Abbandono del letto del fiume: che prove deve fornire il proprietario delle terre attigue per dimostrarne la proprietà?
05 Agosto 2024
Due persone citavano in giudizio altri due soggetti dinanzi al Tribunale, chiedendo di dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto con il quale una dei due convenuti aveva donato all'altro un terreno consistente nell'originario letto di un fiume ritiratosi, con conseguenziale condanna alla restituzione del fondo a favore degli attori. I convenuti richiedevano in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e, in seguito, la Corte d'appello confermava la decisione, sulla scorta del fatto che il giudice di primo grado avesse correttamente qualificato la domanda come rivendicazione, spettando dunque agli attori soddisfare la cd. "prova diabolica" (sussistenza del proprio diritto sul bene fino a risalire al primo acquisto a titolo originario), prova che non era stata soddisfatta. Ricorrevano in cassazione i due attori, sottolineando che il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 946 c.c. ratione temporis (ossia ante riforma del 1994), secondo il quale «il proprietario del rivierasco frontale della zona di rilascio del letto ne acquisisce la proprietà di diritto, a titolo originario, per accessione limitatamente a detta porzione». La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dei due esponenti, in quanto il vecchio art. 946 c.c. dispone che: «Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte dei fondi di ciascuno». Quindi è evidente che tale norma preveda un'ipotesi d'acquisto a titolo originario della proprietà (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 giugno 1998, n. 5868); di conseguenza, non è pertinente l'evocazione della probatio diabolica, dovendo solo darsi prova dell'evento dal quale scaturisce l'acquisto a titolo originario e dei presupposti di legge. Dunque, l'attore deve esclusivamente provare le condizioni previste dall'art. 946 c.c. ante riforma, ossia abbandono del letto del fiume, essere proprietario di fondo rivierasco ed estensione della fronte dei fondi. |