Trust inter vivos con finalità successorie

19 Aprile 2022

Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 364/1989, per mezzo della quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985. L'art. 2 l. n. 364/1989 evidenzia che il trust può essere istituito con atto inter vivos o mortis causa, recependo implicitamente le due figure di trust con finalità successorie e trust testamentario.
Inquadramento

Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 364/1989, per mezzo della quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985. L'art. 2 l. n. 364/1989 evidenzia che il trust può essere istituito con atto inter vivos o mortis causa, recependo implicitamente le due figure di trust con finalità successorie e trust testamentario: mentre il primo è istituito con atto inter vivos, e dispiega i suoi effetti anche prima della morte del disponente, il secondo è istituito con atto mortis causa. In particolare, la figura del trust inter vivos con finalità successorie indica una particolare tipologia di trust in cui il disponente trasferisce determinati beni al trustee, con l'obbligo di amministrarli e trasferirli ai beneficiari dopo la morte del settlor.

Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere poi qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell' art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente trasferisce la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo - quando ancora in vita - esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.

In evidenza

Il trust successorio è quel particolare tipo di trust istituito con atto inter vivos con il quale il disponente trasferisce determinati beni al trustee, con l'obbligo di amministrarli e trasferirli ai beneficiari dopo la morte del settlor, con evidente finalità di gestire la propria successione attraverso il trasferimento di determinati cespiti in capo a specifici beneficiari.

La dottrina si è spesso divisa tra la qualificazione di questo istituto come negozio post mortem, in quanto tale valido, e come negozio mortis causa, vietato per contrasto col divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c.. Il più recente orientamento dottrinale, oggi prevalente, ritiene che il negozio sia valido perché negozio post mortem: il negozio produce subito effetti ed il trasferimento è immediato, tant'è che il trust dà vita ad una segregazione del patrimonio. Il beneficiario acquista subito il diritto di ricevere il bene e si tratta semplicemente di un diritto sospensivamente condizionato alla morte.

Ammissibilità e divieto di patti successori

Nel trust si verifica, in generale, il trasferimento di un bene dal disponente, cd. settlor, al trustee che lo amministra secondo quanto previsto nell'atto redatto dal disponente; il trustee, a sua volta, al termine della vita del trust o al verificarsi dell'evento in esso specificato, o trasferisce il bene al beneficiario finale o trasferisce a più beneficiari il reddito derivante da quel bene. Il trasferimento al trustee dà luogo ad una proprietà temporanea, perché il trustee dovrà ritrasferire, secondo le previsioni dell'atto istitutivo del trust, il bene ad un terzo, indicato dal settlor. Il trust con finalità successorie prevede espressamente che il bene sarà trasferito al beneficiario solo alla morte del disponente, o in un momento successivo.
Le peculiarità del trust inter vivos con finalità successorie, come detto, lo pongono naturalmente in contrasto col divieto di patti successori ex art. 458 c.c. e, soprattutto, con i patti successori istitutivi, veri e propri contratti tra il disponente ed il beneficiario, per mezzo dei quali verrebbe determinata la disciplina della successione del de cuius. Tale divieto, nel tentativo del legislatore di conservare in capo al testatore la libertà di disporre dei propri beni per tutta la durata della vita, colpirebbe ogni vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento (Cass. civ. n. 2228/1979). Per tale motivo, lo iato temporale che trascorrerebbe tra il momento della disposizione con la quale viene impresso un vincolo di destinazione ai beni ed il momento di dispiegamento dei suoi effetti in favore del beneficiario, impedirebbe al disponente di cambiare idea, modificando le sue volontà prima dell'exitus, e renderebbe nullo il trust. Sulla liceità del trust avente finalità successorie la dottrina è divisa, benché le evoluzioni più recenti (M. Lupoi, Trusts, 478, ed E. Moscati, Trust e vicende successorie, in Eur. dir. priv., 1998) portino invece a ritenere che tale trust possa costituire un valido strumento negoziale alternativo al testamento per disporre dei propri beni in vista della morte. Quella parte della dottrina che ne nega la liceità reputa il trust con finalità successorie un negozio mortis causa, e ritiene che tutta l'operazione negoziale sia fatta per far giungere quel bene al beneficiario mediante la morte del disponente: il beneficiario acquista diritti sul bene solo dal momento della morte del settlor. Tuttavia, l'orientamento odierno prevalente, come anticipato, ritiene che il negozio sia invece post mortem e, dunque, ammissibile: da un lato, la determinazione del bene del negozio avviene al momento del trasferimento al trustee, dall'altro, i beneficiari hanno già diritto a ricevere il bene ed il trasferimento rimarrebbe solo sospensivamente condizionato all'evento morte. Il trasferimento del diritto dal disponente al trustee rappresenta un effetto immediato della convenzione e costituisce uno spoglio attuale e non mortis causa; la morte del settlor non funge da causa ma da termine per l'attribuzione ai beneficiari, la cui entità è già certa e non affidata al quod superest all'esito della gestione. Dunque, non si rilevano gli estremi strutturali di un vietato patto istitutivo, dal momento che i beneficiari non sono formalmente eredi del disponente, ma solo destinatari sostanziali dell'attribuzione. Tra settlor e beneficiari non vi è alcun contratto idoneo ad integrare il divieto di cui all'art. 458 c.c., poiché essi acquistano il diritto sui beni destinati a seguito di un atto del trustee, e la morte del disponente, in tale secondo segmento negoziale, non è causa del trasferimento ma evento condizionante il momento temporale dell'attribuzione. In altre parole, il passaggio dei beni nel patrimonio del trustee rappresenta un diaframma soggettivo che impedisce di configurare un contratto istitutivo vietato ex art. 458 c.c. tra disponente e beneficiari (facilmente profilabile in caso di cd. trust autodichiarato). Inoltre, l'immediatezza del trasferimento dei beni dal settlor al trustee, esclude che possa configurarsi un patto rinunciativo dell'eredità in capo a quest'ultimo, nella misura in cui egli si obbliga a trasferire beni derivanti dall'eredità in favore dei beneficiari. Quella parte maggioritaria della dottrina che giustifica la differenza tra il trust avente finalità successorie ed il patto successorio istitutivo nel fatto che l'istituzione del primo sarebbe classificabile come un contratto inter vivos per il quale la morte del disponente giocherebbe il ruolo di mero termine di efficacia, sostiene generalmente anche l'ammissibilità di altri negozi post mortem (A. Palazzo, Negozi trans mortem e donazioni indirette nella dottrina civilistica del secondo dopoguerra, in Scritti in onore di Angelo Falzea, Milano, 1991,e G. Giampiccolo, Contenuto atipico del testamento.Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano 1954). In tal modo, vengono ritenute pienamente valide, ad esempio, alcune figure di donazioni la cui efficacia in qualche modo sia legata alla morte del donante, il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem, la nuova figura del patto di famiglia che non rappresenterebbe, quindi, una deroga al divieto dei patti successori istitutivi. D'altra parte, due delle ipotesi che derogano al divieto, il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem ed il patto di famiglia, recano disposizioni che mirano a preservare la compatibilità dei due istituti col divieto di cui all'art. 458 c.c.: mentre nel caso del patto di famiglia la deroga è espressa ed è inserita nello stesso art. 458 c.c., il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem viene esplicitamente previsto con il potere di revoca. L'argomento più forte, perciò, di quegli studiosi che reputano nullo il trust con finalità successorie, consiste proprio nel fatto che in relazione ad esso non vi è stata alcuna deroga espressa da parte del legislatore. Questa netta divisione degli autori sul tema del trust successorio è inserita nel più ampio dibattito sul divieto dei patti successori vigente nel nostro ordinamento, molto criticato sulla base di considerazioni di tipo storico e sociale, anche per la sua assenza in molti ordinamenti stranieri, come da ultimo attestato nella comunicazione della Commissione Europea n. 98/2002. La progressiva erosione della portata del divieto di cui all'art. 458 c.c., d'altronde, è stata supportata anche dall'opera della Suprema Corte, come per esempio con la sentenza Cass. n. 24813/2008, in materia di fondazione costituita per testamento. È molto difficile, ciononostante, trovare giurisprudenza esplicitamente a favore del trust inter vivos con finalità successorie. È opportuno, infine, sottolineare come sia ritenuto ammissibile anche il trust inter vivos con finalità successorie nel quale la designazione del terzo beneficiario avviene in testamento successivamente all'atto istitutivo del trust, poiché il trasferimento avviene comunque contestualmente all'atto di istituzione del trust o di sua dotazione e non al momento della morte.

Di particolare rilievo è, infine, l'orientamento di quella giurisprudenza di merito che ritiene l'istituzione di un trust familiare da parte di una coppia di coniugi e il relativo conferimento di beni non integrare un patto successorio, in quanto i coniugi disponenti non dispongono per via pattizia dell'eredità di futura apertura, ma sottraggono all'asse ereditario i beni conferiti in trust.

Lo scopo del trust consistente nella volontà della coppia di coniugi disponenti di mantenere unito e conservare in favore dei discendenti il proprio patrimonio esclude infatti che il trust medesimo sia stato istituito al solo scopo di frodare il fisco, laddove, invece, è senza dubbio revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di partecipazioni societarie nel trust di famiglia effettuato dal trustee - terzo apportatore, debitore verso il fisco, successivamente all'omesso versamento di imposte: l'eventus damni nel caso di specie consiste nel non avere il terzo apportatore dimostrato l'esistenza di ulteriori beni aggredibili, mentre la scientia damni in capo al terzo apportatore, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, è desumibile dalla circostanza che il terzo apportatore riceva a mani proprie alcune cartelle esattoriali anteriormente al conferimento (cfr. Sul punto Trib.Torino, Sez. I, 19 dicembre 2017, n. 6158).

Leaving trust e negozi trans mortem

Come si è già chiarito, si ha a che fare con un negozio mortis causa quando la morte penetra nella causa negoziale e cioè rappresenta il punto di origine della situazione regolata; il negozio post mortem, invece, è quello in cui la morte è termine o condizione dell'attribuzione, costituendo una modalità di attribuzione di un negozio inter vivos. Nel caso del negozio trans mortem, fermo restando quanto detto a proposito del negozio post mortem, è prevista espressamente la possibilità di revocare ad nutum la disposizione posta in essere fino al momento della morte. Si ritiene che esso sia un negozio post mortem sui generis; il codice civile ne prevede alcune espressioni, perciò i negozi trans mortem sono considerati perlopiù validi. L'esempio classico è quello dell'art. 1412 c.c., nel quale si prevede il già citato contratto a favore del terzo in cui è prevista la possibilità di revoca fino alla morte, pure se il terzo abbia dichiarato di volerne profittare.
È possibile che anche il trust successorio possa essere inquadrato nella fattispecie dei negozi trans mortem. Se, infatti, nell'atto di programma, il settlor si riserva la facoltà di revoca fino alla morte, questo trust viene considerato ammissibile; si tratterebbe, più precisamente, di un c.d. leaving trust che realizza proprio un negozio trans mortem, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 1412 c.c.. Bisogna altresì tenere presente che alcuni, al contrario, ritengono che il trust con finalità successorie non è del tutto sovrapponibile al contratto a favore di terzo trans mortem perché non è chiaro se, nel caso in cui il beneficiario muoia prima del disponente, la prestazione del trustee vada eseguita a favore degli eredi del beneficiario (come prevede l'art. 1412, comma 2, c.c.) o torni al disponente. Per molti autori (L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni in Comm. SB, Bologna-Roma, 1984 e G. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Commentario del codice civile, Torino, 1987), l'art. 1412, comma 2, c.c., esprime un principio particolare, dunque si deve generalmente ritenere che la prestazione torni al disponente; ciò costituisce, però, un altro argomento contro la liceità del trust successorio, perché il beneficiario in questo caso non avrebbe più un vero e proprio diritto alla prestazione e, dunque, la figura del leaving trust risulterebbe comunque riconducibile ad un negozio mortis causa, quindi vietato.
Il divieto di patti successori, come è ormai chiaro, colpisce i negozi mortis causa, ma non quelli inter vivos, perché questi ultimi non rappresentano una via alternativa di istituzione ereditaria ed il negozio si realizza all'attualità. Dalla lettura della dottrina e della giurisprudenza ci si accorge, peraltro, che l'elemento della revocabilità dell'attribuzione ha da tempo rappresentato ora un ostacolo all'alternativa convenzionale al testamento, ora un suo punto di forza, scontrandosi col limite dell'art. 458 c.c.. E difatti, anche in tema di donazione, se da una parte si esclude la plausibilità della donatio mortis causa per la revocabilità che la rende incompatibile con la stessa definizione di contratto, d'altra parte la Cassazione ravvisa proprio nella irrevocabilità l'elemento di incompatibilità di una donazione condizionata alla premorienza del donante con i principi del diritto successorio, in quanto lesiva della libertà testamentaria del de cuius. Da tutto ciò si desume che è molto discussa la figura del leaving trust e la sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano a causa dell'incertezza della sua disciplina, soprattutto nel caso di premorte del beneficiario, e per la sua riconducibilità ai negozi mortis causa.

Particolare rilievo assume sul punto il recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. n. 18831/2019) che nel prendere in esame un'ipotesi di "trust inter vivos" con effetti "post mortem", ha ribadito che l'atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento, a differenza di quanto invece accade nell'atto post mortem, nel quale l'attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte, osservando che nella fattispecie sottoposta al suo esame la morte del disponente non aveva costituito il punto di origine della situazione regolata nè era penetrata nella giustificazione causale dell'attribuzione, ma aveva rappresentato soltanto termine o condizione, e dunque modalità della stessa.

Trust successorio e trust testamentario

La figura immediatamente contigua al trust successorio è il trust testamentario, più ricorrente nella prassi, per mezzo del quale è possibile definire meglio la figura del trust successorio. La principale differenza tra i due istituti consiste nel fatto che il trust testamentario è istituito per il tramite di un atto mortis causa e dispiega tutti i suoi effetti solo dopo la morte del disponente. Anche le finalità dei due istituti sono molto diverse: mentre il trust successorio avrebbe lo scopo di gestire la successione del disponente in maniera divergente o derogatoria rispetto a quelle che sono le usuali regole della successione legittima, il trust testamentario consentirebbe all'erede di godere di un effetto segregativo simile a quello dell'eredità beneficiata. L'erede potrebbe certamente essere gravato anche oltre il valore dei beni ricevuti, con il rischio di dover rispondere ultra vires dei debiti ereditari: si può, quindi, ben immaginare un erede al quale vengono attribuite le funzioni di trustee, per cui dovrà destinare l'intero attivo ereditario alle finalità perseguite dal testatore., senza i limiti imposti dall'accettazione ereditaria beneficiata.
È innegabile, però, che le norme sulla successione necessaria costituiscono un importante limite all'utilizzazione sia del trust successorio che del trust testamentario, nel nostro ordinamento. Da quanto si desume dalla lettura congiunta degli artt. 2, 15 e 18 Convenzione dell'Aja del 1985, in effetti, in Italia il testamento può essere uno strumento valido per istituire un trust, ma il trust di per sé non può derogare alle norme in materia di successione necessaria; lo stesso trust sarà nullo se contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Proprio per le sue particolarità, il trust testamentario, a differenza di quanto già analizzato per il trust successorio, non pone dubbi circa la sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano, se non nei limiti del rispetto delle norme in materia di successione necessaria. Una sentenza del Trib. Lucca 23 settembre 1997 (confermata dalla Corte d'Appello), però, ha comunque contribuito a sgomberare il campo da molti dubbi: l'interprete ha tradotto la ratio dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja nella volontà di far salva l'applicazione delle norme di diritto interno a tutela dei legittimari, evitando che in simili casi il trust determini la nullità della scheda testamentaria, neppure per la parte costituente lesione delle aspettative del legittimario; e ciò sarebbe esplicitato nello stesso comma conclusivo dell'art. 15, in cui si legge che, «qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici». In ogni caso, sia nel caso di trust successorio che di trust testamentario, ai legittimari sarà riconosciuta la possibilità di esperire, se eredi-trustee, l'azione di nullità ex art. 549 c.c.; se lesi da disposizioni a favore di altri eredi o legatari-trustee, l'azione di riduzione prevista dagli artt. 553 e ss. c.c.. Molto discussa da parte della dottrina è anche la compatibilità del trust testamentario con il divieto della sostituzione fedecommissaria, attualmente ammessa solo nei ristretti limiti degli artt. 692 ss. c.c.: tale discussione, tuttavia, evidentemente non riguarda nemmeno in misura indiretta il trust successorio.

Trust successorio e fondazione di famiglia

Altra figura affine al trust successorio è la fondazione di famiglia. La fondazione di famiglia è un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità che trae origine da un atto di disposizione patrimoniale con cui il fondatore si spoglia della proprietà dei beni a cui imprime una destinazione per le finalità da lui volute, esattamente come un trust.

Quando il trust è volto a beneficiare i membri della famiglia del disponente esso condivide con la fondazione di famiglia la finalità di avvantaggiare un determinato gruppo familiare. Ovviamente, l'effetto di separazione patrimoniale tipico dei negozi di destinazione viene realizzato ancora in maniera più evidente quando il trust non è semplice, ma auto-dichiarato e a beneficio della famiglia del settlor-trustee in tal modo questi realizza la finalità di beneficiare la propria famiglia continuando ad amministrare personalmente il proprio patrimonio costituito in trust separandolo dal restante patrimonio personale.

La dottrina italiana le ritiene generalmente ammissibili e ne riconosce la personalità giuridica solo in quanto possano perseguire, anche in maniera indiretta, scopi di pubblica utilità, a differenza degli scopi usualmente privati perseguiti dal trust successorio. A differenza di quest'ultimo, le fondazioni di famiglia sono previste incidentalmente dall'ultimo comma dell'art. 28 c.c., ai sensi del quale: «le disposizioni del primo comma … non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate».

Appare dunque chiara la diversità tra il trust a vantaggio di una o più famiglie e la fondazione di famiglia e che pertanto consiste nel fatto che il trust si presenta come un duttile strumento di pianificazione patrimoniale rivolto a soddisfare interessi egoistici, mentre la fondazione di famiglia è sempre indirizzata a raggiungere un interesse altruistico anche se circoscritto a gruppo familiare.

La dottrina dominante (P. Rescigno, F. Galgano) ritiene che la fondazione di famiglia sia ammissibile solo se costituita per la realizzazione di scopi di utilità sociale, e questa ricostruzione viene condivisa dalla giurisprudenza, come è anche stato confermato nella sentenza Cass. n. 3960/1979, con la quale è stato stabilito che «l'imporre su beni vincoli di disponibilità tendenzialmente perpetui, come nel caso della fondazione, si giustifica unicamente con la sussistenza di un fine di pubblica utilità». Accanto alle fondazioni italiane si pongono le fondazioni esistenti in alcuni ordinamenti esteri che, a differenza delle prime, non conseguono necessariamente finalità filantropiche, ma sono costituite per il perseguimento di interessi interni alla famiglia. Si tratta di strumenti (Anstalt e Stiftung nel Liechtenstein, Stitching in Olanda, le Fondazioni in Austria, Svizzera e Panama) che, nella sostanza, sono equivalenti funzionali del trust successorio in quanto permettono di perseguire obiettivi di protezione patrimoniale e pianificazione successoria, ma che non sono considerati ammissibili nel nostro ordinamento se non nei limiti di quanto sopra detto.

Diverse sono altresì le conseguenze per i due istituti in esame nel caso in cui lo scopo non sia più realizzabile. Se il trustee non realizza tutti gli obiettivi previsti nell'atto istitutivo del trust il disponente può prevedere la sorte del patrimonio residuo che può ritornare anche allo stesso disponente. Diversamente, il venir meno dello scopo che caratterizza la fondazione di famiglia perché esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità può comportare la trasformazione dell'ente, ai sensi dell'art. 28 c.c., perché la fondazione è sempre ammantata dalla connotazione altruistica che invece manca al trust che persegue essenzialmente interessi privati.

In altre parole, sebbene il trust a beneficio di familiari e la fondazione di famiglia siano ad appannaggio di un gruppo di persone legate da vincolo familiare, la scelta tra l'uno o l'altro istituto ricade in particolare sul maggiore o minore grado di libertà nel determinare lo scopo che si intende raggiungere, che oltre a dover essere sempre lecito, è per il trust svincolato dall'obbligo di realizzare gli interessi altruistici, mentre per la fondazione di famiglia è vincolato a porre in essere contestualmente interessi di pubblica utilità. Ciò produce inevitabilmente effetti, altresì, sul diverso grado di controllo sull'operato degli amministratori, che è di matrice pubblica per la fondazione e solo eventuale e di natura privata con “il guardiano” per il trust.

Casistica

Illiceità dei negozi mortis causa

Il negozio con il quale un soggetto disponga in vita di un proprio diritto con effetti decorrenti dalla data della propria morte, attribuendo ad altro soggetto il godimento di un immobile a partire dal giorno in cui esso dichiarante avrà cessato di vivere, anche se strutturato nella forma di atto inter vivos sottoposto alla condizione sospensiva della premorienza del titolare del diritto, concreta una disposizione successoria, in quanto la sua funzione è quella di permettere al dichiarante di disporre dei propri beni e dei propri diritti (e quindi della propria successione) per quando avrà cessato di vivere. Si tratta perciò di un negozio a causa di morte e non di un negozio connesso alla morte, che preveda cioè effetti in qualche modo dipendenti dalla morte di una persona (v. Cass., 21 gennaio 1959, n. 140).

Il negozio col quale un soggetto dispone, in vita, di un proprio diritto (nella specie, il godimento - qualificato, nell'atto, come comodato - di un appartamento), attribuendolo unilateralmente ad altro soggetto con effetti decorrenti dalla propria morte, concreta una disposizione mortis causa ed è valido solo se perfezionato con l'osservanza dei requisiti di forma previsti dalla legge; se l'attribuzione è invece frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori ed è nullo a norma dell'art. 458 c.c.. (v. Cass., 24 aprile 1987, n. 4053).

Accordo tra beneficiari sulla divisione dei beni in "trust" di un "trust inter vivos" con finalità successoria

Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem" deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa. Cass. civ., Sez. Unite, ord., 12 luglio 2019, n. 18831.

Ammissibilità delle fondazioni di famiglia

Non ricorre un patto successorio vietato ex artt. 458 e 589 c.c. nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un'unica fondazione e a nominarla erede universale, in quanto l'interesse perseguito dai testatori è di natura esclusivamente morale e non è ravvisabile il perseguimento di un vantaggio patrimoniale reciproco (v. Cass., 8 ottobre 2008, n. 24813).

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