Il trattamento fiscale del patto di famiglia

La Redazione
30 Settembre 2024

Nell'ambito della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, gli oneri in capo al beneficiario di trasferimenti verso soggetti specifici risultano fiscamente rilevanti come devoluzioni del de cuius o del donante. Tale impostazione considera il trasferimento di ricchezza effettivo, ridimensionando l'entità dell'eredità e della donazione in base all'adempimento dei suddetti oneri, equilibrando l'arricchimento del beneficiario terzo. L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter del d. lgs. n. 346/1990 è riservata esclusivamente alle donazioni di aziende o partecipazioni sociali, escludendo le cosiddette devoluzioni compensative.

La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 19627/2024, ribadendo un orientamento consolidato in materia di patto di famiglia, ha affermato i seguenti principi di diritto:

1) il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari;

2) in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio;

3) l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari. 

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