avere nel processo atti che non deviano dallo schema tipo impone l'individuazione di strumenti processuali atti a rimuovere le situazioni non rispondenti al dettato normativo. Fra questi si annovera la procedura di correzione degli errori materiali, riservata alle divaricazioni meno significative (art. 130 c.p.p.). Sono tre i presupposti per procedere con il rito de quo. In primo luogo, si tratta unicamente dei provvedimenti adottati dal giudice nelle forme indicate dall'art. 125 c.p.p., riportabili al modello delle sentenze, ordinanze e decreti, come si evince dal chiaro dettato normativo, dalla sua collocazione all'interno del Libro II ...
Inquadramento

La necessità di avere nel processo atti che non deviano dallo schema tipo impone l'individuazione di strumenti processuali atti a rimuovere le situazioni non rispondenti al dettato normativo.

Fra questi si annovera la procedura di correzione degli errori materiali, riservata alle divaricazioni meno significative (art. 130 c.p.p.).

Sono tre i presupposti per procedere con il rito de quo. In primo luogo, si tratta unicamente dei provvedimenti adottati dal giudice nelle forme indicate dall'art. 125 c.p.p. (v. bussola Atti e provvedimenti del giudice), riportabili al modello delle sentenze, ordinanze e decreti, come si evince dal chiaro dettato normativo, dalla sua collocazione all'interno del Libro II (Atti e provvedimenti del giudice) nonché dall'espressa previsione che la competenza spetti al giudice che ha emesso il provvedimento.

In evidenza

La procedura potrà riguardare tanto i provvedimenti dati nella fase predibattimentale e dibattimentale, quanto quelli emessi da organi giurisdizionali nell'ambito delle indagini preliminari e nel corso del procedimento intermedio di rinvio a giudizio. Sono, pertanto, soggette a correzione anche le ordinanze emesse dal tribunale della libertà nonché i provvedimenti della Cassazione.

Ne restano così esclusi i provvedimenti del P.M. (Cass. pen., Sez. I, 3 dicembre 2003, Prota, in Arch. nuova proc. pen. 2003, 288) e gli atti a carattere ordinatorio o regolamentare che vengono adottati senza particolari formalità e, di regola, comunicati oralmente ma solo quelli a contenuto decisorio.

In secondo luogo, all'errore o all'omissione non deve essere ricollegabile normativamente una previsione di nullità. Pertanto l'ambito dell'istituto, essendo normativamente delineato, al pari di quello delle invalidità appena indicate, importa che tra le due ipotesi delineate ricorra un rapporto complementare ma, al tempo stesso, di esclusione tra autocorrezione e strumenti per porre a riparo alle nullità: l'esperibilità dei secondi preclude l'operatività della prima e viceversa.

All'interno dell'area delle imperfezioni che non comportano nullità, è rimessa al giudice la discrezionale valutazione circa la sussistenza dell'ultimo presupposto cui è subordinata la praticabilità della procedura in esame. Occorre, infatti, che l'errore o l'omissione non siano idonei ad incidere sui caratteri dell'atto sì da determinare una modifica essenziale.

Così si è affermato che può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia conseguenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto la eliminazione dall'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un minorenne della statuizione concernente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2000, n. 15).

L'istituto della correzione di errori materiali ai sensi dell'art. 130 c.p.p. prevede come limiti all'utilizzo di tale procedimento la materialità dell'errore, ossia la semplice difformità tra ciò che il giudice voleva manifestare e la formulazione esteriore di tale pensiero, e l'immodificabilità essenziale dell'atto a seguito della correzione stessa. La ratio di tali limiti è ricavabile nella natura stessa dell'istituto in questione: si tratta, infatti, di un procedimento snello e veloce ad opera dello stesso giudice "autore" dell'atto e tramite il quale si correggono errori che non incidono ab initio sulla formazione della volontà giudice e che non comportano conseguenze sostanziali sull'atto.

In evidenza

Si avrebbe modificazione essenziale ogni qualvolta, a seguito di correzione, l'atto ricomparisse alterato nella forma e nel contenuto; nei casi dubbi sarebbe necessario riferirsi alla posizione giuridica dei soggetti interessati – non intaccabile dall'eliminazione dei vizi consistenti in mere irregolarità formali – ovvero alla immediata rilevabilità dell'errore ad un analisi esteriore dell'atto stesso.

Nell'elaborazione dottrinale classica, la categoria dell'errore materiale ricomprende in sostanza i c.d. errori di documentazione: la formazione della volontà del giudice non è viziata e neppure ne è viziato il ragionamento. Semplicemente, la rappresentazione grafica del decisum non rispecchia quella che è – o, avrebbe dovuto essere – l'ideazione dell'organo.

Si può affermare che la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. sarà praticabile nel caso di interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto e non anche nel caso in cui l'errore sia divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice (Cass. pen., Sez. un., 18 maggio 1994, Armati).

Con la procedura in esame è correggibile l'errore di calcolo che costituisce il risultato di un'erronea addizione, sottrazione o moltiplicazione eseguita su dati numerici ricavabili dal contesto del provvedimento.

Invero, l'omissione correggibile è quella riparabile con un'operazione sostanzialmente meccanica in quanto limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente far parte del provvedimento, trattandosi di esplicitare un comando giudiziale che discende automaticamente ex lege dal dispositivo della sentenza e non anche quando occorra supplire ad una omessa pronuncia ovvero integrare il ragionamento giudiziale. Inoltre, il contenuto positivo dell'atto deve essere ravvisabile con assoluta certezza dal contesto del provvedimento. Pertanto, il ricorso alla procedura in esame deve escludersi tutte le volte in cui si tratti di applicare una pena accessoria che richiede una valutazione discrezionale circa l'an, il quantum e la species. Diversamente, allorché la pena accessoria consegua e sia predeterminata ex lege alla pronuncia di condanna, legittimamente potrà procedersi ex art. 130 c.p.p.

L'omessa indicazione nel provvedimento degli articoli di legge, erronea indicazione tra i componenti il collegio che ha deliberato la sentenza di un magistrato in luogo di un altro.

Contrasti si prospettano con riferimento alle varie situazioni prospettabili in materia di sottoscrizione del giudice di correggibilità di mancanze o insufficienza del dispositivo; di omessa statuizione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva; di omessa decisione sulla rifusione delle spese processuali e di difesa della parte civile.

Deve, invece, escludersi la procedura di autocorrezione per l'applicazione o l'esclusione della continuazione ex art. 81 c.p., nonché ex Corte cost. n. 186 del 2000 in caso di omessa condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

In evidenza

Alcune situazioni di possibile ricorso alla procedura de qua sono precisate dallo stesso Legislatore. Al riguardo si può fare riferimento all'art. 66, comma 3, c.p.p. relativamente alla correzione delle generalità erroneamente attribuite all'imputato; all'art. 668 c.p.p. all'errore sul nome del condannato; all'art. 547 c.p.p., relativamente al completamento della motivazione insufficiente ovvero carente in uno dei requisiti di cui all'art. 546 c.p.p. e all'art. 53, comma 4, c.p.p. in materia di omessa pronuncia sulla spese processuali.

Non mancano anche situazioni espressamente escluse. Ai sensi dell'art. 537, comma 1, c.p.p. non si potrà procedere ex art. 130 c.p.p. in caso di omessa declaratoria sulla falsità di un documento; secondo quanto stabilito dall'art. 624, comma 3, c.p.p. all'omessa dichiarazione nel dispositivo di annullamento quali parti della sentenza diventino irrevocabili; nonché stante quanto previsto dall'art. 627 c.p.p. l'erronea indicazione da parte della Cassazione del giudice di rinvio.

Non mancano anche alcune procedure “correttive” da considerare autonomamente.

Al riguardo si può fare riferimento all'ipotesi di rettificazione della sentenza della Corte di cassazione secondo le indicazioni di cui all'art. 619 c.p.p., nonché alla previsione del ricorso straordinario per errore di fatto, nel quale sia incorso il supremo Collegio ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

In merito si ricorda che le Sezioni unite della Cassazione hanno chiarito come la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dal l'art. 130 c.p.p. non è utilizzabile per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili a norma dell'art. 625-bis stesso codice, che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori (Cass. pen. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16102, in Giur. it., 2003, 137).

Il procedimento

Il procedimento di correzione segue il modello del rito camerale tipico in cui è garantito il contraddittorio nella forma della partecipazione eventuale (v. bussola Udienza camerale).

Competente a procedere è il giudice che ha emesso il provvedimento. Quando l'atto sia stato emesso dal giudice collegiale alla correzione dovrà procedere il collegio e non il presidente configurandosi in caso contrario l'abnormità del provvedimento di correzione.

Tuttavia quando sia stata proposta impugnazione, vi provvede il giudice ad quem, salvo che dichiari inammissibile l'impugnazione stessa. Trattasi di competenza funzionale, la cui violazione determina una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Nell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione il giudice del gravame è privo di poteri, pertanto gli atti devono essere trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento errato. Il potere di rettificazione può essere esercitato dal giudice dell'impugnazione solo in presenza di un atto ammissibile, mentre può provvedervi qualora rigetti l'impugnazione.

Il potere d'iniziativa è devoluto, in via principale, al giudice che provvede anche su istanza del P.M. o delle parti. Non vertendosi in materia d'impugnazione, non occorre un interesse in capo al soggetto richiedente.

In evidenza

Poiché valgono le forme ex art. 127 c.p.p., corre l'obbligo di citazione delle parti interessate che possono presentare in cancelleria memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza. Deve, inoltre, essere assicurata l'assistenza difensiva a ciascun soggetto interessato.

Le disposizioni relative all'instaurazione del contraddittorio sono tutte previste a pena di nullità, che deve ritenersi generale a regime intermedio, nel caso di violazione delle disposizioni dell'art. 127, comma 1, c.p.p. che si risolvessero in omessa citazione dell'imputato o assenza del difensore.

Correttamente, si è ritenuta integrata la nullità insanabile in ipotesi di emanazione de plano del provvedimento che decide sulla richiesta di correzione dell'errore materiale.

Il richiamo all'art. 127 c.p.p. rende pacifica la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento – che deve essere notificata per intero – quale che ne sia il contenuto e, dunque, anche in caso di rigetto o di dichiarazione d'inammissibilità della istanza di correzione.

Nulla di particolare, infine, si segnala in ordine all'esecuzione dell'ordinanza di correzione che va annotata sull'originale dell'atto.

Casistica

Errore materiale: esempio tipo

In caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la procedura per la correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza impugnata, la quale aveva disposto la correzione del dispositivo di una sentenza, laddove lo stesso indicava una pena complessiva errata, per errore di calcolo matematico rispetto ai criteri enunciati in motivazione. Cass. pen., Sez. I, 14 novembre 2014, n. 49239)

Statuizioni obbligatorie

È legittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 c.p.p. per la sostituzione, nella sentenza di patteggiamento, della statuizione concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa, trattandosi di omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato. (Cass. pen., Sez. IV, 1 febbraio 2014, n. 36492).

In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito direttamente dalla legge, con la conseguenza che l'omessa statuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali, in quanto la relativa liquidazione avviene sulla base di apposite tabelle approvate dal Ministero della giustizia e non richiede una valutazione discrezionale in grado di modificare il contenuto essenziale della decisione (Cass. pen., Sez. I, 17 dicembre 2014, n. 3347).

L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione, ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato corretta la sentenza di appello che, pronunciandosi all'esito del giudizio di impugnazione, ha proceduto alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado laddove questa aveva impartito l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo solo nella motivazione e non anche nel dispositivo di condanna. Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2014, n. 40340; in senso conf., v. Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2008, n. 10067; Cass., pen., Sez. III, 28 aprile 2010, n. 32953; Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 2011, n. 46656; contra, Cass. pen., Sez. III, del 24 febbraio 2004, n. 21022; Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 33939; Cass. pen., Sez. III, 22 marzo 2007, n. 17380).

La Corte di cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, con la procedura di correzione degli errori prevista dall'art. 619 c.p.p. (Nella specie, la Corte, a seguito di impugnazione del P.M., ha rettificato una sentenza di "patteggiamento allargato", aggiungendo la condanna all'interdizione dai pubblici uffici. Cass. pen., VI, 10 gennaio 2013, n. 4300).

Esclusione

È inammissibile la correzione, ex art. 130 c.p.p., degli errori omissivi (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile), nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non risulti l'estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto (Nel caso di specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza Cass. pen., Sez. IV. 13 gennaio 2011, in Cass. pen., 2012, 3820); adde: non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto con ordinanza che la provvisionale risarcitoria determinata a carico degli imputati fosse riferita a ciascuna delle parti civili, in assenza di una relativa e specifica indicazione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di merito. Cass. pen., Sez. I, 25 settembre 2013, n. 42897; così, l'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale (Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 2306).

Qualora nella sentenza irrevocabile di condanna per più reati in continuazione non siano specificati il quantum di pena imputabile alla violazione più grave e gli aumenti per i reati satelliti, all'omissione non può porsi rimedio con la procedura di correzione degli errori materiali, ma solo, in via incidentale, dal giudice chiamato a conoscere dell'istituto che presuppone la scissione del reato continuato nelle sue componenti, e sempre che venga allegato dal condannato un interesse alla specificazione dell'entità delle pene (Cass. pen., Sez. I, 5 febbraio 2009, n. 20978).

Non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali la sentenza che rechi il dispositivo e la motivazione riguardanti un soggetto imputato in un altro processo (In motivazione la Corte ha chiarito che la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice. Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2013, n. 51000).

Carenza di legittimazione

È inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento con cui il Gup corregge con procedura de plano il decreto che dispone il giudizio immediato (nella specie, sostituendo il tribunale, quale organo competente per la celebrazione del giudizio, con la indicazione della Corte di assise), in difetto di allegazione della deduzione difensiva che non è stato possibile proporre nell'omessa udienza camerale. Cass. pen., Sez. II, 11 gennaio 2015, n. 4257).

Deduzione

È inammissibile il ricorso per cassazione volto ad ottenere unicamente la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, potendo lo stesso essere fatto valere in sede di impugnazione, per ragioni di economia processuale, solo se dedotto congiuntamente ad altri, e diversi, motivi di censura (Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 2015 n. 16000).

Effetti

L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione. (Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale. Cass. pen., Sez. III, 18 dicembre 2014, n. 13006).