Quando il custode giudiziario è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione?

La Redazione
11 Ottobre 2024

Con ordinanza n. 25584, depositata il 24 settembre 2024, la S.C. ha respinto il ricorso in esame, avente ad oggetto l'opponibilità alla custodia giudiziaria di alcune anticipazioni dei canoni di locazione.

Per dirimere la controversia in oggetto, il Collegio ha espresso i seguenti principi di diritto:

  • «nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario – quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, cioè, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali – è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'azione di risoluzione del rapporto»;
  • «a norma dell'art. 2918 c.c., applicabile anche nell'espropriazione immobiliare del bene locato, il pagamento anticipato di canoni non scaduti alla data del pignoramento per un periodo eccedente i tre anni ha effetti liberatori nei confronti dei creditori e del custode giudiziario se la liberazione è trascritta prima del pignoramento con un'autonoma formalità pubblicitaria ex art. 2643, n. 9, c.c., non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo contratto di locazione da cui risulti il pagamento anticipato o la mera indicazione dell'evento solutorio nel cosiddetto quadro D della nota»;
  • «nel corso del processo esecutivo, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. e, cioè, se il pagamento a favore del creditore apparente è dimostrato con prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c. – senza che possa attribuirsi valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze rilasciate dall'esecutato o a dichiarazioni giudiziali rese da quest'ultimo – ed è stata provata la buona fede del conduttore».

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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