Cumulo soggettivoFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 33
03 Novembre 2016
Inquadramento
L'art. 33 c.p.c. recita: «Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo». La norma consente la deroga alla competenza territoriale, per permettere la realizzazione di quello che si suole chiamare il simultaneus processus tra più cause intercorrenti tra soggetti differenti che risultino, però, connesse per l'oggetto o per il titolo. Si parla, in questi casi, anche di litisconsorzio facoltativo semplice. L'ambito di applicazione dell'art. 33 c.p.c. copre quasi totalmente quella dell'art. 103 c.p.c., il quale consente la realizzazione del litisconsorzio facoltativo iniziale, e quella dell'art. 105, comma 2, c.p.c., il quale consente l'intervento (successivo) del terzo che vanti la titolarità di una situazione sostanziale connessa per il titolo o per l'oggetto con quella intercorrente fra le parti originarie del giudizio. È bene, innanzitutto, chiarire che la norma di cui all'art. 33 c.p.c., si riferisce al solo litisconsorzio facoltativo passivo. Diversamente da quanto prevede l'art. 103 c.p.c., qui non vi è alcun riferimento alla connessione per identità di questioni da risolvere (o connessione impropria), che ricorre quando le singole domande abbiano in comune i medesimi fatti costitutivi, ancorché storicamente diversi.
Fra i casi di connessione per l'oggetto fra le domande proposte contro più convenuti litisconsorti passivi, si pensi al caso dell'azione di rivendica di una medesima cosa mobile proposta avverso più compossessori; ovvero, alla domanda proposta contro il fideiussore e il debitore principale. Altro caso di connessione per l'oggetto si ha in caso di più domande per il risarcimento dei danni da inadempimento, in base a titoli contrattuali diversi: «Quando, in base a titoli contrattuali diversi, sia richiesto nei confronti di più persone il risarcimento del danno per inadempimento, tra le varie domande proposte non sussiste una ipotesi di connessione per il titolo, ma ricorre - in relazione al petitum relativo alla domanda di risarcimento del danno - una ipotesi di connessione per l'oggetto che, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., legittima lo spostamento della competenza per territorio» (Cass. civ., sez. III, Ord., 26 febbraio 2009, n. 4750, in Mass. Giur. It., 2009).
La connessione per titolo ricorre, invece, quando le cause hanno in comune la causa petendi (ovvero la fattispecie costitutiva alla base della domanda). A sua volta, l'identità della causa petendi può essere totale o parziale. Nella maggior parte dei casi sarà ben difficile trovarsi di fronte alla totale identità dell'intero complesso dei fatti costitutivi di ciascun autonomo diritto; sia avrà, piuttosto, un'interferenza o sovrapposizione parziale delle diverse causae petendi delle singole domande. Di conseguenza si può affermare che sarà sufficiente che le domande connesse per titolo abbiano in comune l'accadimento storico che concorre ad integrare la fattispecie costitutiva di ciascun autonomo diritto. Le deroghe alla competenza
La connessione per titolo o oggetto può portare ad un mutamento del giudice competente.
a) Competenza per materia e territorio inderogabile Quanto alla competenza per materia o alla competenza territoriale inderogabile, sembra pacifico che queste non possano mutare per ragioni di connessione per oggetto o per titolo. Tale principio è pacificamente accolto anche nella giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 28 dicembre 1994, n. 11224, in Mass. Giur. It., 1994; Cass. civ., sez. lav., 15 luglio 1992, n. 8577, in Giur. It., 1993, I,1, 1756). In particolare la Cassazione ha avuto modo di affermare che: «In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c. essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. (Regola competenza)» (Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2007, n. 4862, in Mass. Giur. It., 2007).
Ancora, alle ipotesi previste dall'art. 33 c.p.c., non si applica il disposto contenuto nell'art. 40, commi 6 e 7, che prevede la deroga della competenza del giudice di pace in favore di quella del tribunale, né il comma 3 del medesimo articolo, che consente la deroga al rito applicabile per alcune delle cause connesse: «Le fattispecie di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) ed oggettivo (art. 104 c.p.c.) di domande - espressioni della cosiddetta connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 3, c.p.c. , come introdotto dalla legge n. 353/1990 , non essendo consentito che il mutamento del rito, imposto da detta norma, sia conseguenza di una mera scelta dell'attore con riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione, in caso opposto restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione , (si è così esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della Camera di Consiglio, con riferimento a domande riguardanti la proprietà di immobili ovvero l'incremento di valore degli stessi, per essersi ritenuta inapplicabile la regola di cui al citato art. 40 c.p.c.)». (Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4367, in Arch. Civ., 2004, 90).
b) Competenza per valore Nulla dice al proposito la norma dell'art. 33 c.p.c. che, però, va integrata con quanto previsto dall'art. 103 c.p.c., il quale, consentendo la separazione delle cause con possibilità di rimessione al giudice inferiore della causa di sua competenza, prevede, implicitamente, la possibilità di derogare anche alla competenza per valore, ponendo la regola della competenza del giudice superiore per la trattazione simultanea delle cause connesse per titolo od oggetto.
c) Il foro generale di residenza o domicilio del convenuto Affinché possa realizzarsi il cumulo processuale dal lato passivo, l'art. 33 c.p.c. consente la proposizione di tutte le controversie connesse per l'oggetto o per il titolo dinnanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti. La competenza è, così, stabilita a favore del giudice competente in base ad uno dei fori generali previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. . È controverso, tuttavia, se questa vis actractiva possa operare anche in favore di un giudice competente per una delle cause connesse, in forza di un criterio alternativo rispetto a quelli previsti dai richiamati artt. 18 e 19 c.p.c. . Per la giurisprudenza, la deroga può operare soltanto in favore del giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti: «Disposto dalla Cassazione rinvio al primo giudice, a causa della mancata integrità del contraddittorio, deve ritenersi ammissibile il regolamento di competenza, per doversi avere riguardo alle parti a consorzio integrato, e spetta all'attore la facoltà di instaurare il simultaneus processus ex art. 33 c.p.c. presso il foro generale delle persone fisiche in base alla residenza o al domicilio reale, ma non in base al foro residuale, costituito dalla residenza dell'attore» (Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2001, n. 2016, Foro It., 2002, I, 1179 ).
Nel caso particolare in cui sia convenuta un'Amministrazione dello Stato, il cumulo delle cause deve essere realizzato presso il c.d. foro erariale: «A norma dell'art. 6 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 c.p.c., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus» (Cass. civ., sez. I, ord., 22 luglio 2004, n. 13796, in Mass. Giur. It., 2004).
d) Il foro facoltativo Afferma la dottrina che, in applicazione dell'art. 33 c.p.c., la deroga della competenza per ragioni di connessione non opera a favore del foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c. (foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) e nemmeno a favore del foro determinato per accettazione tacita, poiché le disposizioni in materia di deroga alla competenza per ragioni di connessioni non sono passibili di interpretazione estensiva o analogica. Casistica
Riferimenti
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