Sul “nuovo” procedimento per la trattazione del ricorso per cassazione
16 Dicembre 2024
Massima A seguito della celebrazione in forma cartolare ex art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del giudizio di appello relativo a processo definito in primo grado con rito abbreviato, il giudizio di legittimità conseguente al ricorso per cassazione presentato dopo il 1° luglio 2024 deve essere trattato con le forme della camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p., ferma restando la facoltà delle parti di chiedere la trattazione camerale in presenza, a norma dell'art. 611, comma 1-bis, lett. b) c.p.p., tranne che nel caso in cui l'appello fosse stato limitato al trattamento sanzionatorio. Il caso Dopo aver ammesso il rito abbreviato recuperando l'istanza per la definizione secondo tale rito rigettata illegittimamente dal giudice dell'udienza preliminare, il tribunale condannava l'imputata per il delitto di bancarotta societaria documentale semplice, così riqualificando l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d'appello confermava la decisione di condanna. Avverso tale pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione. Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato dalla Corte senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 c.p.p. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 e successive integrazioni. La Procura generale ha concluso depositando requisitoria scritta. Anche il difensore della parte civile ha depositato le proprie conclusioni scritte. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria di replica alla requisitoria della Procura. La questione Nel caso in cui il giudizio di appello avverso sentenza emessa a seguito di rito abbreviato sia stata trattato secondo le regole della disciplina emergenziale, quale è la disciplina che bisogna seguire per la definizione del ricorso per cassazione? È possibile chiedere la trattazione orale? Entro quali termini? Le soluzioni giuridiche 1. La Corte di cassazione ha osservato che l'art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha riformato l'art. 611 c.p.p. Al comma 1 è stata introdotta la regola secondo cui il “modulo base” per il giudizio di legittimità è quello della trattazione in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti. La natura generale di tale modello è confermata anche dalla circostanza che la stessa rubrica dell'art. 611 c.p.p. è stata modificata da “Procedimento in camera di consiglio” a “Procedimento”, volendo così indicare che la disciplina in questione regola ogni giudizio di legittimità. La scelta procedurale compiuta dal d.lgs. n. 150/2022 trova il proprio fondamento più remoto nella direttiva n. 95 contenuta nell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987 per l'adozione del nuovo codice di procedura penale, concernente il «diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione». Tale direttiva, come è stato già rilevato da una sentenza delle Sezioni Unite, ha una portata innovativa rispetto al tenore della precedente legge-delega del 1974 (legge 3 aprile 1974, n. 108) che, nella direttiva n. 77, si riferiva, invece, alla «necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione». La diversa formulazione dei due principi era indicativa «dell'intento di semplificare i mezzi di impugnazione mediante l'eliminazione di interventi e presenze non assolutamente necessari, considerando anche la peculiarità del giudizio di legittimità, la quale ben consente la possibilità di affidare i motivi di ricorso ad un atto scritto, senza l'obbligatorietà della illustrazione ed esposizione orale» (Cass. pen., sez. un., n. 51207/2015, Maresca, Rv. 265113 - 01, in motivazione). La tipicità del giudizio di cassazione, infatti, ha giustificato la scelta del rito camerale da parte del legislatore, il quale, tuttavia, ha comunque lasciato inalterato il ricorso all'oralità del procedimento camerale laddove lo richiedano la posizione processuale dei soggetti coinvolti e l'oggetto del giudizio. Ne consegue che il procedimento nella forma non partecipata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., in deroga a quanto previsto dall'art. 127 c.p.p., costituisce la regola nel giudizio di cassazione, operante salvo che sia diversamente stabilito. La riforma dell'art. 611 c.p.p. operata dal legislatore delegato del 2022, pertanto, rappresenta una fisiologica evoluzione rispetto a tali principi, che già ritenevano sostenibile una generalizzata semplificazione del rito di legittimità nel senso indicato. L'art. 35 d.lgs. n. 150/2022, in particolare, riformando l'art. 611 c.p.p. dà attuazione al canone contenuto nell'art. 1, comma 13, lett. m), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Secondo questa norma, il legislatore delegato doveva prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, fatta salva, nei casi non contemplati dall'art. 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; inoltre, doveva prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; infine, doveva prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza. L'intervento riformatore, dunque, è il frutto di una evoluzione ponderata e condivisibile, che giunge a compimento nelle attuali forme, basate sui cardini della “cartolarità” e della “riservatezza”, con il chiaro intento di garantire la ragionevole durata del processo e il minore dispendio di risorse, umane e di tempo, per assicurare la finalità nomofilattica propria del giudizio di legittimità. 2. Il modulo generale di trattazione camerale senza partecipazione, nondimeno, può trasformarsi, in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata, a seconda dei casi. Il modulo base delineato dall'art. 611 c.p.p., infatti, è derogabile a fronte di esigenze peculiari, specificamente individuate, in attuazione di un modello procedurale “a geometria variabile”. Nel giudizio di legittimità, è consentito il recupero della oralità a seguito dell'esercizio del diritto potestativo di una delle parti alla partecipazione in presenza, in forma camerale o pubblica (in tale ultimo caso il recupero riguarda anche la forma pubblica dell'udienza), a seconda dei moduli procedimentali che hanno condotto al provvedimento impugnato (art., 611, comma 1-bis, c.p.p.). La trattazione in presenza, inoltre, è disposta officiosamente dalla stessa Corte «per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame» ovvero se la Corte di cassazione «ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa» (art. 611, commi 1-quater e 1-sexies, c.p.p.). 3. Nel caso in cui la sentenza impugnata consegua al giudizio svolto in grado di appello con contraddittorio di tipo cartolare, quindi in assenza delle parti, l'art. 611, comma 1-bis, lett. b), prevede – «quando l'appello non sia stato riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio» – la trattazione “a richiesta” in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. In sostanza, a seguito del giudizio abbreviato di appello, il giudizio di legittimità è sempre giudizio camerale. Solo in caso di doglianze di appello non limitate al trattamento sanzionatorio, può svolgersi in modo partecipato, su istanza di parte o al verificarsi delle ragioni officiose descritte. 4. Nel caso in esame, tuttavia, il giudizio di appello, tenutosi il 20 febbraio 2024, è stato trattato nelle forme dell'udienza camerale non partecipata ai sensi dell'allora vigente art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui vigenza è stata prorogata da ultimo dall'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18). L'art. 598-bis c.p.p., inserito dal d.lgs. n. 150/2022 per disciplinare le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, è entrato in vigore per le impugnazioni – per quel che rileva, per gli appelli – presentati successivamente dal 1° luglio 2024. L'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, infatti, introducendo una disposizione che regola il diritto transitorio, ha ancorato la disciplina da applicarsi alla data di presentazione dell'impugnazione. Secondo questa norma, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il giudizio di cassazione, invece, essendo stato introdotto con un ricorso depositato dopo il 30 giugno 2024, deve essere trattato secondo il rito dell'art. 611 c.p.p. come riformato. Quest'ultima norma è ormai vigente e, pertanto, deve trovare applicazione quanto ai «ricorsi avverso le sentenze pronunciate all'esito dell'udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'art. 598-bis», essendo equiparabile la struttura della udienza non partecipata dell'art. 23-bis cit. a quella dell'art. 598-bis c.p.p. In sostanza, la sentenza in esame riguarda un caso in cui il giudizio di appello risulta regolato dalla disciplina emergenziale e quello di legittimità dalla nuova disciplina dell'art. 611 c.p.p. Secondo la Corte di cassazione, tale giudizio si deve svolgere nelle forme del rito camerale non partecipato. Secondo la disciplina contenuta nel riformato art. 611, comma 1-ter, c.p.p., nondimeno, alle parti è consentito sollecitare l'oralità nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso dell'udienza, previsto dalla nuova disciplina codicistica che ha sostituito il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137, cit. Osservazioni 1. In tema di impugnazioni e, più precisamente di ricorso per cassazione, l'art. 611 c.p.p. disciplina il “procedimento”, cioè il rito con i quali devono essere esaminati e decisi i ricorsi. La disposizione è stata integralmente novellata dalla c.d. “riforma Cartabia” (art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022). La riforma ha confermato l'opzione, di massima ed in mancanza di diversa previsione, per il rito camerale non partecipato, già effettuata dalla disciplina emergenziale (art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui vigenza è stata prorogata da ultimo dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18). Il “modulo base” per il giudizio di legittimità, come è stato efficacemente affermato nella sentenza illustrata, è quello della trattazione in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti. L'art. 611, comma 1, c.p.p. infatti, prevede: «La Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a 15 giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a 5 giorni prima, memorie di replica». In difetto di diversa previsione normativa, il rito del processo di cassazione è quello camerale non partecipato (che si affianca al rito informale, o de plano, previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.). 2. L'art. 611, comma 1, c.p.p. prevede che il rito non partecipato opera «se non è diversamente stabilito». È diversamente stabilito, in particolare, nei casi in cui, in forza di specifica previsione normativa, si applica l'art. 127 c.p.p., cioè il rito camerale partecipato. In tale ipotesi, l'art. 11, comma 2, lett. b), d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2024, n. 120, per i ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024, ha stabilito che «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a 10 giorni e per presentare memoria di replica a tre giorni». 3. L'art. 611, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza: - nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate in dibattimento; - nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate a seguito di rito abbreviato ex art. 442 c.p.p. Emerge quella che la sentenza in commento ha efficacemente definito “geometria variabile” del rito di legittimità. 4. Sempre l'art. 611, comma 1-bis, c.p.p. prevede che le parti possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione, dei procedimenti relativi ai: a) ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; b) ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'art. 598-bis c.p.p., salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Non si può abdicare alla semplificazione assicurata dal rito cartolare, dunque, quando il ricorso concerne esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio. 5. In particolare, la richiesta di trattazione orale può essere proposta nel caso di «ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.». Ne consegue che non ha più particolare senso distinguere, come si faceva nella prassi, tra procedimenti camerali non partecipati (art. 611, comma 1, prima parte, c.p.p.) e partecipati (procedimenti ai quali per legge si applica l'art. 127 c.p.p.). Ha più senso precisare che, tra i procedimenti camerali, per alcuni, quelli per i quali la legge espressamente richiama l'applicazione dell'art. 127 c.p.p., è possibile avanzare richiesta di trattazione orale in camera di consiglio partecipata. Occorre, però, una esplicita previsione di legge che preveda la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p. È il caso di cui all'art. 311, comma 5, c.p.p., cioè del ricorso per cassazione avvero le ordinanze cautelari, secondo cui «La Corte di cassazione decide … osservando le forme previste dall'art. 127». Diversamente, l'art. 666, comma 6, c.p.p. stabilisce che «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione». Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, in difetto di diversa previsione normativa è quello camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p. Non si può chiedere, pertanto, la trattazione orale. In tema di procedimento di sorveglianza l'art. 678 c.p.p. richiama l'art. 666 c.p.p. e, dunque, la regola dapprima indicata. L'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione, prevede che, avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. “La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso”, dunque, nelle forme generali di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p. Anche in questo caso non si può chiedere la trattazione orale. 6. L'art. 611, comma 1-ter, c.p.p. disciplina le modalità di presentazione della richiesta di trattazione orale, stabilendo che «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentati alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'art. 613 entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza ovvero di 15 giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127». La norma fa riferimento a “giorni liberi prima dell'udienza”: nel computo di questi termini non si deve tenere in considerazione, né il momento iniziale, né quello finale, mentre vanno considerati gli eventuali giorni festivi intermedi. Sempre secondo l'art. 611, comma 1-ter, c.p., «Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la Corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127». Si ritiene che il vaglio di ammissibilità che la Corte deve compiere riguardi esclusivamente i profili formali: - la tempestività della richiesta; - il fatto che la richiesta riguardi una delle ipotesi per le quali è prevista la possibilità della trattazione in pubblica udienza. 7. L'art. 611, comma 1-quater, c.p.p. prevede che «Negli stessi casi di cui al comma 1-bis», cioè nei casi in cui è possibile richiedere la trattazione orale da parte del procuratore generale o dei difensori, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in pubblica udienza o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale dei difensori “per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame ”, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza. Il giudizio sulla rilevanza della questione, condizione per l'accesso alla trattazione orale, non è richiesto nel caso in cui l'istanza di trattazione orale provenga dal procuratore generale o dai difensori. 8. Nel caso trattato dalla sentenza in esame, la Corte di cassazione ha rilevato che il giudizio di appello è stato regolato dalla disciplina emergenziale, cioè dall'art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (essendo stato trattato il 20 febbraio 2024, a seguito di impugnazione proposta in precedenza). Quello di legittimità, invece, è disciplinato dalla nuova disciplina dell'art. 611 c.p.p. Trova applicazione, infatti, la norma transitoria prevista dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, secondo cui l'art. 23, comma 8, citato continua ad applicarsi solo alle impugnazioni proposte entro il 30 giugno del 2024. Nella specie, l'impugnazione è stata proposta dopo tale data. Ciò comporta che il termine per presentare la richiesta di trattazione orale – a pena di decadenza – è di 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza e non 25 giorni come previsto dalla disciplina emergenziale. Il termine di 10 giorni previsto dal nuovo art. 611 c.p.p., in altri termini, si sostituisce al termine di 25 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'articolo 23, comma 8, del dl n. 137 del 2020. La richiesta di trattazione orale poteva essere proposta perché si tratta di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 442 c.p.p. (art. 611, comma 1-bis, c.p.p.), in una fattispecie in cui l'appello non ha ad oggetto «esclusivamente la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra le circostanze o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario» (art. 611, comma 1-bis, lett. b), c.p.p.). A seguito della celebrazione del giudizio abbreviato di appello in forma cartolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pertanto, il giudizio conseguente a ricorso per cassazione presentato dopo il 1° luglio 2024 va trattato nella forma della camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p. Le parti possono chiedere, tranne che in caso di appello limitato al trattamento sanzionatorio, la trattazione camerale in presenza ai sensi del comma 1-bis, lett. b), c.p.p. |