Assenza delle istanze e conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza: il giudice può decidere la causa?

La Redazione
11 Settembre 2024

La Cassazione è chiamata a decidere su un caso in cui il giudice, pur avendo previsto la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso nel merito l’udienza, nonostante le parti nelle loro note non avessero inserito espresse “istanze e conclusioni”.

A seguito del rigetto, da parte del Tribunale di Catania, della domanda di un dipendente di un ente per ottenere il riconoscimento della polizza INA, stipulata dall'ente a beneficio dei propri dipendenti, la Corte d’appello – adita dal lavoratore – disponeva la trattazione della causa nelle forme c.d. cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., confermando la sentenza in primo grado. Il dipendente, allora, ricorreva in Cassazione, rilevando la violazione e falsa applicazione dell'art. 127-ter c.p.c., nonché la nullità della sentenza, avendo la Corte territoriale violato le regole processuali proprie della trattazione c.d. cartolare, fissando i termini per il deposito delle istanze e conclusioni, per poi decidere nel merito la causa nonostante nessuna delle parti avesse depositato le corrispondenti note scritte, evenienza in ragione della quale, ai sensi dell’art. 127-ter, comma 4 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto assegnare nuovo termine perentorio per il deposito di esse o fissare udienza. Peraltro, nelle note le parti avevano dato atto di voler rinunciare alla causa.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, in quanto le “sole istanze e conclusioni” contenute nell’atto nella trattazione cartolare hanno il valore di partecipazione all’udienza e, quindi, realizzano la fictio impostata dall'art. 127-ter c.p.c..

Se le espresse “istanze e conclusioni” mancano dalle note depositate in sostituzione dell’udienza, il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata solo qualora sia certo, attraverso un'integrale interpretazione dell'atto nel contesto processuale, l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa, dovendo altrimenti formulare richiesta di chiarimenti, attraverso il rinvio a tale scopo ad altra udienza in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta; invece, se sia al contrario già chiaro l'intento di non dare impulso alla causa, il giudice deve disporre ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4 c.p.c.

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