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Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Renato Bricchetti
29 Giugno 2020

Il titolo III del Libro IX del codice di procedura penale (artt. 606 – 628 c.p.p.) è dedicato alla disciplina del ricorso per cassazione.Quanto seguirà mira ad offrire una descrizione essenziale delle disposizioni sul ricorso straordinario alla luce del diritto vivente rappresentato dalle pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.
Inquadramento

Il titolo III del Libro IX del codice di procedura penale (artt. 606 – 628 c.p.p.) è dedicato alla disciplina del ricorso per cassazione.

Quanto seguirà mira ad offrire una descrizione essenziale delle disposizioni sul ricorso straordinario alla luce del diritto vivente rappresentato dalle pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

Ricorso straordinario

Letture suggerite

DELLA TORRE J., Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: una «valvola di chiusura del sistema delle impugnazioni» in crisi di identità, in Le impugnazioni penali, a cura di G. CANZIO e R. BRICCHETTI, Milano 2019, p. 555 ss.

L'art. 625-bisc.p.p. disciplina il ricorso straordinario.

a) È ammesso, a favore del condannato, per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione (art. 625-bis, comma 1).

Il principio dell'inoppugnabilità (o irrevocabilità) delle decisioni della corte di cassazione non è stato mai posto in dubbio. Oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo - il che costituisce lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche – il principio è conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima corte dall'art. 111 Cost. (Corte cost., 5 luglio 1995, n. 294).

Nell'ottica della definitività e della immodificabilità dei provvedimenti emessi dalla corte di cassazione, sono sempre stati tracciati (Cass. S.U. 9 ottobre 1996, Armati; Cass. S.U. 18 maggio 1994, Armati) i rigorosi e tassativi limiti di esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p., nella quale è del tutto assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari.

b) L'assolutezza del principio dell'irrevocabilità delle decisioni della corte di cassazione ha, tuttavia, subito una deroga da parte dell'art. 625-bis, che ha introdotto il ricorso straordinario per errore di fatto (Cass. S.U. 27 marzo 2002, n. 16103, Basile).

La deroga al principio dell'irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione si innesta su altre significative brecce scavate nel muro del giudicato penale e rappresentate, oltre che dal tradizionale istituto della revisione (Cass. S.U. 27 marzo 2002, n. 16104 De Lorenzo), dalla innovativa previsione dell'applicazione in sede esecutiva del concorso formale e del reato continuato (art. 671 c.p.p.) nonché dalla revoca della sentenza per abolizione del reato (art. 673 c.p.p.), istituti che hanno contribuito a rendere il giudicato sempre più flessibile e sensibile alle esigenze di giustizia sostanziale, al fine di ridurre il danno di una decisione iniqua (Cass. S.U. 21 luglio 2016, n. 13199, Nunziata).

È questa una linea di tendenza che ha trovato pieno riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità che ha contribuito alla progressiva erosione del giudicato, individuando un reticolo di rimedi all'irrevocabilità delle decisioni penali per garantire, ad esempio, la legalità della pena (Cass. S.U. 24 ottobre 2013,n. 18821, Ercolano; Cass. S.U. 22 novembre 2014, n. 32/15, Gatto; Cass. S.U. 26 febbraio 2015, n. 37107, Marcon).

c) Nella previsione dell'art. 625-bis sono accomunate due situazioni processuali radicalmente diverse: errore materiale ed errore di fatto.

La figura dell'errore materiale coincide con quella che forma oggetto della disciplina dettata dall'art. 130 c.p.p., da sempre ritenuta applicabile anche ai provvedimenti della corte di cassazione.

Tale tipo di errore, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva (Cass. S.U. 27 marzo 2002, n. 16103, Basile).

Il che spiega la ragione per cui la correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto (Cass. S.U. 18 maggio 1994, Armati).

La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della corte di cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento.

d) Del tutto differente è la natura dell'errore di fatto.

Questo consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui sviamento conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto.

Si ha errore di fatto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

L'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti.

Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciare.

Deve trarsene la conseguenza che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario (Cass. S.U. 27 marzo 2002, n. 16103, Basile).

In tal senso, si è affermato che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Cass. S.U. 14 luglio 2011, n. 37505, Corsini).

L'art. 625-bis regola, dunque, due distinti istituti e solo il ricorso straordinario per errore di fatto - come si è detto al punto precedente - ha la funzione tipica di una impugnazione in senso tecnico, mentre il ricorso relativo all'errore materiale rappresenta uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130, senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice (Cass. S.U. 27 marzo 2002, n. 16103, Basile).

e) Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle c.d. preleggi, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità.

Sono estranei al campo di applicazione dell'art. 625-bis gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche quando siano dovuti all'ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

L'error iuris, al pari dell'errore di giudizio o valutativo, non può mai essere fatto valere a mezzo del ricorso straordinario.

f) L'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad un errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorquando la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima: in questa ipotesi non può propriamente neppure parlarsi di omessa pronuncia su un motivo di ricorso né, ovviamente, di decisione viziata da errore di fatto.

Non è configurabile l'errore di fatto neppure quando la Corte, dopo avere esaminato un motivo di ricorso, abbia ritenuto assorbite le altre censure, per la ragione che, in tale ipotesi, dette censure sono state comunque valutate e se ne è reputata superflua la trattazione per effetto dei risultati della disamina del motivo preso in considerazione, giudicato, a ragione o a torto, dotato di valore assorbente, sul piano logico-giuridico, rispetto a quello il cui esame è stato reputato ultroneo.

L'omesso esame di un motivo di ricorso è riconducibile, invece, nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Cass. S.U. 27 marzo 2002, n. 16103, Basile).

La sola possibilità di qualificare la svista come errore di fatto non può, tuttavia, giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario in mancanza di una situazione in cui non sia verificabile un rapporto di derivazione causale necessaria della decisione adottata dall'omesso esame del motivo di ricorso, nel senso che il risultato della deliberazione della corte non sarebbe cambiato, anche se fosse stata sottoposta a vaglio la censura dedotta dal ricorrente.

La soluzione è imposta dall'inderogabile carattere decisivo dell'errore di fatto, dovendo questo necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità.

Quanto, poi, all'omesso esame di motivi infondati, in modo manifesto o non, è opportuno sottolineare che l'esclusione del ricorso straordinario trova base giustificativa non solo nell'indicato principio di decisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico.

g) L'art. 625-bis, oltre ad ammettere il ricorso soltanto "a favore del condannato" (comma 1), limita la legittimazione all'impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2).

Presupposto imprescindibile per la legittimazione a esperire l'impugnazione straordinaria è, dunque, lo status di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda (Cass. S.U. 21 luglio 2016, n. 13199, Nunziata).

La nozione di "condannato" ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla "stabilizzazione" del giudicato

Il ricorso straordinario può, dunque, essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato (Cass. S.U. 21 luglio 2016, n. 13199, Nunziata).

Il ricorso straordinario può altresì, essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (ad es. decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 c.p.p.; decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna) (Cass. S.U. 21 luglio 2016, n. 13199, Nunziata).

Il ricorso straordinario per errore di fatto non è, invece, proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (ad es. provvedimenti emessi in fase cautelare, decisioni in materia di misure di prevenzione, decisioni in materia di rimessione del processo, decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, decisioni nelle quali la pronuncia della corte di cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come le decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione (Cass. S.U. 21 luglio 2016, n. 13199, Nunziata).

La tendenza sembra, comunque, quella ad allargare i confini del ricorso straordinario.

In tal senso, si è riconosciuta la legittimazione a proporre il ricorso straordinario:

  • al condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella decisione della corte di cassazione relativa a tale capo (Cass. S.U. 21 giugno 2012, n. 28719, Marani). Ciò sul presupposto che l'ambito applicativo del rimedio non può scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l'essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base dell'azione penale quanto in forza dell'azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali;
  • al condannato nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Cass. S.U. 21 giugno 2012, n. 28717, Brunetto: nella specie, annullamento con rinvio con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante). Ciò sul presupposto che nel caso in cui, divenendo irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio solo agli effetti della determinazione della pena, deve ritenersi venuta meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest'ultima accertata con sentenza ormai divenuta definitiva sul punto, di modo che risulta trasformata la posizione dell'imputato in quella di condannato, anche se a pena ancora da determinare in via definitiva;
  • al "condannato", inteso nel significato di persona "già" condannata e non di persona che tale è diventata per effetto della sentenza della corte di cassazione oggetto di ricorso. In tal senso, si è utilizzato lo strumento per rimuovere violazioni di diritti dell'uomo che abbiano resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione e dare esecuzione alla sentenza della Corte EDU che le abbia rilevate (Cass. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich; Cass. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola).

h) La presentazione del ricorso deve avvenire entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

Il termine, fissato a pena di decadenza, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass. S.U. 27 novembre 2014, n. 32744/15, Zangari).

Il ricorso può essere presentato presso la cancelleria della corte di cassazione ovvero, entro lo stesso termine, presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui il ricorrente si trova, in quanto l'art. 625-bis non contiene alcuna deroga alla disposizione di carattere generale dell'art. 582 c.p.p.

Qualora il ricorso non sia presentato personalmente dal condannato, ma a mezzo di "incaricato", come consentito dall'art. 582, comma 1, è necessario che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione, ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l'impugnazione venga presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare (Cass. S.U. 27 novembre 2014, n. 32744/15, Zangari).

La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento. Tuttavia, nei casi di eccezionale gravità, la corte può provvedere, con ordinanza, alla sospensione (art. 625-bis, comma 2).

i) L'errore materiale e l'errore di fatto possono essere rilevati anche d'ufficio dalla corte di cassazione, il primo in ogni momento e senza formalità, il secondo entro novanta giorni dalla deliberazione (art. 625-bis, comma 3). Con le modifiche apportate la l. 23 giugno 2017, n. 103 ha inteso ridurre il rischio che un abusivo utilizzo di tale mezzo straordinario di impugnazione ne stravolga la naturale funzione di valvola di chiusura del sistema, prevedendo la possibilità che la corte rilevi a tutela del condannato la presenza di un errore materiale, ovvero provveda direttamente alla correzione, senza dover attendere la sollecitazione delle parti e con esiti identici a quelli derivanti dall'accoglimento della loro eventuale iniziativa, entro il termine di novanta giorni dalla deliberazione, qualora si tratti di un errore di fatto. Tanto più l'area dei provvedimenti suscettibili di impugnazione con il ricorso straordinario è stata di recente estesa dal legislatore (interpolando l'art. 610c.p.p. con l'aggiunta di un nuovo comma 5-bis) anche alle sentenze con le quali la corte, senza formalità di procedura, dichiari inammissibile il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro una sentenza (cd. "concordato in appello") pronunciata a norma dell'art. 599-bis (Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello).

l) Il ricorso è dichiarato inammissibile con ordinanza, anche d'ufficio, quando (art. 625-bis, comma 4):

  • è proposto fuori dalle ipotesi di errore materiale o di fatto prevista;
  • riguarda la correzione di un errore di fatto ed è proposto fuori termine;
  • risulta manifestamente infondato.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, la corte procede in camera di consiglio, a norma dell'art. 127.

Se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

La disposizione prefigura - all'esito della procedura camerale partecipata - rimedi flessibili e adattabili alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio.

Pertanto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio, pur restando concettualmente sempre distinguibili, possono essere unificati o separati, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali: in ogni caso, benché l'art. 625-bis si limiti a parlare di "correzione", l'accoglimento del ricorso comporta una nuova decisione che sostituisce quella precedente (Cass. S.U. 27 marzo 2002, n. 16103, Basile).

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