Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ed effetto interruttivo permanente dell’intervento creditorio nella procedura esecutiva

12 Novembre 2024

La Cassazione esamina la mancata rinnovazione della trascrizione come condotta inerziale dell’intervenuto e chiarisce se essa incida o meno sull’effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad agire dell’intervenuto, caducandolo ab initio.

Massima

In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.

Il caso

A seguito dell’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare in cui per alcuni immobili non era stata rinnovata la trascrizione del pignoramento, l’avente causa del debitore, che aveva accettato con beneficio di inventario l’eredità, adiva il competente tribunale affinché venisse dichiarata la prescrizione del credito vantato dal creditore intervenuto rimasto insoddisfatto nella procedura estinta e l’illegittimità dell’ipoteca iscritta.

A dire della debitrice la mancata rinnovazione su alcuni degli immobili sottoposti ad esecuzione della trascrizione del pignoramento a suo tempo eseguita da parte del creditore procedente, avrebbe comportato la perdita dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione per il creditore intervenuto, essendo tale condotta riconducibile ad un comportamento inerziale dello stesso.

Il Tribunale rigettava l’azione promossa dalla debitrice non considerando prescritto il credito dell’intervenuto.

La Corte d’Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado dichiarando la prescrizione del credito dell’intervenuto e la nullità della relativa iscrizione ipotecaria.

Il creditore, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione articolato sulla base di due diversi motivi avverso la sentenza d’appello che l’aveva vista soccombente.

La questione

Il ricorrente innanzitutto lamentava l'erronea applicazione degli art. 2943 e 2945 c.c., avendo a suo dire la Corte di Appello a torto ritenuto che l'intervento nella procedura esecutiva non avesse interrotto la prescrizione del credito con effetto permanente (così violando il principio stabilito da Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24683 per cui il ricorso per intervento è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio, idonea ad interrompere la prescrizione ed a sospenderne il corso fino all'approvazione del progetto di distribuzione).

Col secondo motivo di ricorso, invece, veniva dedotta la carenza di legittimazione ad agire dell'avente causa del debitore in quanto mera chiamata all'eredità sui beni di cui alla iscrizione ipotecaria.

Le soluzioni giuridiche

Dopo aver rigettato il secondo motivo di ricorso per mancanza del requisito di autosufficienza, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che in caso di pignoramento su una pluralità di beni immobili, l'intervento conserva il suo effetto interruttivo permanente, se la procedura giunge alla sua naturale conclusione rispetto anche ad uno solo dei beni immobili ivi compresi.

Per la Corte, se il procedimento esecutivo si chiude con una ordinanza di estinzione emessa benché non tutti i creditori siano stati soddisfatti, perché in relazione ad alcuni dei beni immobili originariamente pignorati non è stata rinnovata la trascrizione (e sono quindi risultati sciolti dal vincolo del pignoramento, impedendo in maniera ormai definitiva, all'interno di quella procedura, la soddisfazione del creditore chirografario rimasto incapiente), l'intervento da questi a suo tempo correttamente eseguito (in una procedura utilmente attivata dal procedente ed almeno in parte fruttuosa per alcuni dei creditori), conserva il suo effetto interruttivo permanente.

La Corte ha poi chiarito che non grava sul creditore intervenuto l'onere di rinnovare la trascrizione del pignoramento per quei beni in relazione ai quali il procedente sceglie di non rinnovarla, non potendo qualificarsi come inerziale il suo comportamento, a fronte peraltro della mera eventualità che i beni rimangono assoggettati al pignoramento non siano sufficienti anche a soddisfare le sue pretese.

Pertanto, nel caso di chiusura anticipata della procedura esecutiva con distribuzione del ricavato in favore dei soli creditori privilegiati, deve ritenersi che l'intervenuto, anche se solo chirografario, conservi il diritto, non ancora prescritto, di agire esecutivamente e di tutelare il suo credito in altra sede, legittimamente procedendo alla iscrizione ipotecaria sui i beni immobili rimasti.

Osservazioni

La Cassazione accende i riflettori sulla rilevanza della mancata rinnovazione della trascrizione come condotta inerziale non soltanto del creditore procedente, ma anche dell'intervenuto e chiarisce se essa incida o meno sull'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad agire dell'intervenuto, caducandolo ab initio.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla «domanda proposta nel corso di un giudizio» idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14602).

Da tempo, con riferimento alla posizione del creditore procedente, la S.C. afferma che in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato, dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2 c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239; Cass. civ., sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8217).

La ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto; mentre, a norma dell'art. 2945, comma 3 c.c., quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende con effetto istantaneo.

In questo senso si distingue, l'estinzione tipica, che si correli a condotte inattive, inerziali o, come logico, rinunciatarie, da quella c.d. atipica, che si sostanzi, come anticipato, in un'inidoneità a proseguire l'esecuzione per impossibilità oggettiva di raggiungere il suo scopo, come nelle ipotesi di perdita del bene o mancanza di attivo.

La giurisprudenza ha pacificamente associato la perdita dell'efficacia interruttiva permanente della prescrizione alle ipotesi di estinzione tipica, atteso che nei casi regolati dagli art. 629, 630 e 631 c.p.c. l'estinzione è ricollegata al verificarsi di eventi riconducibili ad un'inerzia consapevole del ceto creditorio, in relazione alla posizione del procedente (e non anche a quella dell'intervenuto).

L'ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nei termini della trascrizione del pignoramento, sebbene ulteriore e distinta rispetto al novero delle fattispecie estintive codicistiche, rientra nella categoria delle dinamiche conclusive del procedimento riconducibili alla connotazione inerziale della condotta del creditore. Il processo esecutivo si chiude perché il creditore non lo ha coltivato come necessario.

Nel caso esaminato dalla pronuncia in commento, però, la trascrizione del pignoramento non era stata rinnovata solamente su alcuni degli immobili oggetto di pignoramento e la procedura utilmente attivata dal procedente è risultata almeno in parte fruttuosa per alcuni dei creditori.

Pertanto, la Cassazione, sul solco già tracciato con riferimento alla posizione del creditore procedente, ha chiarito che in caso di pignoramento caduto su una pluralità di beni immobili, l'intervento conserva il suo effetto interruttivo permanente, se la procedura giunge alla sua naturale conclusione rispetto anche ad uno solo dei beni immobili ivi compresi.

Riferimenti

  • E. FABIANI, La durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, in Foro it., 2009, V, 342;
  • G. MICCOLIS, La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, in Foro it., 2009, V, 340;
  • G. OLIVIERI, Chiusura atipica dell’espropriazione e prescrizione, in inexecutivis.it, nota a Cass. 9 maggio 2019, n. 12239;
  • G. VERDE, Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti, Napoli, 1964;
  • S. ZIINO, Esecuzione forzata e intervento dei creditori, Palermo 2004.

Quanto alla giurisprudenza si rinvia a quella richiamata nel testo.

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