Portata e limiti della sanzione processuale ex art. 380-bis c.p.c.

La Redazione
07 Agosto 2024

La Suprema Corte ha chiarito la portata e i limiti della sanzione prevista all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c.

Tizio citava in giudizio una società poiché questa deteneva senza averne titolo un complesso immobiliare di proprietà dell’attore, chiedendo al giudice la condanna della società alla restituzione, al pagamento delle somme indebitamente percepite sfruttando l'occupazione, nonché, infine, a corrispondere l'indennità d'occupazione. La convenuta, costituitasi, formulava domanda riconvenzionale d'acquisto per usucapione. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale, ma la Corte d'Appello, adita dall’attore, ribaltava la sentenza di primo grado, condannando la società convenuta a restituire il complesso immobiliare e a pagare all’attore il 50% del suo valore. A seguito di ricorso della società in Cassazione, il Consigliere delegato della Sezione proponeva di definire il ricorso con decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ma la ricorrente rifiutava e chiedeva di decidere il ricorso in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c.  

Tali circostanze hanno dato modo alla Suprema Corte di individuare la portata della sanzione prevista all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. Difatti tale norma prevede che, qualora la parte si rifiuti di accedere al procedimento per la decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. chiedendo la decisione della causa «la Corte procede ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.».

Tuttavia sul punto la Cassazione ha chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine, oppure, come nel caso in esame, venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta.

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