Un diritto processuale speciale per i migranti destinati alle strutture in Albania?

Ferdinando Brizzi
23 Ottobre 2024

La legge 21 febbraio 2024, n. 14 avente ad oggetto “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria” reca all'articolo 4 una serie di disposizioni volte ad impattare sul sistema processuale interno per quanto riguarda gli immigrati destinati alle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza in territorio italiano. 

Le disposizioni rilevanti in questa sede concernono la procedibilità dei reati in queste strutture, l'autorità giudiziaria competente, l'improcedibilità in caso di avvenuto rimpatrio, la disciplina della custodia cautelare in carcere, il ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale rispetto a tali strutture.

In particolare l'art. 4 – rubricato “Giurisdizione e legge applicabile” – al comma 6 prevede che in deroga all'articolo 10 c.p., salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 dello stesso articolo 4, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Le procedure di cui al comma 1 dell'art. 4 sono così indicate: Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) , del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

Il comma 8 sempre dell'art. 4 prevede poi che quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) - beni immobili di proprietà demaniale, individuati nell'Allegato 1 del Protocollo allegato alla legge - del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 dello stesso articolo 4.

Infine, per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma (art. 4 comma 18 l. n. 14/2024).

Inoltre, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 c.p.p. (art. 4 comma 7 l. n. 14/2024).

Ancora, quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, c.p.p., il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo allegato alla legge. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato (art. 4 comma 11 l. n. 14/2024).

Da ultimo, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo allegato alla legge (art. 4 comma 19 l. n. 14/2024).

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