Riparto di giurisdizione in tema di sub-concessioni aeroportuali: sulle controversie per gli spazi interni al demanio aeroportuale “non aviation” è competente il G.O.
23 Settembre 2024
La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'assegnazione in regime di subconcessione di spazi da destinarsi ad attività commerciali “non aviation”, ha affermato la natura privatistica di detto rapporto, con conseguente devoluzione delle controversie alla giurisdizione ordinaria. Il collegio, preliminarmente, ha richiamato la distinzione delle attività svolte in ambito aeroportuale, ovvero attività c.d. aviation (inerenti alle operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e attività c.d. non aviation (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all'interno dell'area aeroportuale) al fine di ribadire che le controversie relative ai rapporti di sub-concessione di spazi situati all'interno del demanio aeroportuale c.d. non aviation spettano alla giurisdizione ordinaria, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., ai fini della devoluzione alla giurisdizione amministrativa. Infatti, sotto il profilo oggettivo, la sub-concessione di spazi per attività commerciali “non aviation” esula dal novero delle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei c.d. settori speciali, non rientrando nell'elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituendo un'attività meramente eventuale, prestata solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata, con la conseguenza che l'affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato. Sul punto, è stato ricordato (ex art. 3, comma 1, III) d.lgs. n. 50/2016) che per l'obbligo all'indizione di gara ad evidenza pubblica è necessaria la presenza di due presupposti. Il primo è costituito dall'operare in settori speciali, e il secondo dall'affidare a terzi un'attività strumentale a quella svolta nell'ambito dei settori speciali. Ebbene, l'operare in "settori speciali", nell'ambito degli aeroporti risulta identificabile, sulla base dell'art. 119 d.lgs. n. 50/2016, nelle sole attività "aviation", ossia relative allo sviluppo e alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e nell'offerta ai clienti dei servizi e delle attività connessi all'atterraggio ed alla partenza degli aeromobili, nonché ai servizi di sicurezza aeroportuale. Per quanto chiarito, la Suprema Corte ha statuito che l'assegnazione in regime di subconcessione di spazi da destinarsi ad attività commerciali “non aviation” configura un'attività negoziale, avendo ad oggetto la relazione intersoggettiva tra il sub concessionario ed il terzo, per cui le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Infine, la Corte ha anche sottolineato che la qualificazione del gestore aeroportuale come "impresa pubblica", ai sensi della direttiva 2014/23/UE e del d.lgs. n. 50/2016, non implica automaticamente la devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie relative a sub-concessioni per attività commerciali non strettamente legate alle operazioni di volo. |