Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni

La Redazione
24 Ottobre 2024

Un operatore telefonico stipula un contratto di rivendita con un rivenditore; quest'ultimo però non adempie al contratto, non pagando gli importi previsti in favore dell'operatore; così, l'operatore chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del rivenditore per riscuotere il pagamento insoluto. In sede di opposizione, il rivenditore eccepisce in via preliminare l'improponibilità/improcedibilità dell'azione proposta da controparte, per non avere questa esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera n. 173/07/CONS in materia di telecomunicazioni.

Alla causa esaminata dal Tribunale di Roma non può applicarsi il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera n. 173/07/CONS, che si applica alle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti finali, perché la causa in oggetto è insorta tra un operatore di telefonia e un rivenditore, che non è equiparabile in alcun modo ad un utente finale.

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