Il trattamento fiscale delle partecipazioni auto-estinguibili di s.r.l.

11 Settembre 2024

Il contributo fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori, persone fisiche, di quote di una s.r.l. appartenenti alla categoria speciale c.d. auto estinguibili.

Qual è il trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, titolari di quote di categoria speciale c.d. ''auto–estinguibili'' di S.r.l.?

Con riferimento alle quote auto estinguibili, la Massima del Consiglio Notarile di Milano del 16 giugno 2020, n. 190 ha confermato la legittimità di clausole statutarie di S.p.A. o S.r.l. che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione, ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 15 del 24 gennaio 2024, riguarda l'ipotesi di una S.r.l. che per poter realizzare un'operazione immobiliare intendeva ricercare nuovi apporti di capitale da parte di investitori terzi attraverso un'operazione di equity crowdfunding, ricorrendo ai servizi resi da una piattaforma online di equity based crowdfunding.

Con il termine ''crowdfunding'', (Agenzia Entrate risposta n. 137/2018) si è soliti indicare un metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di una massa indefinita di investitori (''crowd'', folla), attraverso contribuzioni in denaro (''funding'', finanziamento) effettuate a mezzo di appositi siti internet.

Con riferimento alle modalità di finanziamento, è possibile distinguere varie tipologie di crowdfunding.

Quello scelto nel caso esaminato è quello denominato equity – based che consente all'investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell'azienda finanziata, acquistando una quota di partecipazione al capitale della stessa.

In particolare, la società istante intendeva offrire al pubblico quote ''auto estinguibili'', ovvero quote speciali di partecipazione al capitale, prive di diritti amministrativi, che si estinguono automaticamente al verificarsi di un determinato evento indicato nello statuto.

La bozza dello statuto della società, prevedeva che:

  • le “Quote B” sono quote di partecipazione al capitale, ancorché prive di diritti di voto;
  • i soci possessori delle “Quote B” non avranno diritto a una remunerazione predeterminata, gli utili verranno loro distribuiti in via prioritaria in proporzione al capitale investito;
  • le quote si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione;
  • non sono previste clausole che garantiscono il rimborso del capitale, esponendo così gli investitori al rischio di perdita del capitale investito.

Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che le “Quote B” auto estinguibili sono rappresentative della partecipazione al capitale sociale di una società di capitale a responsabilità limitata.

Le somme corrisposte in relazione a dette quote (a persone fisiche che le detengono, al di fuori dell'attività di impresa, arte e professione) costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del Tuir.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Tuir, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel successivo comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta

Il comma 5 stabilisce che non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. (cfr. circolare n. 26/E del 2004).

Inoltre, come evidenziato sempre nella circolare n. 26/E del 2004, il reddito realizzato dalle persone fisiche, che detengono quote di partecipazioni al di fuori dell'attività d'impresa, al momento della loro estinzione, costituisce reddito di capitale determinabile ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del Tuir, secondo il quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale.

Su tali redditi di capitale si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

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