Licenziamento illegittimo e ordine di reintegrazione del lavoratore: viene meno il potere disciplinare del datore prima dell’effettiva reintegrazione?

Teresa Zappia
06 Agosto 2024

In seguito alla condanna alla reintegrazione, il datore può applicare una sanzione disciplinare al dipendente anche prima che sia effettivamente ripresa l'attività lavorativa.

Nel caso in cui, successivamente ad una condanna del datore alla reintegrazione del dipendente, quest'ultimo pubblichi un post denigratorio prima che sia avvenuta effettivamente la ripresa dell'attività lavorativa, è possibile esercitare il potere disciplinare anche applicando una sanzione espulsiva (licenziamento per g.m.s.)?

La questione necessita una precisazione preliminare: il rapporto di lavoro è de iure ripristinato per effetto dell'ordine di reintegrazione nel rapporto di lavoro, che ne riattiva le obbligazioni, rimaste quiescenti a seguito del licenziamento dichiarato illecito.

Pertanto, fin dal momento in cui il giudice del lavoro dà lettura del dispositivo in udienza, quindi prima del deposito della motivazione, la decisione è esecutiva e il lavoratore può scegliere tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva.

Nell'ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore, il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato, diversamente da quanto accade nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato per nullità del termine, alla messa in mora del datore di lavoro mediante l'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest'ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l'impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo. Alla luce di quanto sopra, il datore non può ritenersi privato del potere disciplinare qualora il lavoratore ponga in essere una condotta suscettibile di essere sanzionata con il licenziamento.

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