Decreto Carceri approvato in Senato

La Redazione
02 Agosto 2024

Il provvedimento, così come modificato in commissione Giustizia, passa ora all’esame della Camera e dovrà essere convertito in legge entro il 2 settembre.

Il Decreto si compone di 22 articoli. Tra le principali novità, si segnalano:

  • l'aumento graduale di 1000 agenti penitenziari, da 31.660 unità a 32.660 unità (500 a partire dal 2025 e altre 500 nel 2026);
  • modifiche nel procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e della liberazione anticipata. Il P.M. dovrà indicare, nell'ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata. Gli “sconti” non saranno concessi in caso di mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Rispetto alla previsione iniziale, è previsto che il P.M. dia notizia sia della concessione delle detrazioni sia della revoca;
  • detenzione domiciliare per i condannati ultrasettantenni se la residua pena da espiare è compresa tra i 2 e i 4 anni. Analoga disposizione riguarda chi è agli arresti domiciliari per gravissimi problemi di salute;
  • aumento del numero di colloqui telefonici mensili per i detenuti;
  • semplificazione nell'accesso alle misure penali di comunità.

Infine, il Decreto introduce nuove norme finalizzate a facilitare il reintegro sociale dei condannati, semplificando l'accesso alle misure penali di comunità. Il Ministero della Giustizia avrà sei mesi per elaborare un regolamento che stabilisca un "albo" delle strutture residenziali in grado di assistere i detenuti con problemi di dipendenza o disagio psichico, per aiutarli a reinserirsi nel mondo del lavoro, senza necessariamente richiedere trattamenti specializzati.

Oltre a ciò, il Decreto prevede la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, l'introduzione del nuovo delitto di indebita destinazione di denaro o beni mobili e norme in materia di squadre investigative comuni. Il provvedimento introduce inoltre nuovi limiti alla sequestrabilità e pignorabilità di depositi di denaro, titoli e altri beni presso la Banca d'Italia riferibili a Stati esteri. Slitta di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni per la costituzione del tribunale per le persone, i minori e le famiglie.

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