Anche lo straniero irregolare può accedere all’affidamento in prova al servizio sociale

19 Novembre 2024

Con la pronuncia in commento, la Prima Sezione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di valutazione e di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Massima

Lo straniero irregolarmente presente sul territorio e privo di permesso di soggiorno, a fronte della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti per legge, può accedere, quanto meno in termini di ammissibilità, alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. penit.

Il caso

Il caso trae origine dal ricorso per cassazione avanzato dal Sig. K.A. avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Sorveglianza sulla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per una pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.

La questione

Secondo il ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza solo in forza dello stato di clandestinità dell'interessato, in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007 e dalla giurisprudenza di legittimità in materia con cui si era chiarito che anche il soggetto straniero irregolare può accedere alle misure alternative alla detenzione e non gli può essere precluso l'accesso al circuito extramurario per il solo status soggettivo di straniero senza permesso di soggiorno e quindi senza titolo per la permanenza sul territorio italiano.

Le soluzioni giuridiche

La Prima Sezione ha ritenuto fondato il reclamo evidenziando già da subito che è principio consolidato in giurisprudenza che il criterio di accesso alle misure alternative alla detenzione non può essere quello di status soggettivo legato alla cittadinanza o alla presenza regolare sul territorio italiano. Tale misura infatti può essere concessa tutte le volte in cui, nel rispetto dei limiti di pena previsti per legge e sulla base dei requisiti stabiliti a pena di inammissibilità, vi sia stata un'osservazione scientifica della personalità del detenuto o sulla base di una valutazione del comportamento tenuto in libertà da parte del condannato e quando tale misura, con le dovute prescrizioni, sia ritenuta adeguata e idonea al perseguimento di finalità rieducative senza pericolo di reiterazione di reati. Ciò che, quindi, assume rilievo nell'affidamento in prova è che vi sia stata un'evoluzione della personalità successivamente al fatto di reato e si possa pronunciare, in termini di probabilità, un giudizio positivo circa le prospettive di reinserimento sociale (così, tra le tante: Cass. pen., sez. I, n. 10586/2019; Cass. pen., sez. I, n. 33287/2013). Su questo punto, inoltre, la Prima Sezione ha tenuto a precisare che il processo di emenda deve essere sì significativamente avviato, ma non necessariamente già concluso in modo così maturo come ad esempio può pretendersi in sede di valutazione della liberazione condizionale (v. Cass. pen., sez. I, n. 43687/2010; Cass. pen., sez. I, n. 26754/2009). Un ulteriore elemento di chiarimento, per la Cassazione, è doveroso anche in relazione alla presenza o meno di un'attività lavorativa, ritenendo compatibile, come già detto in altre pronunce, solamente un'attività di tipo volontaristico (v. Cass. pen., sez. I, n. 18939/2013; Cass. pen., sez. I, n. 26789/2009).

Per quanto di interesse, infine, la Cassazione ha ribadito che, per giurisprudenza conforme, non appare di ostacolo la mera condizione di straniero irregolarmente soggiornante (v. Cass. pen., sez. I, n. 10315/2020; Cass. pen., sez. un., n. 14500/2006). Sarà, infatti, compito dei giudici quello di valutare la presenza o meno di una progettualità abitativa e lavorativa o di volontariato che possa dirsi idonea, anche alla luce di una verifica del percorso intramurario e/o di quello in libertà, a prevenire la reiterazione dei reati e a contribuire ad un ottimale reinserimento sociale.

Osservazioni

I principi, sopra brevemente riportati, fanno ormai parte della giurisprudenza di legittimità consolidata ma che tuttavia la Cassazione ha ritenuto importante precisare proprio perché spesso nella prassi non vengono pienamente valorizzati nelle motivazioni delle ordinanze di rigetto o nelle declaratorie di inammissibilità.

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