Deposito delle impugnazioni: all’Adunanza Plenaria il quesito sul deposito tardivo della sentenza impugnata e sorte del giudizio d’impugnazione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
12 Dicembre 2024

È deferito all'Adunanza plenaria il quesito avente ad oggetto l'onere di deposito della sentenza di primo grado entro trenta giorni dall'ultima notificazione, stabilito dall'art. 94 c.p.a., ovvero se esso sia previsto a pena di decadenza ( con la conseguenza che, in caso d'inadempimento, l'appello deve essere dichiarato inammissibile) oppure se l'onere, non previsto a pena di decadenza, possa essere assolto mediante un deposito tardivo ovvero surrogato dalla trasmissione del fascicolo di primo grado, anche nella forma dell'accesso diretto da parte del giudice di secondo grado.

In primo grado, veniva accolto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione emessa da un Comune nei confronti del ricorrente per l'installazione di una vetrata mobile scorrevole su una parte del perimetro di una pergotenda, già autorizzata, mediante la quale avrebbe ottenuto la chiusura della superficie e la creazione di una nuova volumetria non assentita.

Il Comune, quindi, impugnava la sentenza con appello notificato via p.e.c. il 9 maggio e depositato il successivo 29 maggio, mentre il 16 maggio il Comune depositava copia della sentenza di primo grado, con attestazione di conformità all'originale.

Ciò premesso, il collegio in via preliminare ha valutato la questione pregiudiziale, sollevata d'ufficio, dell'inammissibilità del gravame per omesso tempestivo deposito della sentenza di primo grado, passando in rassegna le interpretazioni dell'art.94 c.p.a. a tenore del quale «nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni».

Mentre in passato, l'interpretazione tradizionale considerava che l'onere stabilito dall'art. 94 c.p.a. di deposito della copia – anche non autentica – della decisione impugnata entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione dell'appello fosse da intendersi a pena di decadenza, nel vigore del c.p.a. si è invece ritenuto che, sebbene non sia impedito il deposito di copia della sentenza impugnata separatamente rispetto al ricorso, o di copia non autentica, l'onere deve comunque essere assolto nel termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione del ricorso, dimezzato nel rito abbreviato.

Recentemente, tuttavia, in giurisprudenza è stata sostenuta la tesi secondo cui la decadenza per omesso o tardivo deposito della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di azione e difesa di cui agli articoli 3,24,103,113 della Costituzione, nonché all'art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Tanto rappresentato, il collegio ha ritenuto che l'orientamento tradizionale, maggioritario, sia più conforme all'attuale sistema processuale e che per un suo superamento non risultino decisivi gli argomenti portati a supporto di quello più recente, soprattutto in ragione della constatazione che mentre nel sistema processuale previgente, in assenza di una disposizione specifica, veniva applicato l'art. 347, comma 2, c.p.a. (alla luce del quale poteva ritenersi che l'onere di deposito fosse suscettibile di essere adempiuto nel termine per la produzione dei documenti e di essere surrogato in virtù dell'acquisizione, comunque avvenuta, della sentenza in giudizio), il codice del processo amministrativo invece contiene una norma espressa e completa, qual è l'art. 94 c.p.a., che individua la fattispecie (l'omesso deposito della sentenza di primo grado nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione dell'appello) e ne definisce la disciplina (la “decadenza” ossia l'inammissibilità dell'appello).

Non sono state ritenute decisive neppure le argomentazioni che hanno ravvisato ragioni di contrasto con il diritto europeo (art. 47 della Carta di Nizza e art. 6 della CEDU).

Il tempestivo deposito della sentenza impugnata, così come la correlata conseguenza dell'inammissibilità dell'appello, si giustifica infatti in considerazione dello scopo che persegue, ossia consentire al giudice dell'appello di avere immediatamente tutti gli elementi necessari per una prima valutazione del gravame – anche ai fini dell'applicazione degli artt. 60 e 72-bis c.p.a., nonché in relazione alla sua eventuale manifesta irricevibilità per tardività (nella misura in cui la parte onerata del deposito della sentenza dichiara sotto la sua responsabilità che la medesima è stata o non è stata notificata) – senza dover svolgere in proprio indagini integrative all'interno del fascicolo del giudizio di primo grado.

Tale scopo non sarebbe adeguatamente perseguito mediante un'interpretazione della norma che consentisse il deposito nel termine per produrre i documenti – anche considerato che la sentenza di primo grado non può considerarsi un “documento” ai fini processuali, perché non costituisce un mezzo di prova, bensì l'oggetto del giudizio d'impugnazione – o che comportasse la fissazione di un ulteriore termine da parte del giudice – possibilità che allo stato non trova fondamento nelle norme processuali (come dimostrato dal fatto che per consentire la rinnovazione della notificazione nulla è stata necessaria una pronuncia della Corte costituzionale) e che darebbe luogo ad una fattispecie di “soccorso istruttorio” praeter legem, a detrimento di una delle parti del giudizio ed a favore di quella che è stata oggettivamente negligente.

Il collegio, tuttavia, consapevole dell'obiettiva esistenza del contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto opportuno deferire all'Adunanza plenaria il seguente quesito: «se l'onere di deposito della sentenza di primo grado entro trenta giorni dall'ultima notificazione, stabilito dall'art. 94 c.p.a., sia previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che, in caso d'inadempimento, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ovvero se la disposizione debba essere intesa, in un'ottica costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza e dei diritti di azione e difesa, nel senso che l'onere non è previsto a pena di decadenza e può dunque essere assolto mediante un deposito tardivo ovvero surrogato dalla trasmissione del fascicolo di primo grado, anche nella forma dell'accesso diretto da parte del giudice di secondo grado».

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