Dato informatico e informazione contenuta su supporto cartaceo: nessuna differenza
17 Dicembre 2024
La ricorrente, per mezzo del difensore, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale ex art. 309 c.p.p., in parziale accoglimento del riesame avverso il provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e disponeva l'annullamento del decreto limitatamente alla somma di denaro in contante, disponendone la restituzione. La difesa, nei motivi di ricorso evidenziava come il Tribunale del riesame, pur avendo annullato il sequestro probatorio per carenza assoluta di motivazione del provvedimento ablatorio, ha poi disposto la sola restituzione della somma di denaro in contante e non anche degli appunti che costituivano parte del compendio sequestrato dalla polizia giudiziaria. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. L'ordinanza del Tribunale della cautela, infatti, risulta per i Giudici, giuridicamente assente nella parte in cui non ha evidenziato i motivi per cui, a fronte di un annullamento dovuto a carenza di indicazioni del provvedimento di convalida del Pubblico Ministero circa le ragioni poste alla base del vincolo imposto, non ha inteso disporre la restituzione di tutti i beni in sequestro, compreso il quaderno di appunti. La carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni del sequestro probatorio degli appunti, precisa il Collegio, impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida del sequestro e di quello del riesame impugnato con la conseguente necessità che il bene venga restituito all'avente diritto. La giurisprudenza, sul tema, è ormai solida: «in caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, neppure integrato sul punto dal pubblico ministero all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di Cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti». Ciò premesso, il Collegio ritiene di meglio precisare la questione afferente all'oggetto della restituzione, il quale deve avvenire senza una previa estrazione di copia da parte degli organi inquirenti, tenuto conto che, così facendo, verrebbe vanificato, in ipotesi come quella in esame in cui sono stati sequestrati appunti personali, il provvedimento della Corte. La presente decisione, infatti, non si limita ad annullare il provvedimento del Tribunale del riesame, ma lo stesso decreto di sequestro del Pubblico Ministero. Sul punto viene richiamata una decisione della Corte di Cassazione che, proprio per evidenziare i limiti del necessario interesse alla restituzione del bene sottoposto a sequestro, ha distinto nettamente tra ciò che il bene è in grado di esprimere in quanto tale e ciò che esprime per il ricorrente in ragione di un dato informativo, comunque, di qualche utilità per il detentore e, in quanto tale, replicabile per un numero indeterminato di volte. Per la Corte, nessuna differenza sussiste tra un dato informatico contenuto su un supporto digitale o l'informazione contenuta su supporto cartaceo o di altro tipo, potendosi affermare come in entrambe le ipotesi ciò che rileva non è il bene in sé, ma l'interesse del titolare ad esercitare sullo stesso una esclusiva signoria non concedendo a terzi di conoscere l'informazione contenuta. Se ne deduce quindi che, la copia dal supporto fisico, quale è quello cartaceo, realizza un autonomo vincolo non consentito senza differente atto ablatorio. (fonte: dirittoegiustizia.it) Bussole di inquadramento |