Il fatto che il prestatore sia evasore non giustifica ex se l'inesistenza oggettiva delle prestazioni commissionate

La Redazione
10 Ottobre 2024

Per sostenere l'indeducibilità di costi, legata all'inesistenza oggettiva delle prestazioni commissionate, non risultano rilevanti le violazioni contabili poste in essere dal prestatore – in particolare l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali – in quanto si tratta di condotte che consentono di configurare la natura di soggetto "evasore" dello stesso, volta cioè a non versare i tributi dovuti sui ricavi effettivamente conseguiti, ma che non incidono sulla sua capacità operativa.

La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 emesso nei confronti di una società esercente l'attività di altri servizi a sostegno delle imprese.

Con tale avviso l'Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Bergamo, voleva recuperare a tassazione costi non deducibili, ai fini IRES e IRAP, relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti nonché l'indebita detrazione ai fini IVA.

In sede di ricorso, la società eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impositivo e il mancato espletamento del contraddittorio preventivo. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa impositiva, evidenziando che i costi si riferivano a prestazioni effettivamente eseguite. La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso, evidenziando che le criticità della società non escludevano l'effettuazione delle prestazioni e che non vi fosse prova di attività compiute in mala fede. Precisava inoltre che l'attività dichiarata dal fornitore era compatibile con quella dichiarata nella visura camerale.

Avverso tale pronuncia, proponeva appello l'AdE, sostenendo:

  • di aver provato i propri assunti ed evidenziando che la società non era intestataria di utenze e non possedeva di veicoli per trasportare materiali, né attrezzature per effettuare lavorazioni;
  • riteneva irrilevante la documentazione prodotta dalla parte, perché i ddt erano generici e i DURC nulla provano;
  • ribadiva che il contraddittorio non fosse obbligatorio e che non sussistevano i presupposti per applicare le disposizioni di cui all'art. 12 comma 7, l. n. 212/2000.

L'ufficio chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

La società contribuente si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza appellata.

I giudici tributari lombardi hanno respinto l'appello proposto dall'Ufficio.

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