Querela sporta da più condomini: per l’estinzione del reato necessaria la remissione da parte di tutti

La Redazione
12 Dicembre 2024

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, chiarisce che, in assenza di remissione da parte di tutti i querelanti, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato. Inoltre, esclude che la decisione assunta dall'assemblea di condominio di transazione della controversia comporti remissione di querela tacita da parte dei soggetti che non abbiano impugnato tale provvedimento.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputata, in ordine al reato di cui all'art. 649 c.p., per intervenuta remissione di querela. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge in relazione all'art. 154 c.p. per essere stata dichiarata l'estinzione del reato benché la remissione di querela non fosse stata ratificata da due degli originali querelanti.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.

Il Collegio ricorda che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 154 c.p., se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti. Nel caso di specie, la querela veniva sporta da otto condomini e solo sei procedevano alla remissione. Ne consegue pertanto, che il giudice di primo grado non poteva dichiarare l'estinzione del reato.

Inoltre, la Corte sottolinea che non opera, come invece prospettato dal procuratore generale e dalla difesa, un'ipotesi di remissione tacita da parte dei due condomini non remittenti per effetto della omessa impugnazione della delibera assembleare di transazione della controversia pendente con l'imputata, precedente amministratore di condominio.

In conclusione, i giudici, applicando i principi sommariamente in commento riportati, esclude che «nel caso di querela sporta da più condomini la decisione assunta dall'assemblea di condominio di transazione della controversia comporti remissione di querela da parte di quei soggetti che non abbiano impugnato tale provvedimento, posto che l'assenza di espressa remissione non può essere sostituita dalla mancata impugnazione di una delibera dell'assemblea dei condomini».

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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