Danno derivante da perdita dell’anno scolastico
15 Novembre 2024
Il verificarsi del danno, proposto nel quesito in commento, si verifica ogni qualvolta le condizioni del soggetto coinvolto in un incidente siano tali da non permettergli di svolgere le normali attività scolastiche con la possibile conseguenza della “perdita” dell'anno scolastico. Se ciò sia conseguenza del fatto dannoso e sia, quindi, in diretto nesso di causalità con lo stesso, la giurisprudenza ritiene che tra i danni risarcibili vi sia anche quello da perdita dell'anno scolastico e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro. Il principio è stato di recente riaffermato da Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2023, n. 28418, relativamente ad un caso in cui madre e figlia (quest'ultima minore) convenivano in giudizio il conducente di un autoveicolo nonché il suo proprietario unitamente alla assicurazione, chiedendo l'accertamento della responsabilità del conducente stesso (in solidarietà con il proprietario del veicolo) nella causazione di un sinistro stradale con la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dalla minore coinvolta nell'incidente stesso (nonché dal genitore). Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in capo alla minore, riconosceva la congruità delle spese mediche documentate quale danno patrimoniale; tuttavia, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante alla ragazza dalla bocciatura scolastica subita nell'anno del sinistro e dal conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro. In sede di appello la situazione non mutava sostanzialmente, infatti il giudice del gravame, pur aumentando l'ammontare del risarcimento dei danni come liquidati dal giudice di prime cure, rigettava ancora una volta la richiesta di liquidazione del danno da perdita dell'anno scolastico e dal conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro subìto dalla minore coinvolta nell'incidente. La vicenda dovrà approdare in sede di legittimità per vedersi riconoscere il risarcimento integrale del danno e, quindi, anche quello derivante dal ritardato ingresso nel mondo del lavoro a causa della perdita dell'anno scolastico conseguente all'intervenuto incidente stradale. La Cassazione osserva, sostanzialmente, che la sentenza di appello non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che il danno vada risarcito nella sua interezza e, nel caso di specie, debba esservi ricompreso anche il danno conseguente alla perdita dell'anno scolastico. La perdita dell'anno scolastico, infatti, contiene una intrinseca potenzialità dannosa per il danneggiato consistente nel ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri; in altre parole, la prova è in re ipsa ed è conseguenza del fatto produttivo del danno. Di conseguenza, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi, hanno disatteso tale principio là dove hanno affermato che il danneggiato deve provare che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, non considerando che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell'anno scolastico produce evidentemente gravi conseguenze desumibili anche in base alla prova presuntiva. Questo il percorso argomentativo, sul punto, della corte di legittimità, la quale, in motivazione, afferma che: «... quanto al secondo profilo si è da questa Corte affermata la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro con onere della prova favorevole al danneggiato in ragione della intrinseca potenzialità dannosa per il medesimo della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri (v. Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541, Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2644). Orbene, nell'impugnata sentenza, la Corte d'appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove si è limitata ad affermare ... che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell'anno scolastico produce gravi conseguenze (Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2020, n. 25843), desumibili anche in base alla prova presuntiva». |