Diritto del difensore al compenso per l’attività prestata nella mediazione e criteri di liquidazione

24 Ottobre 2024

Quali sono i parametri e i criteri di liquidazione dei compensi professionali applicabili al difensore che abbia assistito la parte nella mediazione obbligatoria?

Massima

Nella liquidazione dei compensi professionali non sono applicabili, a favore del difensore che abbia assistito la parte nel procedimento di mediazione obbligatoria, le tariffe allegate al D.M. n. 180/2010, dovendosi fare riferimento, per le attività conclusesi antecedentemente l'entrata in vigore del D.M. n. 37/2018, ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per l'attività stragiudiziale. L'accoglimento della domanda fondata su un unico capo per un importo anche significativamente inferiore a quello preteso non dà luogo a soccombenza dell'attore e può giustificare solo la compensazione delle spese secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in cassazione.

Il caso

Tizia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Caio per il pagamento della somma di euro 21.639,44, quali compensi per la difesa della medesima opponente in giudizio svoltosi in primo e secondo grado rispettivamente dinanzi al Tribunale di Verona e alla Corte d'appello di Venezia.

Il giudizio di opposizione era definito dal Tribunale adito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente a una minore somma rispetto a quella riconosciuta dal giudice del monitorio, ritenendosi applicabili, nella quantificazione degli onorari, i valori medi per le cause di valore indeterminabile di media complessità e ritenendosi remunerabile l'attività prestata dal difensore nell'ambito del procedimento di mediazione sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 (come ratione temporis vigente alla data di conclusione della prestazione) per l'attività stragiudiziale. L'opponente era, comunque, condannata alla rifusione delle spese di lite in forza del criterio della soccombenza.

Avverso l'ordinanza definitoria del processo di primo grado (emessa ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 150/2011) interponeva ricorso per Cassazione Tizia, a cui resistevano gli eredi dell'avv. Caio, frattanto deceduto. La ricorrente, per quanto qui rileva, deduceva che per la mediazione obbligatoria il compenso in favore del difensore doveva essere calcolato in base alla tariffa allegata al D.M. n. 180/2010 e si doleva della condanna alle spese di lite, essendo stata l'opposizione accolta ed essendo stata riconosciuta in favore dell'opposto una somma non significativamente superiore a quella oggetto della proposta di mediazione, con conseguente configurabilità di una soccombenza reciproca tra le parti legittimante la compensazione.

La questione

Per la mediazione obbligatoria il compenso in favore del difensore che se n'è occupato deve essere calcolato in base alla tariffa allegata al D.M. n. 180/2010 oppure in base al D.M. n. 55/2014?

Le soluzioni giuridiche

Con riferimento al primo profilo, la Corte, premessa l'inapplicabilità alla vicenda di specie dell'art. 20, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, introdotto dall'art. 5, D.M. n. 37/2018 con previsione non retroattiva e contenente espressa regolamentazione dei compensi dell'avvocato per l'attività svolta nel procedimento di mediazione, riteneva corretta l'applicazione, da parte del giudice di merito, dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per l'attività stragiudiziale, essendo tale anche quella svolta in fase di mediazione obbligatoria.

Veniva, altresì, esclusa l'equiparabilità dell'attività del difensore a quella del mediatore (ai fini dell'applicazione delle tariffe allegate al D.M. n. 180/2010), giacché il mediatore pone in essere, in posizione imparziale, attività finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione (art. 1, lett. c) e d), D.M. n. 180/2010): non può, dunque, assumere diritti od obblighi connessi con gli affari trattati, né percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1) ed è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia, un'apposita «dichiarazione di imparzialità», nonché a informare l'organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b).

Trattasi, all'evidenza, di attività diversa da quella del difensore, il quale opera ed agisce ad esclusiva a tutela della parte patrocinata nella procedura cui si riferisce il suo patrocinio (cfr. Corte Cost., 18 aprile 2019, n. 97). A riprova di ciò, ad avviso della Suprema Corte, vi è il fatto che la tabella allegata al D.M. n. 180/2010 disciplina l'onorario liquidabile - ai sensi dell'art. 16, comma 10 - per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti e gli importi indicati, con onorari che, a differenza degli onorari previsti dal D.M. n. 55/2014 per l'attività stragiudiziale dell'avvocato, restano fissi anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, o ancora di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

Quanto ai motivi di ricorso afferenti la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite nel giudizio di primo grado (malgrado il parziale accoglimento dell'opposizione e la condanna della medesima opponente al pagamento di una somma inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto, non troppo lontana da quella oggetto di proposta in sede di mediazione) la Suprema Corte ribadisce alcuni principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità, vale a dire:

  • che le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non vanno liquidate per ciascuna fase dell'unitario procedimento ex art. 633 e ss. c.p.c., ma secondo l'esito finale della lite e le statuizioni adottate con la pronuncia sull'opposizione;
  • che l'art. 91 c.p.c., che ammette la condanna alle spese della parte vittoriosa in caso di liquidazione di un importo non superiore alla proposta conciliativa ingiustamente rifiutata, è applicabile solo qualora la parte vittoriosa ottenga all'esito del giudizio una somma pari o inferiore a quella oggetto della proposta medesima;
  • che l'accoglimento della domanda fondata su un unico capo per un importo anche significativamente inferiore a quello preteso non dà luogo a soccombenza dell'attore e può giustificare solo la compensazione delle spese secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061).

Osservazioni

I principali aspetti di interesse della pronuncia in commento attengono alla problematica dei criteri di liquidazione del compenso spettante all'avvocato per l'attività prestata nel procedimento di mediazione (con attività conclusa prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2018, che ha introdotto, con previsione non retroattiva, un nuovo comma 1-bisall'interno dell'art. 20, D.M. n. 55/2014, introducendo una specifica tabella per la liquidazione dell'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita).

Già nel 2023, infatti, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 34713) aveva osservato che la novella del 2018 non aveva conferito alla mediazione un'autonoma rilevanza che prima non aveva , ma aveva, semmai, preso atto del rilievo che tale attività aveva sempre avuto, dedicandole specifici parametri tabellari di determinazione del compenso. Si era, quindi, affermato - con riferimento alle attività poste in essere prima dell'introduzione del comma 1-bisdell'art. 20, D.M. n. 55/2014 che l'attività di mediazione doveva considerarsi suscettibile di separata liquidazione ai sensi del primo comma della medesima norma , quale attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale e dotata di autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima.

Con la pronuncia in commento i giudici, nel confermare l'applicabilità ratione temporis dei parametri per l'attività stragiudiziale ai fini della remunerazione dell'attività prestata dall'avvocato nel procedimento di mediazione, escludono l'utilizzabilità di un parametro di liquidazione alternativo, rappresentato dalle tabelle allegate al DM 180/2010 (contenente il «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»). Ciò in ragione dell'ontologica differenza tra l'attività del mediatore, connotata dall'imparzialità , e quella dell'avvocato, tenuto a difendere gli interessi della parte patrocinata.

Riferimenti

Sull'applicabilità dei parametri per l'attività stragiudiziale ai fini della liquidazione delle spettanze dell'avvocato per l'attività prestata nel procedimento di mediazione svoltosi prima o in concomitanza con l'attività giudiziale si veda:

  • Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 34713.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.